MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Legge stabilità 2013 e nuove modifiche al codice di procedura civile

 
La legge di stabilità per l'anno 2013 dispone significative modifiche agli articoli 548 e 549 c.p.c. Più in particolare, il nuovo art. 548 c.p.c. prevede che, in caso di mancata dichiarazione da parte del terzo, se il pignoramento è relativo a somme derivanti da rapporto di lavoro, il credito si considererà non contestato e verrà immediatamente assegnato al creditore procedente.

 
Ove il pignoramento non riguardi crediti della suddetta natura il Giudice dell'esecuzione si limiterà a fissare nuova udienza alla quale il terzo dovrà comparire per rendere la dichiarazione di quantità. In caso di ulteriore inerzia da parte del terzo il Giudice assegnerà il credito pignorato, dovendo ritenere non contestata la sussistenza del relativo obbligo.

 
Nel caso sorgano contestazioni il Giudice dell'esecuzione, compiuti i necessari accertamenti, provvederà con ordinanza che sarà impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.

 
Dette disposizioni troveranno applicazione per le esecuzioni presso terzi promosse a far data dall'1 gennaio 2013.

 
«ART. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo). – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553.

 
Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza, fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.
Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.»

 
 
«ART. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza
produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617».