SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 10 2007 Pensioni 18-01-2007

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo Ref. Dott. Francesca Padula

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 22 novembre 2006

sul giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 9851 del registro di segreteria prodotto dal sig. FRANCA Giancarlo, nato a Pola il 22.10.1942, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo e Massimo PASINO, nello studio dei quali è elettivamente domiciliato in Trieste, via S. Nicolò n. 19, avverso INPS, successore ex lege nei rapporti già gestiti dall'INPDAP relativi al soppresso Fondo Pensioni delle Ferrovie dello Stato e Rete Ferroviaria s.p.a;

esaminati gli atti ed i documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

FRANCA Giancarlo, già dipendente presso le Ferrovie dello Stato con la qualifica di Capo Gestione Superiore, in quiescenza a decorrere dal 01.11.1991, con ricorso notificato alle Ferrovie dello Stato s.p.a., lamenta la mancata applicazione del beneficio previsto dall'art. 2, secondo comma, della L. 24.05.1970 n. 336 quale profugo giuliano.

Con nota  datata 10.10.1991 il predetto presentava istanza alle Ferrovie dello Stato per l'applicazione del beneficio previsto dal citato art. 2 comma 2 della Legge 336/1970, chiedendo che il calcolo della pensione fosse effettuato sullo stipendio corrispondente al profilo superiore.

Con deliberazione n. 965 del 24.11.1992 è liquidato trattamento definitivo di pensione, tenuto conto della precedente qualifica “Capo Gestione  Superiore”, con sostanziale rigetto della richiesta di qualifica superiore.

Con sentenza n. 316 del 1993 del Pretore di Udine-Giudice del Lavoro, adito in precedenza sulla questione, era dichiarato il difetto di giurisdizione rientrando la materia nella cognizione della Corte dei conti. La sentenza veniva confermata in appello.

Con nota del 06.06.1996 il ricorrente rinnovava la richiesta della attribuzione della qualifica superiore, anche ai fini di interrompere la prescrizione.

Sostiene il ricorrente che il legislatore nell'art. 2 secondo comma della L. 336/1970 ha disciplinato un'obbligazione alternativa, attribuendo al lavoratore creditore il potere di scelta della prestazione tra gli aumenti periodici di stipendi (previsti nel precedente comma) e la qualifica o classe di stipendio superiore.

Illegittimamente, prosegue, l'Ente ha applicato i tre aumenti periodici di cui all'art. 2, primo comma, avendo il FRANCA espressamente chiesto nella domanda del 10.10.1991 l'attribuzione del livello superiore.

Cita il ricorrente giurisprudenza contabile che ha riconosciuto la facoltà del dipendente di modificare la scelta già fatta e della Cassazione, che ha ritenuto l'irrilevanza del sistema previsto per il conferimento della qualifica superiore al personale in servizio, essendo il beneficio de quo in fattispecie volto a produrre effetti sulla pensione e sulla indennità di buonuscita.

Conclude chiedendo riliquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita tenendo conto della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta alla data del collocamento in quiescenza, con corresponsione delle differenze sui ratei pregressi, con rivalutazione ed interessi, vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi a favore dell'Avv. Angelo Pasino, antistatario. In via istruttoria chiede venga ordinato alla convenuta il deposito di tutta la documentazione in possesso.

Con memoria depositata il 07.06.2006 si è costituito in giudizio l'INPS, affermando in primis la propria legittimazione passiva in ordine alla domanda e rilevando quindi nel merito che il provvedimento definitivo di pensione non è stato contestato nei termini da parte del ricorrente e che pertanto il comportamento delle Ferrovie deve ritenersi corretto. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Con ordinanza n. 45/2006 del 04.08.2006 questo giudice ha ordinato alla Rete Ferroviaria s.p.a di depositare relazione e relativa documentazione in ordine alla qualifica posseduta dal FRANCA all'atto del collocamento a riposo, alla relativa posizione stipendiale ed alla disciplina, anche contrattuale, in concreto applicabile al medesimo per il passaggio alla qualifica superiore o per l'attribuzione del livello o categoria stipendiale superiore, ai motivi del rigetto della domanda inoltrata dal ricorrente in data 10.10.1991 e 06.06.1996.

In data 12.10.2006 è stata depositata dall'Ente interpellato dettagliata relazione nella quale è specificato che all'atto del collocamento a riposo il FRANCA era inquadrato nel profilo di Capo Gestione Superiore, appartenente alla 4^ area, 7° livello stipendiale, più alto parametro retributivo per tale area; che per quanto riguarda il passaggio alla qualifica superiore la disciplina contrattuale applicabile, costituita dal CCNL 1990/1992, prevedeva: 1) l'avanzamento nel livello stipendiale, nell'ambito della stessa area, per anzianità, 2) il passaggio di area sino alla IV previo superamento di corsi di formazione, 3) il passaggio all'area V Quadri mediante scelta dell'Ente tra gli idonei al corso di formazione Quadri, previo giudizio sull'attività svolta dall'interessato, sulla qualificazione  e predisposizione professionale.

Osserva l'ente che era dunque escluso “qualsiasi meccanismo automatico di progressione di carriera se non nell'ambito della stessa area e limitatamente al livello stipendiale posseduto”.

Evidenzia quindi che l'istanza diretta al riconoscimento del beneficio di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 336/1970, in quanto presentata oltre il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del  provvedimento  di  conferimento  della  pensione con attribuzione dei tre aumenti periodici, richiamando in proposito i principi affermati dalla Corte dei conti- Sez. del Controllo n. 1105 del 1980.

All'udienza odierna, sentito l'Avv. Massimo PASINO per il ricorrente che ha confermato conclusioni in atti, nessuno presente per l'INPS né per la Rete Ferroviaria s.p.a, si è data lettura del dispositivo della sentenza di cui, di seguito, si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

                      MOTIVI DELLA DECISIONE                         

Si ribadisce preliminarmente quanto chiarito nell'ordinanza  45/2006 del 04.08.2006 in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva nel presente giudizio dell'INPS, che si è regolarmente costituito, nonchè della Rete Ferroviaria s.p.a., cui è stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo del giudizio.

Quanto al primo si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della legge 23.12.1999 n. 488 che, con l'art. 43, ha disposto la soppressione del Fondo istituito con legge 9.7.1908 n. 418 per il trattamento di quiescenza per i dipendenti dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, istituendo contemporaneamente un apposito Fondo speciale presso l'INPS, quest'ultimo Istituto è oggi competente in materia di gestione e pagamento delle pensioni degli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato, con conseguente successione ex lege nei rapporti già gestiti dall'INPDAP.

Per la Rete Ferroviaria s.p.a. la legittimazione passiva è da affermarsi in quanto all'epoca dei fatti competente alla emissione dei provvedimenti pensionistici.

In via ancora preliminare occorre rilevare che la domanda relativa alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita è inammissibile, non sussistendo la giurisdizione di questa Corte.

L'indennità di buonuscita costituisce infatti trattamento che, anche se erogato alla cessazione dell'attività lavorativa, trova la sua causa generativa nella prestazione resa in costanza di servizio e pertanto trattasi di materia estranea al trattamento pensionistico, come tale non rientrante nella giurisdizione della Corte dei Conti (cfr., tra le tante, Corte dei Conti, Sez. III^ Pensioni Civili, n. 46683 del 21.01.1981; id., Sezione giurisdizionale Lombardia, n. 1569 del 30.11.2000; id. n. 341 del 14.03.2003; id. Molise n. 39 del 19.03.2004).

 Nel merito, premesso che l'intera documentazione utile ai fini della definizione del giudizio è stata prodotta nel giudizio, il ricorso è  da ritenere fondato.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 336/1970 ai dipendenti con qualifica di ex combattenti e assimilati, “all'atto della cessazione dal servizio … sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno … di servizio militare trascorsi in territorio dichiarato in stato di guerra…”;  secondo la previsione di cui al comma 2°, è tuttavia consentito, agli interessati ed ai loro eredi, di richiedere “anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio,…la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”.

Chiarisce l'art. 3 della legge n. 824/1971 che per “qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta” deve intendersi “quella eventualmente conferibile in relazione alla carriera d'appartenenza, quale prevista dall'ordinamento generale della carriera stessa e dai contratti collettivi di lavoro ai sensi delle norme vigenti ed indipendentemente dal sistema di conferimento”.

Ebbene, va rilevato che secondo l'ente ferrovie dello Stato, l'ostacolo per l'attribuzione della qualifica superiore per il FRANCA sarebbe costituito sostanzialmente dal fatto che il conseguimento di tale qualifica, in base alla disciplina contrattuale applicabile ratione temporis al rapporto di lavoro del medesimo, avveniva solo dopo un accertamento professionale. Mentre all'interno dell'area l'avanzamento nel livello avveniva per anzianità, per il passaggio di area fino alla IV, era necessario frequentare e superare un corso di formazione e per il passaggio alla V (Quadri)  occorreva  anche una successiva selezione tra gli idonei del corso di formazione Quadri, volta a verificare la qualificazione e predisposizione professionale in relazione all'attività svolta dall'interessato.

La posizione dell'Ente risulta esplicitata in una circolare (OR/AS/P/1501 del 19.3.1996, prodotta dall'INPS) con la quale le Ferrovie dello Stato hanno ritenuto che ai fini dell'applicazione dell'art. 2, co. 2, della legge n. 336/1970, l'attribuzione della “qualifica superiore” nell'ambito del nuovo ordinamento del personale ferroviario (in cui successivamente alla L. n. 42/1979 sono venute meno le preesistenti carriere articolate in qualifiche fisse) va effettuata con il riconoscimento del livello o della categoria stipendiale superiori rispetto a quello nel quale trova collocazione il profilo professionale posseduto all'atto della cessazione dal servizio.

Ebbene ritiene questo giudice di dover aderire alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ritenuto, per il personale delle Ferrovie dello Stato, non decisiva la circostanza della previsione contrattuale dell'accertamento professionale per escludere la applicazione dell'art. 2 comma 2 della L. 336/1970 (Sez. Lav. n. 565 del 21.01.1994; Sez. Un. n. 5519 del  07.06.1994 e con riferimento specifico al passaggio all'area quadri, in relazione al C.C.N.L. 1990/1992, caso di cui alla fattispecie in esame, Sez. Lav. n. 1739 del 27.01.2006).

Osserva la Suprema Corte che, in base all'art. 3 legge 82/1971, per qualifica superiore si intende quella conferibile in relazione alla carriera di appartenenza indipendentemente dal sistema di conferimento, per la ragione evidente che non si tratta ”di una promozione conferita durante il servizio, in relazione alla quale occorre pur sempre accertare l'esistenza dei requisiti fisici e culturali per l'esercizio delle mansioni superiori, ma si tratta al contrario del conferimento, al momento della cessazione del servizio, della qualifica superiore ai soli effetti economici del calcolo dell'indennità di buonuscita e della pensione. Nessun rilievo hanno perciò i requisiti previsti dalla legge per il conferimento in servizio di tale qualifica, e cioè l'anzianità minima necessaria, il superamento dell'accertamento professionale, il possesso dei requisiti fisici e la vacanza del posto in organico” (n. 565 del 21.01.1994 cit.). Ha ancora escluso per detta categoria di personale l'esistenza “di uno sbarramento tale da impedire l'attribuzione del beneficio in questione” (n. 5519 del  07.06.1994 cit).

Non ignora questo giudice la giurisprudenza della Corte dei conti che ritiene che  l'attribuzione del beneficio in questione, previsto in vigenza del vecchio sistema delle carriere, in cui all'interno di ogni carriera il conseguimento di qualifiche o gradi gerarchicamente superiori avveniva per progressione verticale, sia incompatibile con l'inquadramento in autonome e distinte qualifiche funzionali (articolate in più profili professionali) di cui alla legge n. 312/1980 e successive modifìche, alle quali (dopo una prima fase transitoria) si accede a seguito di pubblico concorso per il principio della carriera economica orizzontale.

Senonchè va anche osservato che le più recenti pronunce di questa Corte (sia nel ritenere possibile l'applicazione del beneficio, come Sez. Sardegna, n. 146 del 20.02.2003, sia nel non ammetterla, come Sez.   Campania, n. 1056 del 07.11.2005) si ricollegano alla giurisprudenza formatasi sull'argomento del Consiglio di Stato, secondo la quale il nuovo assetto dello stato giuridico ed economico dei pubblici dipendenti non esclude in via assoluta l'applicazione del beneficio in questione. Questo potrà legittimamente essere conferito ogni qual volta lo specifico ordinamento dell'Amministrazione preveda meccanismi di passaggio (per anzianità, concorsi e selezioni interni, accertamenti di idoneità e simili) a qualifica superiore, tali da poter configurare una progressione dall'una all'altra, senza necessità di pubblico concorso  (Cons. Stato sez. IV, 02 .11.1993, n. 962;  id. 14.07.1994, n. 604; id. sez. V, 12.05.2003, n. 2505).

Applicando detti pienamente condivisibili principi, avallati dalla Suprema Corte con specifico riguardo al personale delle Ferrovie dello Stato, ed effettuando una valutazione circoscritta alla specifica posizione del Sig. FRANCA, osserva questo giudice che l'ordinamento del personale delle Ferrovie dello Stato non preveda uno sbarramento tale da impedire l'attribuzione del beneficio in questione, essendo il passaggio alla categoria VIII dell' area V subordinato alla sola verifica della qualificazione professionale a seguito di superamento di un corso di formazione.

Nessuna preclusione può farsi derivare dalla circostanza che la domanda del sig. FRANCA sia pervenuta alle Ferrovie dello Stato oltre il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di conferimento della pensione.

Occorre innanzitutto osservare che risulta presentata dal ricorrente una prima domanda anteriormente al provvedimento di liquidazione della pensione (nota datata 10.10.1991, munita del timbro di ricezione dell'Ente Ferrovie dello Stato) e va anche tenuto conto che la stessa giurisprudenza del controllo richiamata da controparte (C.d.C. Sez. Controllo, n. 1105 del 16.10.1980) ritiene operante il suddetto termine unicamente riguardo al potere di autotutela dell'Amministrazione, e che a nessun termine è sottoposto, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 63 del R.D. n. 1214/1934 (Corte Costituzionale n. 8 del 14 gennaio 1976), il diritto dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria in materia pensionistica. 

Dal complesso delle esposte considerazioni discende la fondatezza del ricorso e va quindi affermato il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione con applicazione del beneficio, previsto dall'art. 2, co. 2, della legge n. 336/1970 e passaggio nell'area V, categoria VIII, in sede di determinazione della base pensionabile.

Dal riconoscimento del diritto come sopra specificato discende la spettanza degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, sulle maggiori somme che saranno corrisposte, dalla scadenza dei ratei al soddisfo. Il cumulo tra gli interessi e la rivalutazione monetaria non va, peraltro, inteso in senso “integrale”, quale matematica sommatoria dell'una e dell'altra componente accessoria del credito, bensì “parziale”, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi, secondo quanto previsto dalla pronuncia su questione di massima di questa Corte n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002.

Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi, vista la complessità della questione giuridica,  per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,

1)        dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione con riferimento alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita;

2)        riconosce il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del beneficio, previsto dall'art. 2, co. 2, della legge n. 336/1970 e passaggio nell'area V, categoria VIII;

3)        riconosce il diritto alla corresponsione, sulle maggiori somme che saranno liquidate, di interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla scadenza dei ratei al soddisfo, in applicazione del cumulo parziale, quale possibile integrazione degli interessi legali ove l'indice di svalutazione dovesse eccedere la misura dei primi.

Spese di giudizio compensate.

            Così deciso in Trieste, il 22 novembre 2006.

                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                              f.to F.Padula

                                                 Depositata in Segreteria il 18.1.2007

                                               IL DIRETTORE  DELLA  SEGRETERIA

                                                    f.to dott. Alessandra Vidulli

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 10 2007 Pensioni 18-01-2007