SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 25 2008 Pensioni 16-01-2008

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo Ref. Dott. Francesca Padula

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella pubblica udienza del 21 novembre 2007

sul giudizio in materia di pensioni civili, iscritto al n. 11557 del registro di segreteria, promosso da ROCCHI Felice Renato, nato a Pola il 22.09.1925, elettivamente domiciliato presso lo Studio CRUCIANELLI Fernando, via Matteotti n. 73 in Viterbo, contro il Ministero della Difesa.

Esaminati gli atti ed i documenti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente, Ten. Col. collocato in ausiliaria a decorrere dal 01.09.1983, contesta il decreto n. 51 del 20.07.1989 emesso dal Ministero della Difesa, “nella parte in cui non riconosce … i benefici previsti dall'art. 1 e seguenti della Legge 24.05.1970 n. 336 …”.

Riferisce che con provvedimento del 13.11.1984 la Prefettura della Provincia di Udine gli ha riconosciuto la qualifica di Profugo da Pola. Lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. n. 336/1970. Si duole inoltre che l'Amministrazione non abbia maggiorato la base pensionabile dei cc.dd. tre aumenti periodici di stipendio, in violazione del comma 1 dell'art. 2.

Chiede il pagamento di tutte le differenze dovute oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con maggiorazione di interessi di mora, spese ed onorari rifusi.

Nell'udienza del 23.05.2007 questo giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPDAP, ponendo il relativo onere a carico del ricorrente, nonché l'acquisizione, presso il resistente Ministero, di chiarimenti in punto di fatto in ordine alla questione controversa ed in particolare riguardo alla asserita dal ricorrente mancata applicazione dei benefici pensionistici di cui alla L. 336/1970.

L'ordinanza a verbale è stata regolarmente eseguita.

Con memoria depositata il 09.11.2007 l'INPDAP ha in primis evidenziato il ruolo di ordinatore secondario di spesa svolto dall'Istituto. Ha quindi chiesto: declaratoria della prescrizione di tutte le somme non pagate relative al quinquennio precedente il primo atto interruttivo; declaratoria della carenza di legittimazione passiva del medesimo Istituto; in via principale il  rigetto del ricorso in quanto infondato.

Il Ministero della Difesa, con nota depositata il 02.07.2007, ha rappresentato che, previa opzione prodotta dal ricorrente in data 07.03.1985, che allega, in sede di liquidazione del trattamento pensionistico definitivo sono stati attribuiti i benefici di cui al secondo comma dell'art. 2 della L. n. 336/1970, ossia la classe di stipendio immediatamente superiore a quella conseguita all'atto della cessazione. Nel caso di specie, prosegue, avendo l'interessato maturato tutte le classi dell'8° livello bis (Tenente Colonnello), gli è stato attribuito il trattamento economico del grado superiore (Colonnello).

Con riferimento ai benefici di cui all'art. 1. precisa che gli stessi vengono attribuiti al personale in costanza di servizio  e che, esulando dalla materia pensionistica, non rientrano nella giurisdizione della Corte adita. Conclude chiedendo: in via pregiudiziale declaratoria del difetto di giurisdizione in ordine al riconoscimento dei benefici di cui all'art. 1 della Legge 336/1970; nel merito il rigetto, risultando la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, che ha attribuito al ricorrente quanto spettante; in subordine declaratoria di intervenuta prescrizione.

All'udienza odierna, assenti le parti, si è data lettura del dispositivo della sentenza di cui, di seguito, si illustrano i motivi in fatto e in diritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre preliminarmente chiarire se sussista la giurisdizione di questa Corte con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, relativa agli artt. 1 e 2 della legge 24.05.1970 n.336, recante “Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati”.

In proposito, appare sufficiente riportarsi alla recente consolidata giurisprudenza della Suprema Corte che ha effettuato, in modo netto e convincente, un distinguo tra gli artt. 1 e 3, da un lato, e 2 dall'altro (si veda: Cass. Sez. Lav. n. 318 del 20.01.1989).

Gli artt. 1 (valutazione di due anni od altro nella carriera di appartenenza ai fini degli aumenti periodici e del conferimento della successiva classe di stipendio) e 3 (esodo anticipato, aumento di anzianità di servizio) attengono al rapporto d'impiego e perciò presuppongono entrambi che questo sia ancora in atto al momento della proposizione della domanda per il conseguimento degli stessi, con conseguente giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro (cfr. Cons. Stato n. 574 del 06.07.1979; C. conti, Sez. Toscana, n. 161 del 07.02.2001).

La giurisdizione della Corte dei Conti, infatti, ai sensi del T.U. 12 luglio 1934 n. 1214 (artt. 13 e 62-64), è limitata ai ricorsi dei dipendenti cessati dal servizio attivo ed in ordine alle questioni relative alle pensioni a carico dello Stato (in tutto o in parte).

Diversamente, i benefici di cui all'art. 2 (aumenti periodici di stipendio o conferimento della qualifica o classe di stipendio immediatamente superiore a quella posseduta all'atto della cessazione dal servizio ai soli fini della liquidazione della pensione) attengono solo al trattamento di quiescenza e perciò va affermata sul punto la giurisdizione di questa Corte (Corte conti Sez. III n. 58261 del 12.07.1985; id. Toscana n. 161 del 07.02.2001 cit.).

Va conseguentemente dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione riguardo alla questione, peraltro introdotta in termini assolutamente generici sia in fatto che in diritto, concernente l'applicazione dell'art. 1 della L. 336/1970.

Va, ancora preliminarmente, confermato quanto già esplicitato nell'ordinanza a verbale dell'udienza del 23 maggio 2007 in ordine alla sussistenza della legittimazione passiva dell'INPDAP nel presente giudizio.

Per effetto dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479 e dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335 nonché delle disposizioni impartite con circolare n. 850 del 16 dicembre 1998 da parte del Ministero del Tesoro, sono state trasferite all'I.N.P.D.A.P. le competenze già proprie delle Direzioni Provinciali del tesoro in materia di gestione e di pagamento delle pensioni dei dipendenti civili e militari dello Stato.

In virtù delle suddette norme, a decorrere dal 1° gennaio 1999, nei giudizi davanti alla Corte dei conti ed attinenti alla materia pensionistica in questione, l'I.N.P.D.A.P. deve intervenire direttamente in propria difesa.

Trattandosi di un ente che riveste una specifica competenza, ancorché relativa alla fase del pagamento ed alla ordinazione secondaria di spesa, nel procedimento di liquidazione dei trattamenti pensionistici erogati in favore del personale del Ministero della Difesa, la legittimazione passiva del detto Istituto non può essere esclusa a priori, dovendosi ritenere esistente comunque un interesse a contraddire.

Occorre del resto osservare che 'le attribuzioni di “ordinatore principale e secondario di spesa” costituiscono una mera ripartizione di competenza di apparati della pubblica amministrazione comunque costituenti nel loro complesso la figura di obbligato passivo' (così C.conti Sez. III Appello n. 175 del 04.07.2001. Sul punto questa Sezione si è già pronunciata, ad esempio, nella sentenza n. 335 del 13 maggio 2005).

Pertanto sussiste la legittimazione passiva nel presente giudizio sia dell'Amministrazione che aveva emanato il decreto di liquidazione (il Ministero della Difesa) sia di quella che doveva provvedere al pagamento del dovuto (e cioè la DPT, ora INPDAP).

Con riferimento al merito della questione relativa all'art. 2 della citata Legge n. 336/1970, occorre premettere che anche sotto questo aspetto la domanda di parte ricorrente risulta generica e poco circostanziata.

Senonchè con la relazione e la documentazione a suo corredo depositate in esito all'ordinanza a verbale emessa da questo giudice sono stati versati in giudizio elementi fattuali idonei a fondare un giudizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2, co. 1, della legge n. 336/1970 ai dipendenti con qualifica di ex combattenti e assimilati, “all'atto della cessazione dal servizio … sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione …, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno … di servizio militare trascorsi in territorio dichiarato in stato di guerra…”; secondo la previsione di cui al comma 2, è tuttavia consentito, agli interessati ed ai loro eredi, di richiedere “anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio,…la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta”.

Ebbene, il ricorrente, come esposto in fatto, con nota in atti inoltrata al competente Ministero in data 07.03.1985, ha esplicitamente optato “per l'art. 2 - 2° comma (grado superiore)”.

L'Amministrazione della Difesa con nota n. AD1/11/1/64 del 08.08.1985 ha conseguentemente attribuito, ai fini di quiescenza, il trattamento economico del superiore grado di Colonnello, pari a £. 16.733.872 e con il decreto n. 51 del 20.07.1989 ha liquidato la pensione definitiva con valorizzazione nella base pensionabile dell'indicato stipendio da Colonnello.

E' evidente pertanto che la richiesta dal ricorrente maggiorazione della base pensionabile dei tre aumenti periodici di stipendio di cui al comma 1 dell'art. 2 della più volte citata legge n. 336/1970 non presenta alcun fondamento, avendo il ROCCHI optato per i benefici alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo, al quale è stata data corretta  applicazione da parte dell'Amministrazione.

Per le svolte considerazioni, non avendo peraltro il ricorrente avanzato alcuna controdeduzione a seguito dei chiarimenti forniti dal Ministero della Difesa, il ricorso, per la parte relativa ad asserita violazione dell'art. 2 della L. n. 336/1970, va rigettato in quanto infondato.

Circa il regolamento delle spese di giudizio, ritiene questo giudice che sussistano giusti motivi, vista la natura della controversia, per disporne la compensazione ai sensi dell'art. 92, 2° comma, c.p.c.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Friuli Venezia Giulia, in composizione monocratica,

1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione riguardo alla questione concernente l'applicazione dell'art. 1 della L. 336/1970;

 2) respinge per il resto il ricorso in epigrafe.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Trieste, il 21 novembre 2007.

                                                                                              IL GIUDICE

                                                                                              f.to F.Padula

                                               Depositata in Segreteria il 16.1.2008

                                               IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

                                                  f.to dott. Alessandra Vidulli

 

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
FRIULI VENEZIA GIULIA Sentenza 25 2008 Pensioni 16-01-2008