SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 302 2007 Pensioni 24-05-2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Referendario Dott. Adelisa Corsetti

nella pubblica udienza del 17 maggio 2007 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 16255 del registro di segreteria promosso da G.F.R., nato il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pettoello presso il cui studio in Brescia, Via XX settembre, n. 48 ha eletto domicilio, giusta procura a margine del ricorso

CONTRO il C.S.A. di omissis e l'INPDAP, sede provinciale di omissis.

PER il riconoscimento del diritto agli interessi e rivalutazione monetaria su somme tardivamente corrisposte a titolo di pensione.

VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000 n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10.

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.

ESAMINATI gli atti e i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

            Con ricorso notificato in data 28 ottobre 1996, il Sig. G.F.R., ex dipendente del Ministero dell'Istruzione collocato a riposo dal 10 settembre 1982, lamenta la mancata corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria su somme corrisposte in ritardo dall'Amministrazione scolastica, sia a titolo retributivo che pensionistico, per cui le doglianze poste in sede di giurisdizione pensionistica si fondono con quelle avanzate dinanzi alla giurisdizione ordinaria ed amministrazione, le cui pronunce sono allegate al fascicolo di causa.

            In particolare, l'interessato denuncia che il provvedimento di pensione provvisoria emesso il 13 luglio 1982  è stato modificato ben quattro volte (a seguito dei provvedimenti assunti dal TAR), per cui egli ha ricevuto arretrati in modo frazionato e precisamente:

            a) lire 929.860 in data 10 marzo 1988;

            b) lire 4.985.860 in data 15 novembre 1989;

            c) lire 993.225 in data 4 giugno 1993;

            d) lire 3.714.500 in data 21 aprile 1995.

Quindi, il ricorrente chiede gli accessori degli evidenziati crediti (con vittoria di spese ed onorari), facendo presente che la mancata disposizione delle somme alle quali egli aveva diritto - a causa del comportamento dilatorio tenuto dal C.S.A. - gli ha impedito di far fronte ai problemi di salute sopraggiunti con l'avanzare dell'età.

            Con memoria integrativa del 9 settembre 2002, l'interessato precisa che a seguito dell'avvenuta liquidazione di parte degli accessori richiesti, sono ancora dovuti interessi e rivalutazione monetaria sulla minor somma di lire 6.019.049.

            Questa Sezione, con ordinanza n. 185/02/C depositata il 5 aprile 2002, ha invitato l'ex Provveditorato agli Studi di omissis a produrre una dettagliata relazione sui fatti di causa, depositata dal subentrato C.S.A. di omissis in data 25 settembre 2006. Nella memoria vengono riassunti i provvedimenti assunti in favore dell'interessato anche a seguito dell'impugnativa dinanzi al TAR Lombardia per il riconoscimento del cumulo dei benefici di ex combattente e profugo, da cui sono scaturiti i decreti di ricostruzione della carriera in data 4 novembre 1992 (su sentenza TAR n. 401/1985) e 14 febbraio 1995 (su sentenza del Consiglio di Stato n. 1595/1994. Sulla specifica richiesta di cui è causa, l'Amministrazione scolastica fa presente di aver erogato i benefici richiesti sulle somme arretrate (lire 3.714.500) di cui al precedente punto d) mentre, per gli importi erogati in precedenza, si riporta alle disposizioni di legge ed alle circolari e note informative emanate dall'INPDAP prima che la materia degli interessi e rivalutazione monetaria fosse riconsiderata dalla legge n. 205 del 2000 e dalla sentenza della Corte dei conti, SS.RR. n. 10/2002/QM. Sulla competenza a provvedere, fa presente che la liquidazione degli accessori sugli arretrati di pensione fa oggi capo all'INPDAP. In merito all'asserito comportamento dilatorio, il C.S.A. si riporta alla complessa ricostruzione di carriera dell'interessato ed alle numerose pronunce giudiziali intervenute medio tempore, tra cui le domande proposte a giudici sprovvisti di giurisdizione sulle domande di pensione.

            L'ente previdenziale, chiamato ad integrare il contraddittorio (ordinanza n. 359/06/C depositata il 19 ottobre 2006), si è costituito (nota dell'11 aprile 2007) rilevando la proprio difetto di legittimazione passiva a contraddire nel presente giudizio, per aver agito in qualità di ordinatore secondario di spesa. Tuttavia, trasmette l'elenco dei provvedimenti di liquidazione all'interessato degli arretrati di pensione, completo delle date di erogazione, delle somme corrisposte e dei periodi di riferimento. Infine eccepisce la prescrizione quinquennale dei maggiori ratei eventualmente riconosciuti.

All'udienza, udite le parti comparse, si è data lettura del dispositivo di cui si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

            Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'INPDAP, formulata dall'Istituto con atto di costituzione in giudizio. Al riguardo, si osserva che l'Istituto è subentrato nella competenza dell'Amministrazione scolastica (in materia di erogazione delle pensioni) dal 1° settembre 2000, avendo già svolto - dal 1° novembre 1998 -  il ruolo di ordinatore secondario di spesa già spettante all'ex DPT, mentre la competenza alla liquidazione degli oneri accessori è rimasta incardinata negli uffici dell'Amministrazione scolastica sino al 31 dicembre 1999. Ciononostante non può essere esclusa la legittimazione passiva dell'INPDAP (benché l'ultimo provvedimento di riliquidazione risalga al 14 febbraio 1995) in quanto le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo (v. C. conti, sez. III, 4 luglio 2001, n. 175/A);  né ai fini del giudizio rileva l'eventuale responsabilità di chi ha concretamente operato, trattandosi soltanto di accertare se sussiste o meno il diritto vantato dal ricorrente.

            Nel merito, la questione sulla quale questo Giudice è chiamato a pronunciarsi concerne la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle maggiori somme (tardivamente) liquidate a titolo di riliquidazione della pensione, per la parte che resta ancora dovuta.

            Dalla memoria del C.S.A. di omissis (nota 22 settembre 2006) si apprende l'avvenuta corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria sulla somma complessiva di lire 3.714.500 (di cui lire 3.603.437 riferite al periodo 10 settembre 1982 - 31 dicembre 1994 e lire 111.118 dal 1° gennaio 1995 al 40 aprile 1994), deduzione che trova riscontro nelle precisazioni di parte attrice, che circoscrivano l'oggetto del contendere alla parte residua del credito pensionistico. Pertanto la domanda dell'interessato si riduce alle domande di liquidazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) indicati nella parte in fatto.

            L'eccezione sollevata dalla controparte, concernente la prescrizione estintiva del diritto vantato dal ricorrente per decorso del termine quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del c.c., è questione preliminare di merito idonea a definire il giudizio, qualora sia ritenuta fondata. Trattandosi di ritardata erogazione di somme arretrate risultanti dalle successive riliquidazioni dei decreti di pensione, a seguito dei provvedimenti assunti dal TAR, deve aversi riguardo, ai fini della decorrenza del termine prescrizionale quinquennale, alla data di comunicazione all'interessato di tali atti (ovvero  alla data di percezione dei predetti arretrati) che è il momento a partire dal quale il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.; art. 2, R.D.L. n. 295 del 1939, art. 143, ult. co., d.P.R. n. 1092 del 1973). Nel caso di specie, costellato da numerosi provvedimenti di cui non è nota la data di comunicazione all'interessato, si assume quale dies a quo la data di ricevimento delle somme arretrate e precisamente:

            a) la rata di marzo 1988, per la somma complessiva lire 929.860 (dal 10 settembre 1982 al 10 marzo 1988, a seguito del provvedimento di correzione dell'ex D.P.T. di omissis;

            b) la rata di dicembre 1989, per la somma complessiva di lire 4.985.860 (di cui lire 4.350.838 dal 10 settembre 1982 al 31 dicembre 1988 e lire 634.822 dal 1° gennaio 1989 al 30 novembre 1989, ex decreto Provveditorato del 20 marzo 1989).

            c) la rata di giugno 1993 per la somma complessiva di lire 993.225 (di cui lire 949.910 dal 10 settembre 1992 al 31 dicembre 1992 e lire 43.315 dal 1° gennaio 1993 al 31 maggio 1993, ex nota C.S.A. 5 novembre 1992, prot. n. 100292.

            Tanto premesso, sono atti idonei ad interrompere il termine prescrizionale,  ai sensi dell'art. 2943 c.c., sia il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 28 ottobre 1996, con riguardo agli arretrati di cui al precedente punto c) e sia il ricorso n. 301/1989 proposto dinanzi al TAR e reiterato dinanzi al giudice ordinario (entrambi dichiaratisi incompetenti sulla richiesta dei benefici accessori per difetto di giurisdizione) - relativamente agli arretrati sub a) e sub b) - con conseguente reiezione della sollevata eccezione di prescrizione.

Superata la questione preliminare di merito, il giudizio va definito secondo le norme ed i principi enunciati in materia da costante giurisprudenza in materia di spettanza dei benefici accessori sulle somme corrisposte in ritardo.

Al riguardo, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento, secondo cui l'obbligazione pensionistica si sostanzia in un debito di valore che imporrebbe all'amministrazione di liquidare rivalutazione ed interessi d'ufficio, a prescindere dalla causa del ritardo, essendo completamente svincolati da ogni presupposto di colpa dell'ufficio liquidatore ed essendo dovuti per il solo fatto del mancato pagamento, alle singole scadenze, delle somme spettanti al pensionato, secondo lo schema dell'art. 429, co. 3, del c.p.c.

Pertanto, ai fini della decorrenza dei benefici richiesti, occorre aver riguardo alla maturazione dei singoli ratei atteso che dal rapporto pensionistico non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, avente ad oggetto una prestazione unitaria da assolvere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta per quel determinato periodo.

Detto orientamento è stato ribadito dalle Sezioni Riunite di questa Corte, con la sentenza n. 10/2002/QM depositata il 18 ottobre 2002, secondo cui il modello prefigurato dall'art. 429, comma 3, c.p.c.  (richiamato dall'articolo 5 della legge 21 luglio 2000 n. 205) trova applicazione in tutti i giudizi pensionistici, con decorrenza dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo e senza necessità di costituzione in mora o di richiesta di parte, né di prova del danno.

A tale ultimo riguardo, le Sezioni Riunite hanno osservato che “la rilevata portata sostanziale e generale, della nuova normativa, sotto il profilo logico - deduttivo, non può che comportare, poi, il superamento della speciale disciplina dettata in parte qua dall'art. 16, co. 6, della L. n. 416/1991, ripreso dall'art. 22, co. 36, della L. n. 724/1994” che, invece, concede rilevanza ai termini procedimentali assegnati all'ente previdenziale per l'adempimento della prestazione previdenziale.

Peraltro, con l'anzidetta pronuncia il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria è stato interpretato non in senso “integrale” ma “parziale” come “possibile integrazione degli interessi legali, ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi”.

Deve, pertanto, riconoscersi al ricorrente il diritto a percepire, sulle maggiori somme tardivamente corrisposte a titolo di riliquidazione della pensione, gli interessi nella misura di legge e la rivalutazione monetaria - in base agli indici ISTAT di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c. - nei sopraindicati termini, per la parte che resta dovuta. Correlativamente, le amministrazioni convenute sono condannate al pagamento delle somme che sono ancora dovute, ciascuna per la parte di propria competenza.

Circa il regolamento delle spese processuali, ritiene questo giudice che non ricorrono le condizioni per la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese legali, né ricorrono gli estremi della lite temeraria per l'asserito comportamento dilatorio da parte dell'Amministrazione scolastica, tanto più considerando l'avvenuta soddisfazione in via spontanea di parte delle richieste attoree, la complessità della storia pensionistica dell'interessato, costellata da numerose pronunce giudiziali - tra cui le declaratorie di difetto di giurisdizione dell'A.G.O. e del giudice amministrativo sulle istanze di natura pensionistica - e, infine, la resistenza in giudizio contenuta nei limiti della normale dialettica processuale. Pertanto, si dispone la compensazione delle spese di giudizio, ex art. 92, co. 2, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia, in composizione monocratica

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da G.F.R. e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle maggiori somme tardivamente corrisposte a titolo di riliquidazione della pensione (detratte le somme già erogate a tale titolo) da liquidarsi a cura delle amministrazioni convenute, ciascuna per la parte di competenza.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso  in Milano, il 17 maggio 2007.        

IL GIUDICE

           (Adelisa Corsetti)        

Depositata in Segreteria

IL DIRIGENTE

 

 

 

 

 

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Referendario Dott. Adelisa Corsetti

nella pubblica udienza del 17 maggio 2007 ha pronunciato

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 16255 del registro di segreteria promosso da G.F.R., nato il omissis e residente in omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Pettoello presso il cui studio in Brescia, Via XX settembre, n. 48 ha eletto domicilio, giusta procura a margine del ricorso

CONTRO il C.S.A. di omissis e l'INPDAP, sede provinciale di omissis.

PER il riconoscimento del diritto agli interessi e rivalutazione monetaria su somme tardivamente corrisposte a titolo di pensione.

con il seguente dispositivo

ACCOGLIE

Il ricorso proposto da G.F.R. e, per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente alla corresponsione degli interessi legali e dell'eventuale credito differenziale da svalutazione monetaria sulle maggiori somme tardivamente corrisposte a titolo di riliquidazione della pensione (detratte le somme già erogate a tale titolo) da liquidarsi a cura delle amministrazioni convenute, ciascuna per la parte di competenza.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso  in Milano, il 17 maggio 2007.        

IL GIUDICE

  (Adelisa Corsetti)

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
LOMBARDIA Sentenza 302 2007 Pensioni 24-05-2007