SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
PIEMONTE Sentenza 1516 2003 Pensioni 21-07-2003

                                          SENT. 1516/03

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE PIEMONTE

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Consigliere Dott. Luisa Motolese

nella pubblica udienza dell'11.04.2003  ore 15 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n ° 15794/C del registro di segreteria sul ricorso proposto dalla signora Liliana Zuzolo , vedova Salomone , elettivamente domiciliata  in Torino  , via S. Quintino , n° 46 presso lo studio dell' avvocato Magda Morra  che la rappresenta e difende ,  avverso l' INPDAP , sede di Torino ;

esaminati tutti gli atti di causa ;

                                                   \E[s \E[201s Fatto e \E[s \E[202s Diritto

La ricorrente  ha proposto ricorso avverso il silenzio - rifiuto dell' Istituto  Previdenziale , con il quale  e' stata respinta  la domanda dell' interessata.

La Zuzolo , come risulta da tutta la documentazione allegata , e' titolare di due pensioni , la prima  , per l' attivita' di insegnante  elementare prestata  fino al 1981 presso la Scuola media  Coppino di Torino  e la seconda , di reversibilita'  della pensione gia' concessa al marito , deceduto nel 1989 .

Sul secondo dei trattamenti pensionistici la ricorrente non percepisce  l' indennita' integrativa speciale( I. I. S.).

Ha quindi chiesto che  il giudice  adito  annulli il provvedimento impugnato e per l' effetto ordini all' INPDAP la corresponsione dell' IIS anche sulla pensione di riversibilita' nonche' gli arretrati  a far data dalla maturazione del diritto  oltre la rivalutazione monetaria  e gli interessi legali .

Questo giudice  rileva all' uopo che si verte in una materia  ove  con consolidato indirizzo giurisprudenziale  e' stato affermato che , a seguito degli interventi correttivi  operati dalla Corte Costituzionale( in particolare la n 566/89 e la n 204/92),  sulla normativa contenente  il divieto di cumulo di due indennita' integrative speciali , non vi e' piu' alcuna norma  che consenta  di sospendere la corresponsione  della iis  nei confronti del pensionato  che  sia titolare  di altra pensione .

Questo indirizzo interpretativo  appare  coerente  con le stesse piu' recenti  pronunce  della Corte Costituzionale ( v. Ordinanza n 517/2001) che ha ribadito  l' intervenuta caducazione  del preesistente divieto  di cumulo , precisando  che “ esso non puo' rivivere , sotto forma di interpretazione , senza un intervento del legislatore , cui e' rimessa la scelta  tra piu' soluzioni possibili”.

 Pertanto il ricorso va accolto  e per l' effetto alla ricorrente va riconosciuto il diritto  a beneficiare dell' indennita' integrativa speciale  su ambedue  i trattamenti pensionistici, fatta salva la prescrizione quinquennale  - eccepita dall' INPDAP in aula -  del diritto , con conseguente conferimento  della doppia IIS a decorrere dal quinquennio antecedente alla proposizione  della domanda in via amministrativa( 8.01.2002),

Sulle somme spettanti competono gli interessi legali  ed ove piu' favorevole la rivalutazione monetaria , dalle singole scadenze debitorie  fino al pagamento.

                                                      PQM

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Piemonte - in funzione di giudice unico -                               ACCOGLIE

Il ricorso nei termini di cui in parte motiva.

Spese compensate.

            Così deciso  in Torino, l' 11.04.2003.

IL GIUDICE

                                                                   (f.to Luisa Motolese)

Depositata in Segreteria  21 LUG. 2003

PER IL DIRIGENTE

(f.to A. Cinque)

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