SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 865 2006 Pensioni 13-10-2006

REPUBBLICA ITALIANA   N. 865/06

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

nella persona della Dott.ssa Rosalba Di Giulio

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, appro-vato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modi-fiche;visti gli artt. 1 e 6 del decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19;

visto l'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205;

visti gli artt. 131, 132, 420, 421, 429, 430, e 431 c.p.c., nonché l'art. 26 del Reg. proc.: r.d. 1933, n. 1038;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

chiamata la causa alla pubblica udienza dell'8 giugno 2006, con l'assistenza del segretario d'udienza dr.ssa Bonaiuti Donatella, ha emanato la seguente

SENTENZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 6076 del registro di Segreteria, promosso con ricorso proposto dal Signor Cescon Plinio, nato a S. Stino di Livenza (VE) il 25 marzo 1928 e residente in Padova, in via Palestro n.107, nonché rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Tonon contro Rete Ferroviaria Italiana -SpA- ed INPS in persona del rispettivo legale rappresentante p.t. per il riconoscimento del diritto al computo dei tre aumenti periodici previsti dall'articolo 2 della L. n.336 del 1970 sul maturato economi-co conseguito all'atto del pensionamento, con accessori le-gali sui ratei arretrati non corrisposti.

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso depositato in data 17 luglio 1995, la parte ricorrente indicata in epigrafe, titolare di pensione avente iscrizione n.453650, in quanto già dipendente delle Ferrovie dello Stato dal 1° luglio 1959 al 26 marzo 1993, data del collocamento a riposo, esponeva di essere beneficiario, in qualità di profugo dell'Africa, dei tre aumenti periodici di stipendio attribuiti dall'articolo 2 della L. n.336 del 1970 “ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza”.

Ciò premesso, lamentava l'erronea applicazione per di-fetto di detti benefici ex-combattentistici in sede di computo del trattamento di quiescenza, in quanto effettuata in base all'articolo 38 del CCNL del 1990/1992 e non secondo il più favorevole disposto dell'articolo 14, 4° co., della L. 1979 n.42. Concludeva, pertanto, chiedendo il riconoscimento del diritto al computo a fini di quiescenza dei tre aumenti periodici previsti dall'articolo 2 della L. n.336 del 1970 sul maturato economico pari allo stipendio tabellare e sette classi stipendiali conseguito all'atto del pensionamento, con accessori legali sui ratei arretrati non corrisposti.

  Con memoria depositata il 23 febbraio 2005 si costituiva l'INPS, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, e chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito e comunque in via subordinata la prescrizione del diritto azionato.

Con memoria depositata il 16 gennaio 2006 si costituiva in giudizio la Rete Ferroviaria Italiana SpA e preliminar-mente eccepita l'estinzione del giudizio per mancata rias-sunzione nei confronti dell'INPS, nel termine perentorio se-mestrale dalla soppressione del Fondo Pensioni FS (1.4.2000), del giudizio interrottosi a suo dire ex lege, eccepiva anche il proprio difetto di legittimazione passiva.

Eccepita ancora l'inammissibilità del ricorso per nullità conseguente alla indeterminatezza del petitum e della causa petendi, chiedeva comunque il rigetto della domanda nel merito, eccependo in via subordinata l'incumulabilità di inte-ressi e rivalutazione sugli eventuali ratei arretrati maturati successivamente al 31 dicembre 1991.

All'odierna udienza, presente il ricorrente personalmen-te, assistito dall'Avv. Tonon ed assenti e non rappresentate le altre parti la causa è stata decisa come da dispositivo in calce pubblicamente letto ai sensi dell'art.5 della legge 21 luglio 2000, n. 205, e depositato, al termine dell'udienza, in allegato al relativo verbale a disposizione delle parti come per legge.

Considerato in

DIRITTO

Anzitutto deve affermarsi, trattandosi di questione rile-vabile d'ufficio, la sussistenza della giurisdizione di questa Corte, sebbene il rapporto di lavoro del personale ferro-viario sia stato privatizzato con la L. n. 210 del 1985, con devoluzione delle relative controversie giuslavoristiche alla magistratura ordinaria, in quanto nessuna particolare di-sposizione ha privato la Corte dei Conti delle proprie at-tribuzioni in materia pensionistica, del resto confermate dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza 1 settembre 1999 n. 617, anche dopo l'entrata in vigore della più volte menzionata L. n. 210 del 1985, in quanto la stessa non ha abrogato la disciplina posta dagli artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, che conferiscono al giudice contabile la giurisdizione in detta materia.

La permanenza della giurisdizione contabile trova pe-raltro giustificazione anche nel fatto che il Fondo pensioni-stico speciale, istituito presso l'INPS come atto a succedere al soppresso Fondo Pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, continua ad essere parzialmente alimentato dallo Stato, che, a norma dell'art. 21 del D.P.R. n. 1092 del 29 dicembre 1973, partecipa alla copertura del Fondo in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fon-do medesimo (ex multiis: Cass., S.U. 3.3.03 n.3079).

Ciò premesso, in via preliminare occorre delibare la questione di rito attinente alla legittimazione passiva dell'INPS, che ne ha ritualmente eccepito il relativo difetto.

Sul punto si osserva che l'art. 43, 1° co. della L. 1999 n. 488 ha stabilito che: “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, è soppresso.

A decorrere dalla medesima data è istituito presso l'INPS  un apposito Fondo speciale al quale è iscritto obbli-gatoriamente, con effetto dalla stessa data, tutto il perso-nale dipendente dalla Ferrovie dello Stato S.p.A.

Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun sog-getto determina la costituzione di una posizione previ-denziale complessiva conforme all'anzianità assicurativa ed all'anzianità contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le anzianità connesse all'eventuale esercizio di facoltà di riscatto o di ricongiunzione di periodi assicu-rativi”.

       Ai sensi degli artt. 1 e 2 del Decreto datato 15 giugno 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati iscritti al detto Fondo speciale, con effetto dal 1° aprile 2000, i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni delle Ferrovie ed è intervenuto il contestuale subentro dell'INPS in tutte le attività e passività risultanti dalla contabilità di quest'ultimo, anche in relazione ai trat-tamenti pensionistici già in essere, oltre che in quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa prima disciplinante il Fondo.

Ne consegue che la legittimazione processuale passiva dell'INPS discende direttamente dalla legge, che lo identi-fica come nuovo titolare del rapporto sostanziale.

Priva di pregio risulta altresì l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dalla Rete Ferroviaria Italiana SpA per mancata riassunzione del giudizio nei confronti dell'INPS, nel termine perentorio semestrale dalla soppressione del Fondo Pensioni FS (1.4.2000), che avrebbe a dire del ricorrente determinato l'interruzione ex lege del giudizio, poiché l'INPS risulta essere stato sin dall'inizio legittimo contraddittore di questo processo, onde non si reputa fosse necessaria alcuna notificazione di un ricorso in riassunzione nei confronti del predetto Istituto.

 Infondata risulta anche l'eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità conseguente alla indeterminatezza del petitum e della causa petendi, proposta dalla medesima parte convenuta, in quanto detti elementi risultano sufficien-temente determinati nell'atto introduttivo nei termini illu-strati in premessa.

Né può accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazio-ne passiva sollevata dalla Rete Ferroviaria Italiana SpA, che è comunque succeduta nella posizione delle Ferrovie dello Stato, ente dal quale dipendeva il Cescon e risulta dunque essere allo stato legittimo contraddittore del giudizio in esame.

In via preliminare deve darsi atto del fatto che, non essendo presenti tutte le parti o loro rappresentanti abilitati, all'udienza pubblica odierna non è stato possibile procedere al tentativo di conciliazione previsto dall'art. 420, comma 1, del c.p.c., norma applicabile ai giudizi pensionistici innanzi alla Corte dei conti in virtù del richiamo operato dall'art. 5, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205.

Nel merito, la domanda ha per oggetto la riliquidazione della pensione della parte ricorrente con il riconoscimento del diritto al computo a fini di quiescenza dei tre aumenti periodici previsti dall'articolo 2 della L. n.336 del 1970 sul maturato economico pari allo stipendio tabellare e sette classi stipendiali conseguito all'atto del pensionamento, con accessori legali sui ratei arretrati non corrisposti.

In punto di diritto, l'articolo 2 della legge n.336/70 ha riconosciuto il beneficio di tre aumenti periodici di stipendio agli ex combattenti e profughi all'atto del collocamento a riposo ed “ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza”.

L'art. 14, comma 4, della L. 1979 n.42 dispone che “Al fine dell'applicazione delle leggi vigenti che prevedono l'at-tribuzione di aumenti periodici di stipendio per situazioni particolari, le misure iniziali e le successive classi di sti-pendio sono suscettibili di aumenti periodici convenzionali ognuno dei quali comporta un aumento costante pari al 2,50 per cento delle medesime”.

L'art.1, comma 5, della legge 24 dicembre 1985 n.779 ha espressamente richiamato la tabella 2 della legge 10 luglio 1984 n.292 che ha definito il trattamento economico del personale ferroviario con decorrenza dall'1 settembre 1983. Il ricorrente contesta come illegittimo il richiamo di detta tabella, contenente criteri non più aggiornati, anche nel CCNL 1990-1992 applicato all'atto del suo collocamento in quiescenza e chiede che si faccia riferimento non al livello stipendiale in essa contenuto ma al maturato economico al momento del suo collocamento a riposo.

L'articolo 38 del CCNL del 1990/1992, dopo aver previsto al comma 1 che la progressione stipendiale di cui all'articolo 37 si sviluppa in 8 classi biennali di stipendio di importo fisso ed in successivi aumenti periodici biennali di importo fisso, al comma 2 prevede la possibilità che gli stipendi iniziali e quelli relativi alle successive classi di cui al comma 1 siano suscettibili di aumenti periodici convenzionali “pari per importo a quelli calcolati per ciascuna ex-categoria sulle corrispondenti classi di stipendio di cui alla tabella 2 allegata alla legge 10 luglio 1984 n.292 (2,50% delle misure iniziali e delle successive classi di stipendio previste dalla tabella medesima)”.

Orbene, emerge da questa disamina dei dati normativi che, oltre al dato contrattuale, è in ogni caso applicabile, alla posizione del ricorrente, l'art.1, comma 5, della legge 24 dicembre 1985 n.779, che ha espressamente richiamato la tabella 2 della legge 10 luglio 1984 n.292, in quanto cronologicamente successivo (e dunque implicitamente abrogativo per incompatibilità) dell'art. 14, comma 4, della L. 1979 n.42.

Ulteriore argomento ermeneutico in tal senso è costi-tuito dal fatto che -com'è noto- l'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato (il cui ordinamento giuridico, riguardo allo status del personale, era stabilito dalla legge 1979 n.42) è stata soppressa in seguito all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210 istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, poi privatizzato. Le previsioni della citata legge n.42/79 sono pertanto da intendersi come completamente superate.

Può inoltre notarsi come il beneficio ex-combattentistico in questione costituisca di per sé una ipotesi di anzianità convenzionalmente attribuita, che in quanto tale non pare necessariamente da correlare al trattamento stipendiale effettivamente in godimento all'atto del collocamento in quiescenza. Esso ben può, a parere di questo giudice, essere computato secondo un diverso, astratto, criterio quale quello individuato dal legislatore ed applicato nella specie dall'amministrazione, senza che ciò comporti alcuna violazione dei parametri generali di computo del trattamento pensionistico.

Da ciò consegue che la posizione previdenziale del ricorrente ai fini del trattamento di quiescenza risulta correttamente valutata dall'amministrazione, nella delibera-zione n.210/1995 del 15.4.95 versata in copia in atti, con riferimento non all'ultimo maturato economico ma al livello stipendiale di cui alla Tabella 2 della L. 292/94 e ciò comporta che il ricorso non può essere accolto.

 

Sussistono, comunque, apprezzabili motivi di giustizia per dichiarare compensate le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Veneto-
Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando
rigetta il ricorso indicato in epigrafe, dichiarando integral-mente compensate tra le parti le spese processuali. Manda alla segreteria per gli ulteriori adempimenti. Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza dell'8 giugno 2006.                              

                                   Il Giudice Unico delle Pensioni

                                     f.to (Dott.ssa Rosalba Di Giulio)

 

Depositata in Segreteria il  13.10.2006

                                                                 Il Direttore della Segreteria

                                                                             (f.to Guarino)

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
VENETO Sentenza 865 2006 Pensioni 13-10-2006