Torna nell'a pagina documenti

 

 

GIURISPRUDENZA CONTABILE

 

- La permanenza della giurisdizione contabile trova giustificazione anche nel fatto che il Fondo pensionistico speciale, istituito presso l'INPS come atto a succedere al soppresso Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato Corte dei Conti Veneto sentenza 865/2006

 

- Ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 336/1970 ai dipendenti con qualifica di ex combattenti e assimilati, “all'atto della cessazione dal servizio … sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno … di servizio militare trascorsi in territorio dichiarato in stato di guerra…”;  secondo la previsione di cui al comma 2°, è tuttavia consentito, agli interessati ed ai loro eredi, di richiedere “anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio,…la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”Corte dei conti Friuli Venezia Giulia sentenza 10/2007; principio confermato anche dalla sentenza n. 11/2007

 

- Il pensionato ha diritto alla corresponsione degli interessi legali e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle maggiori somme tardivamente corrisposte a titolo di riliquidazione della pensione (detratte le somme già erogate a tale titolo) da liquidarsi a cura delle amministrazioni convenute, ciascuna per la parte di competenza Corte dei Conti Lombardia sentenza 302/2007

 

- I benefici di cui all'art. 2 legge 24.05.1970 n.336 (aumenti periodici di stipendio o conferimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta all'atto della cessazione dal servizio ai soli fini della liquidazione della pensione) attengono solo al trattamento di quiescenza e perciò va affermata sul punto la giurisdizione della Corte (Corte conti Sez. III n. 58261 del 12.07.1985; id. Toscana n. 161 del 07.02.2001 cit.) Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia sentenza 25/2008; conforme a Corte conti Sez. III n. 58261 del 12.07.1985; id. Toscana n. 161 del 07.02.2001.

 

- Il pensionato dello Stato ha diritto  a beneficiare dell' indennita' integrativa speciale  sui trattamenti pensionistici, fatta salva la prescrizione quinquennale ex plurimis Corte dei conti Piemonte sentenza 1516/2003;

 

 - La mancata chiamata in giudizio di altri presunti corresponsabili, costituisce censura valutabile ai fini di una eventuale riduzione dell'addebito

Corte dei Conti Lazio sezione Responsabilità sentenza n. 266/2008