SENT. 1516/03 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTEIL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI Consigliere Dott. Luisa Motolese nella pubblica udienza dell'11.04.2003 ore 15 ha pronunciato la seguente SENTENZANel giudizio iscritto al n ° 15794/C del registro di segreteria sul ricorso proposto dalla signora Liliana Zuzolo , vedova Salomone , elettivamente domiciliata in Torino , via S. Quintino , n° 46 presso lo studio dell' avvocato Magda Morra che la rappresenta e difende , avverso l' INPDAP , sede di Torino ; esaminati tutti gli atti di causa ; Fatto e Diritto La ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell' Istituto Previdenziale , con il quale e' stata respinta la domanda dell' interessata. La Zuzolo , come risulta da tutta la documentazione allegata , e' titolare di due pensioni , la prima , per l' attivita' di insegnante elementare prestata fino al 1981 presso la Scuola media Coppino di Torino e la seconda , di reversibilita' della pensione gia' concessa al marito , deceduto nel 1989 . Sul secondo dei trattamenti pensionistici la ricorrente non percepisce l' indennita' integrativa speciale( I. I. S.). Ha quindi chiesto che il giudice adito annulli il provvedimento impugnato e per l' effetto ordini all' INPDAP la corresponsione dell' IIS anche sulla pensione di riversibilita' nonche' gli arretrati a far data dalla maturazione del diritto oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali . Questo giudice rileva all' uopo che si verte in una materia ove con consolidato indirizzo giurisprudenziale e' stato affermato che , a seguito degli interventi correttivi operati dalla Corte Costituzionale( in particolare la n 566/89 e la n 204/92), sulla normativa contenente il divieto di cumulo di due indennita' integrative speciali , non vi e' piu' alcuna norma che consenta di sospendere la corresponsione della iis nei confronti del pensionato che sia titolare di altra pensione . Questo indirizzo interpretativo appare coerente con le stesse piu' recenti pronunce della Corte Costituzionale ( v. Ordinanza n 517/2001) che ha ribadito l' intervenuta caducazione del preesistente divieto di cumulo , precisando che “ esso non puo' rivivere , sotto forma di interpretazione , senza un intervento del legislatore , cui e' rimessa la scelta tra piu' soluzioni possibili”. Pertanto il ricorso va accolto e per l' effetto alla ricorrente va riconosciuto il diritto a beneficiare dell' indennita' integrativa speciale su ambedue i trattamenti pensionistici, fatta salva la prescrizione quinquennale - eccepita dall' INPDAP in aula - del diritto , con conseguente conferimento della doppia IIS a decorrere dal quinquennio antecedente alla proposizione della domanda in via amministrativa( 8.01.2002), Sulle somme spettanti competono gli interessi legali ed ove piu' favorevole la rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze debitorie fino al pagamento. PQM La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - in funzione di giudice unico - ACCOGLIE Il ricorso nei termini di cui in parte motiva. Spese compensate. Così deciso in Torino, l' 11.04.2003. IL GIUDICE(f.to Luisa Motolese) Depositata in Segreteria 21 LUG. 2003 PER IL DIRIGENTE (f.to A. Cinque)
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