Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2005/12868 #SEZ U #NRG 2001/31303
#UDIENZA DEL 05/05/2005 #DEPOSITATO IL 16/06/2005
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE Comune Di Roma
#AVV RICORRENTE Scotto Gabriele
#RESISTENTE Fralleoni Ilia
#AVV RESISTENTE Quintarelli Alfonso
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 05/05/05
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 31303/2001
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. CORONA Rafaele - Presidente di sezione -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di sezione -
Dott. PAPA Enrico - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'Avvocatura
Comunale, rappresentato e difeso dagli avvocati SCOTTO Gabriele,
LUIGI ONOFRI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorreste -
contro
FRALLEONI Ilia, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI
BETTOLO 17, presso lo studio dell'avvocato QUINTARELLI Alfonso, che
la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 589/00 della Commissione tributaria Regionale
di ROMA, depositata il 05/03/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/05/05 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito l'Avvocato Luigi ONOFRI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico che ha concluso per l'ammissibilita' del ricorso, rinvio a
sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ilia Fralleoni ricorreva alla Commissione tributaria provinciale di
Roma deducendo la nullita' della cartella esattoriale del 10 marzo
1997, con la quale le era stato ordinato il pagamento della somma di
L. 1.673.000 per tassa di smaltimento di rifiuti solidi urbani e
tributo provinciale per T anno 1997, per errata identificazione del
soggetto obbligato, per illegittimita' manifesta e violazione del
principio di capacita' contributiva, per essere stata effettuata la
notifica della cartella stessa oltre un mese dalla consegna del
ruolo. Con sentenza del 19 aprile 1999 la Commissione tributaria
provinciale accoglieva parzialmente il ricorso.
Proposto appello dal Comune ed appello incidentale dalla Fralleoni,
con sentenza del 18 dicembre 2000 - 5 marzo 2001 la Commissione
tributaria regionale rigettava l'impugnazione principale ed
accoglieva quella incidentale. Osservava in motivazione la
Commissione che, avendo la contribuente avviato nel 1994 un nuovo
procedimento di accertamento rispetto a quello iniziale attivato con
la denuncia ed essendo l'Ufficio pervenuto a conclusioni diverse da
quelle ipotizzate nella seconda denuncia, avrebbe dovuto essere
adottato un avviso di accertamento.
Il Comune di Roma proponeva ricorso per Cassazione avverso tale
sentenza deducendo tre motivi illustrati con memoria.
La Fralleoni resisteva con controricorso.
Con ordinanza depositata il 10 settembre 2004 la sezione tributaria
di questa Corte, rilevato che il Comune di Roma si era costituito in
giudizio in persona del sindaco sulla base di una determinazione del
dirigente responsabile dell'Unita' organizzativa tributi, sollecitava
l'intervento delle Sezioni Unite ai fini della soluzione del
contrasto giurisprudenziale esistente in ordine alla persistenza
della necessita', nel nuovo ordinamento degli enti locali, della
autorizzazione al sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del
Comune e, nel caso di soluzione positiva di detto quesito, in ordine
alla possibilita' che lo statuto comunale disciplini la materia delle
autorizzazioni alle liti attribuendo la relativa determinazione a
dirigenti dell'amministrazione, nonche' in ordine alla operativita'
in relazione allo statuto del principio generale del iuranovit curia.
Il ricorso era quindi affidato a queste Sezioni Unite ai sensi
dell'art. 374 comma 2 c.p.c., sia ai fini della composizione del
denunciato contrasto, sia in ragione della particolare importanza
delle questioni che lo stesso ricorso solleva. Il Comune di Roma
infine depositava ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come risulta dalla esposizione che precede, le questioni che queste
Sezioni Unite sono chiamate a risolvere attengono alla necessita',
anche nel sistema delle autonomie locali disciplinato dal testo unico
di cui al decr. legisl. n. 267 del 2000, della autorizzazione della
giunta comunale al sindaco a promuovere o a resistere alle liti e,
nell'ipotesi a affermativa, alla possibilita' che lo statuto detti
una disciplina derogatoria, eventualmente investendo del potere
deliberativo un dirigente dell'amministrazione comunale, nonche' alla
applicabilita' del principio della scienza ufficiale del giudice in
relazione allo statuto.
Ritengono le Sezioni Unite che la soluzione delle questioni in esame
postuli una rilettura complessiva dell'ordinamento degli enti locali,
attraverso una ricostruzione storico - sistematica degli interventi
normativi succedutisi nel tempo, che hanno profondamente inciso sulla
fisionomia, sull'autonomia e sull'organizzazione di detti enti, ed un
approccio alla problematica che muova dall'analisi del connesso
problema della rappresentanza processuale. Come e' noto, su quest'
ultimo problema la giurisprudenza di questa Suprema Corte, anche a
sezioni unite, e' pervenuta a conclusioni non univoche.
Secondo l'orientamento decisamente prevalente la rappresentanza in
giudizio del Comune deve considerarsi riservata, in base all'art. 50
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui
al decr. legisl. n. 267 del 2000, cosi' come in base al precedente
art. 36 della legge n. 142 del 1990, esclusivamente al sindaco e non
puo' essere esercitata dal diligente titolare della direzione di un
ufficio o di un servizio neppure se cio' sia previsto dallo statuto:
conseguentemente, ove lo statuto o il regolamento contengano una
previsione siffatta, essi devono essere disapplicati dal giudice
ordinario, in ragione della loro illegittimita' per violazione di
legge (cosi', tra le altre, Cass. 2003 n. 1949; 2003 n. 2583; 2003 n.
2878; 2003 n. 3736; 2003 n. 17360; 2003 n. 19082; 2004 n. 10787; 2004
n 15634; 2004 n. 18087).
Tali decisioni si fondano, pur nella non completa identita' del
relativo percorso argomentativo, su una serie di convergenti
considerazioni: in primo luogo si rileva che il preciso disposto
dell'art. 50 del testo unico di cui al decr. legisl. n. 267 del 2000,
il quale riserva al sindaco il potere - dovere di rappresentare il
Comune in giudizio, non puo' subire deroga attraverso il conferimento
del potere rappresentativo ad altri soggetti ad opera dell'autonomia
normativa comunale. Si osserva inoltre che i poteri di direzione
degli uffici e dei servizi attribuiti ai dirigenti dall'art. 107
dello stesso testo unico, includenti quello di adottare atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno e quello di stipulare contratti, non ricomprendono il
potere di rappresentanza processuale dell'ente, che non costituisce
oggetto di menzione nella analitica elencazione contenuta in detta
disposizione. Si rileva ancora che l'art. 6 comma 2 del testo unico
consente al Comune di disciplinare con lo statuto il regime delle
autorizzazioni a promuovere o a resistere alle liti, in quanto
attinente ai modi con i quali la rappresentanza va esercitata, ma non
anche di individuare i soggetti che possono rappresentare F ente in
giudizio: si richiama a giustificazione di una limitazione siffatta
della potesta' statutaria il principio della gerarchia delle fonti,
il quale non consente che lo statuto possa sottrarre quel potere
all'organo cui il legislatore, avvalendosi delle sue prerogative, ha
inteso in via esclusiva affidarlo.
Secondo un diverso e minoritario orientamento lo statuto comunale
puo' legittimamente prevedere che i poteri di rappresentanza
processuale spettino ad un dirigente comunale in luogo del sindaco:
in tal senso si e' espressa Cass. 2002 n. 4845, che ha affermato che
la legittimazione a promuovere giudizi in rappresentanza dell'ente,
che compete in via primaria al sindaco, puo' appartenere al
segretario generale, nella sua qualita' di dirigente di ufficio
dirigenziale generale, solo in quanto derivi da una norma dello
statuto o del regolamento comunale o sia stata attribuita dallo
stesso sindaco, ed ha precisato che la norma di cui all'art. 16 del
decr. legisl. 3 febbraio 1993 n. 29, sostituito prima dall'art. 9 del
decr. legisl. n. 546 del 1993, poi dall'art. 11 del decr. legisl. n.
80 del 1998, quindi modificato dall'art. 4 del decr. legisl. n. 387
del 1998, infine dall'art. 16 del decr. legisl. n. 165 del 2001, che
attribuisce ai dirigenti di uffici dirigenziali generali il potere di
promuovere e resistere alle liti e di conciliare e di transigere, non
trova diretta applicazione nei confronti dei dirigenti del Comune, in
mancanza di adeguamento del suo statuto o regolamento a tale regola,
ai sensi dell'art. 27 dello stesso decr. legisl. n. 165 del 2001.
Altre recenti decisioni tendono a temperare la rigidita'
dell'orientamento per primo richiamato, in quanto, pur ribadendo la
spettanza unicamente al sindaco del potere di rappresentanza
processuale del Comune, ammettono che tale potere possa essere dal
sindaco delegato al dirigente responsabile di un ufficio comunale,
con riguardo ai rapporti di competenza di tale ufficio (cosi' S.U.
2004 n. 5174 e 5463; 2004 n. 22197).
Ritengono le Sezioni Unite che T indirizzo giurisprudenziale seguito
dalla giurisprudenza prevalente debba essere sottoposto a revisione,
in quanto gli argomenti che lo sorreggono, fondati sulla assunzione
del dato testuale fornito dall'art. 50 del decr. legisl. n. 267 del
2000 V come principio cardine del sistema, tale da influenzare
l'intero impianto normativo, riflettono una visione dell'ordinamento
degli enti locali superata dai piu' recenti interventi riformatori,
anche a livello costituzionale. Ed e' appunto nella rilettura
complessiva del sistema istituzionale degli enti locali e della loro
autonomia statutaria che la soluzione del problema in esame deve
essere rinvenuta. Come e' noto, il processo di riforma avviato con la
legge n. 142 del 1990, proseguito con la adozione del testo unico di
cui al decr. legisl. n. 267 del 2000 e successivamente approdato alla
modifica del titolo 5^ della parte 2^ della Costituzione ed alla
successiva legge n. 131 del 2003, di adeguamento dell'ordinamento
della Repubblica al nuovo assetto costituzionale, ha prodotto una
significativa modifica della struttura e dei poteri degli enti
territoriali, secondo una prospettiva volta a consentire a ciascun
ente di dotarsi di una struttura organizzativa adeguata alla propria
specificita' ed ispirata a criteri di economicita', efficienza ed
efficacia.
Il sistema delle autonomie locali nell'assetto previsto dalla
Costituzione del 1948 rimetteva alla competenza esclusiva dello Stato
la disciplina dell'ordinamento dei Comuni e delle Province e la
definizione delle loro funzioni: in particolare, l'art. 118 Cost.
assegnava alle leggi della Repubblica il compito di individuare,
nelle materie di competenza delle Regioni, funzioni amministrative di
interesse esclusivamente locale da attribuire alle Province, ai
Comuni o ad altri enti locali, e l'art. 128 Cost. definiva le
Province ed i Comuni enti autonomi nell'ambito dei principi fissati
da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni,
fornendo la base costituzionale al riconoscimento della competenza
esclusiva della legge statale in materia. Ed anche l'ambito di
competenza delle leggi regionali in ordine all'ordinamento dei Comuni
era assai limitato, in quanto circoscritto alle materie delle
circoscrizioni comunali (art. 117 Cost.), della istituzione di nuovi
Comuni e della modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni
(art. 133 Cost.). La legge n. 142 del 1990 costitui' una tappa
importante nella ridefinizione del ruolo di detti enti e del loro
rapporto istituzionale con lo Stato e le Regioni, secondo una
impostazione tendente ad attribuire agli stessi una effettiva
autonomia politica, amministrativa ed organizzatoria.
Le incisive innovazioni introdotte con il federalismo amministrativo
a Costituzione invariata di cui alle successive leggi cd Bassanini
(la legge n. 59 del 1997, la legge n. 127 del 1997, il decr. legisl.
n. 112 del 1988) - nel quadro del riordinamento e di una
distribuzione organica delle funzioni tra Stato, Regioni, enti locali
ed autonomie funzionali e nello spirito di un ampio decentramento
amministrativo e della semplificazione dei procedimenti - posero
l'esigenza di una nuova riforma organica degli enti locali, ispirata
a tali principi, che trovo' espressione nella legge n. 265 del 1999:
in tale sede il legislatore effettuo' un' opera di razionalizzazione
ed armonizzazione della normativa vigente, fissando il principio di
sussidiarieta' ed affidando nell'art. 31 la delega al Governo a
procedere alla raccolta ed al coordinamento di tutte le disposizioni
legislative vigenti in materia di ordinamento degli enti locali,
mediante la sistemazione armonica in un codice che garantisse
coerenza logica ai diversi interventi normativi succedutisi nel
tempo.
In attuazione della delega, il decr. legisl. n. 267 del 2000, nel
procedere alla riunione della normativa vigente in materia ed al
necessario coordinamento con i principi generali dell'ordinamento,
ebbe quindi a dettare la disciplina generale in ordine all'assetto
istituzionale degli enti locali, cosi' ponendosi come legge organica
di sistema, in attuazione del precetto costituzionale dell'art 128
Cosi', che, come gia' ricordato, affidava alle leggi generali dello
Stato la fissazione dei principi nell'ambito dei quali doveva
esprimersi l'autonomia di Province e Comuni.
La riforma del titolo 5^ della parte 2^ della Costituzione ha
peraltro comportato una incisiva modifica dell'assetto costituzionale
degli enti locali, con l'abrogazione dell'art. 128 Cost, la
previsione che la competenza esclusiva della legge statale e'
circoscritta alla materia della legislazione elettorale, degli organi
di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane (art. 117, comma 2 lett. p), la equiparazione degli
enti territoriali - tutti significativamente menzionati nella stessa
disposizione di cui al comma 2 dell'art. 114 - dal punto di vista
della garanzia costituzionale e della pari dignita', il
riconoscimento di una loro posizione di autonomia statutaria, cosi'
da delineare un sistema istituzionale costituito da una pluralita' di
ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze
unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione
delle istituzioni locali Tale processo di trasformazione dell'assetto
costituzionale ha direttamente coinvolto la natura, la funzione ed i
limiti della potesta' statutaria del Comune, gia' riconosciuta nella
legge n. 142 del 1990, quale modalita' paradigmatica di esplicazione
dell'autonomia dell'ente. Va al riguardo ricordato che gia' F art. 4
di detta legge attribuiva allo statuto una particolare collocazione
rispetto alla tradizionale gerarchia delle fonti, prevedendo che
esso, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisse le
norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente, e quindi affidando
a tale strumento di autonomia la regolamentazione della struttura
organizzativa dell'ente medesimo.
L'art. 1 della legge n. 265 del 1999 da un lato amplio' il contenuto
necessario dello statuto, includendo la previsione di forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze e la attribuzione alle
opposizioni della presidenza delle commissioni consiliari aventi
funzioni di controllo o di garanzia, dall'altro lato, con
l'inserimento nell'art. 4 della legge n. 142 del 1990 del comma 2
bis, dispose che la legislazione in materia di ordinamento dei comuni
e delle province e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad
essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono
limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle
province e che l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali
principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili.
Tale disposizione e' stata sostanzialmente riprodotta nell'art. 1
comma 3 del decr. legisl. n. 267 del 2000.
Come appare evidente, l'autonomia statutaria emergente dalla legge n.
265 del 1999 e riaffermata nell'art. 1 del testo unico, ispirata alla
legislazione comunitaria che attribuisce la generalita' dei compiti e
delle funzioni amministrative agli enti locali, e' ben piu' pregnante
di quella delineata nella legge n. 142 del 1990, che alle ampie
enunciazioni di principio contenute nell'art. 4 associava specifiche
disposizioni disciplinanti le materie pur affidate all'autonomia
statutaria. L'art. 1 comma 3 del testo unico pone come limiti
inderogabili all'autonomia statutaria soltanto i principi
espressamente enunciati come tali nella legislazione in materia di
ordinamento degli enti locali - cosi' affidando allo stesso
legislatore e sottraendo all'interprete l'individuazione dei principi
segnati da inderogabilita' - con evidente esclusione delle
disposizioni di dettaglio: ne risulta delineato un ambito giuridico
generale all'interno del quale gli statuti possono liberamente
esprimere e promuovere l'autonomia degli enti e realizzare un assetto
corrispondente alle peculiarita' del contesto sociale ed economico di
riferimento.
Nel disciplinare specificamente la materia statutaria, l'art. 6 del
testo unico prevede al primo comma che i comuni e le province
adottano il proprio statuto, ed al secondo comma dispone che questo,
nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce
le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente: il tenore
prescrittivo delle norme rende evidente che ogni Comune deve dotarsi
di un proprio statuto, deputato a dettare le norme fondamentali
dell'organizzazione di governo, a fissare i criteri generali sulla
organizzazione amministrativa ed il funzionamento dell'ente, a
delinearne l'ossatura, le strutture di vertice e le loro
articolazioni, le modalita' di interrelazione tra i vari uffici, le
forme di collaborazione con la Provincia, a disciplinare le altre
materie ivi elencate, cosi' da rappresentare l'identita'
istituzionale di ciascuna comunita' locale.
Si e' con tale sistema realizzata una sostanziale delegificazione in
ordine alla organizzazione ed al funzionamento dell'ente
territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina
dalla legge nazionale ad una fonte autonoma, affidata allo statuto,
nel rispetto dei principi generali fissati dallo stesso testo unico e
degli altri principi espressamente enunciati nelle leggi successive,
nonche' delle leggi che conferiscono funzioni agli enti locali.
Detto sistema ha profondamente inciso nel rapporto tra legge statale
e statuto, in quanto, mentre in passato ogni disposizione di legge
costituiva limite invalicabile all'attivita' statutaria, nella nuova
disciplina lo statuto puo' derogare alle disposizioni di legge che
non contengano principi inderogabili: esso e' vincolato unicamente al
rispetto dei principi innanzi richiamati, tanto da potersi ora
delineare il rapporto tra legge e statuto - come e' stato
efficacemente osservato in dottrina -non tanto o non soltanto in
termini di gerarchia, ma anche e soprattutto in termini di competenza
- ovvero di gerarchia limitatamente ai principi - e da potersi
qualificare lo statuto non piu' come disciplina di attuazione, ma di
integrazione ed adattamento dell'autonomia locale ai principi
inderogabili fissati dalla legge. Il rapporto tra fonti normative
statali e locali appare ancor piu' marcatamente influenzato dalla
modifica del Titolo 5^ della Parte 2^ della Costituzione attuata con
la legge costituzionale n. 3 del 2001, sia in forza della gia'
ricordata delimitazione a settori specificamente e tassativamente
determinati degli ambiti di intervento della legge statale (art. 117
comma 2 lett. p), sia per effetto dell'espresso riconoscimento
costituzionale delle potesta' statutarie e regolamentari dei Comuni:
in particolare, il comma 2 dell'art. 114 sancisce che i Comuni sono
enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i
principi fissati dalla Costituzione (e quindi non piu' secondo i
principi espressamente enunciati come inderogabili dalla legge
statale), mentre il comma 6 dell'art. 117 riconosce ai Comuni
potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione
e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
Va ancora ricordato che, successivamente alla riforma costituzionale,
la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante Disposizioni per V adeguamento
dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001 n. 3, ha espressamente enunciato all'art. 4, di
attuazione dei richiamati artt. 114 comma 2 e 117 comma 6 Cost. in
materia di potesta' normativa degli enti locali, che i Comuni, le
Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' normativa secondo i
principi fissati dalla Costituzione, che tale potesta' normativa
consiste nella potesta' statutaria e regolamentare (primo comma), che
lo statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali
in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto
stabilito dalla legge statale in attuazione dell'art. 117, secondo
comma, ^ lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di
organizzazione e funzionamento dell'ente...(secondo comma), che
l'organizzazione degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti
nel rispetto delle norme statutarie (terzo comma), che la disciplina
dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle
funzioni dei Comuni, delle Province e delle Citta' metropolitane e'
riservata alla potesta' regolamentare dell'ente locale, nell'ambito
della legislazione dello Stato o della Regione (quarto comma).
L'art. 2 di detta legge ha inoltre conferito al Governo la delega per
l'attuazione dell'art. 117 comma 2 lett. p) Cosi', e per
l'adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge
costituzionale n. 3 del 2001: tra i principi e criteri direttivi
della delega vi e' quello di garantire...l'autonomia e le competenze
costituzionali degli enti territoriali ai sensi degli arti. 114, 117
e 118 della Costituzione, nonche' la valorizzazione delle potesta'
statutaria e regolamentare dei Comuni, delle Province e delle Citta'
metropolitane (comma 4 lett. a), nonche' quello di procedere alla
revisione delle disposizioni legislative sugli enti locali, comprese
quelle contenute nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
limitatamente alle norme che contrastano con il sistema
costituzionale degli enti locali definito dalla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3 (comma 4 lett. g). Il termine per l'adozione
dei decreti delegati non e' ancora scaduto, essendo stato elevato a
due anni con la legge n. 140 del 2004, di conversione con
modificazioni del decreto legge n. 80 del 2004. Nel quadro di tale
importante processo di trasformazione dell'impianto istituzionale, in
parte gia' avvenuto, in parte ancora in itinere, appare evidente che
il testo unico n. 267 del 2000 ha perso l'originaria connotazione di
legge organica di sistema, una volta venuta meno la norma
costituzionale di riferimento costituita dall'art. 128 Cost., che
come innanzi ricordato affidava a leggi generali dello Stato
l'enunciazione dei principi nell'ambito dei quali l'autonomia degli
enti locali poteva esplicarsi (cosi' da porre subito l'esigenza di
una sua revisione in termini di adeguamento ai nuovi principi
costituzionali, espressa nella delega al Governo di cui al richiamato
art 2 della legge n. 131 del 2003), ed altrettanto evidente appare
che la previsione del potere normativo locale tra le prerogative
contemplate direttamente dalla Costituzione ha ulteriormente
rafforzato il valore degli statuti locali nella gerarchia delle
fonti.
Nel nuovo quadro costituzionale lo statuto si configura, come la
dottrina e' generalmente orientata a ritenere, come atto formalmente
amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con
caratteristiche specifiche, di rango paraprimario o subprimario,
posto in posizione di primazia rispetto alle fonti secondarie dei
regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto
a fissare le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente ed a
porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in
sede regolamentare (v. sul punto Cass. 2004 n. 16984). Ne risulta
cosi' accentuata l'immanenza della potesta' statutaria al principio
di autonomia sancito dall'art. 5 Cost. e la configurazione dello
statuto come espressione della esistenza stessa e della identita'
dell'ordinamento giuridico locale.
Tale mutato quadro normativo di riferimento esige una radicale
revisione dell'impostazione tradizionale che escludeva la
legittimita' di ogni previsione statutaria che conferisse la
rappresentanza ad agire e resistere alle liti a persona diversa dal
sindaco. Queste Sezioni Unite condividono il principio, sotteso
all'indirizzo giurisprudenziale in precedenza richiamato, che V art.
50 del testo unico di cui al decr. legist n. 267 del 2000,
nell'attribuire al sindaco la rappresentanza dell'ente, non contiene
alcuna limitazione ad una specifica forma di rappresentanza, e
pertanto non consente di circoscrivere detto potere rappresentativo -
secondo la tesi seguita da ampia ed autorevole dottrina, che tende a
distinguere tra rappresentanza istituzionale, assegnata in via
esclusiva dalla legge al sindaco, e rappresentanza giuridico -
legale, e quindi, derivatamente, processuale, conferita dall'art. 107
dello stesso testo unico ai dirigenti generali, forniti di autonomi
poteri di decisione, di spesa e di organizzazione delle risorse - ai
soli aspetti politico-istituzionali: ed invero l'evidente connessione
tra l'identificazione del sindaco quale organo responsabile
dell'amministrazione (comma 1 dell'art. 50) e l'attribuzione al
medesimo della rappresentanza dell'ente (comma 2 dell'art. 50)
consente di argomentare che il potere rappresentativo del medesimo si
estenda alla intera attivita', politica ed amministrativa. Una
lettura coordinata delle due previsioni induce a ritenere che il
senso della attribuzione di responsabilita' espresso nel primo comma
e' quello della identificazione in un preciso soggetto istituzionale
della funzione politica generale dell'ente, cui il secondo comma
ricollega un potere di rappresentanza generale, sostanziale e
processuale, verso l'esterno, funzionale ad una esigenza di chiarezza
e di certezza dei rapporti giuridici, cosi' configurandosi il sindaco
quale soggetto esponenziale e dunque rappresentativo del Comune nella
sua unitarieta'.
E tuttavia va rilevato che nessun elemento e' rinvenibile nell'art.
50 ne' in altre disposizioni del testo unico che induca a ritenere
che l'attribuzione della rappresentanza al sindaco sia preclusiva
della possibilita' che altri soggetti, espressamente indicati nello
statuto, siano chiamati a rappresentare il Comune nelle liti attive e
passive, conferendo i relativi mandati, cosi' da doversi ravvisare
nel principio contenuto nell'art. 50 un limite inderogabile
all'autonomia statutaria.
Al contrario, una potesta' statutaria in tale direzione trova un
espresso fondamento normativo nell'art. 27 del decr. legisl. n. 265
del 2001, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche, li dove prevede che le
amministrazioni non statali, nell'esercizio della propria potesta'
statutaria e regolamentare, adeguino ai principi dell'art. 4 e del
presente capo i propri ordinamenti, tenendo conto delle relative
peculiarita'. Va al riguardo rilevato che tra i principi richiamati
in tale disposizione e' ricompreso quello di cui all'art. 16, il
quale, dando continuita' a disposizioni gia' contenute nel decr.
legisl. n. 29 del 1993, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti di
uffici dirigenziali generali, alla lett. f) del primo comma
attribuisce agli stessi il potere di promuovere e resistere alle
liti, nonche' quello di conciliare e di transigere - cosi'
attribuendo a detti dirigenti la legittimazione processuale attiva e
passiva nelle controversie riguardanti il settore
dell'amministrazione cui sono preposti (v. sul punto Cass. 2004 n.
3445; 1998 n. 7349) - e che tale disposizione, ai sensi dell'art. 13
dello stesso decr. legisl., si applica direttamente soltanto per i
dirigenti di uffici dirigenziali generali delle amministrazioni
statali, anche ad ordinamento autonomo: ne deriva che con il
richiamato art. 27 il legislatore ha inteso affidare all'autonomia
degli enti locali V in ragione degli elementi di differenziazione di
detti enti rispetto alla amministrazione statale in termini di
dimensioni, numero di dipendenti, strumenti finanziari, eventuale
mancanza della figura del dirigente - il processo di adeguamento ai
principi di quella normativa, sia in relazione alle funzioni ed alle
responsabilita' in ordine all'attivita' politico - amministrativa,
sia con riguardo alla dirigenza, cosi' riconoscendo ai dirigenti dei
Comuni in via mediata, attraverso specifiche previsioni statutarie e
regolamentari, il potere di agire e resistere alle liti (v. sul
punto, con riferimento ai dirigenti delle Regioni, Cass. 2004 n.
23321).
Una volta assegnato allo statuto il valore di norma fondamentale
dell'organizzazione dell'ente locale, che non trova altri limiti che
quelli imposti da principi espressamente connotati da
inderogabilita', ed escluso che il riconoscimento della
rappresentanza del Comune in capo al sindaco ad opera dell'art. 50
costituisca un principio inderogabile, si impone una lettura
dell'art. 6 comma 2 del testo unico, li' dove prevede che lo statuto
specifica...i modi di esercizio della rappresentanza legale
dell'ente, anche in giudizio, nel senso che e' attribuito alla
autonomia statutaria un potere non limitato alla disciplina
organizzativa della rappresentanza legale, ossia alla materia delle
autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti - secondo una
interpretazione letterale della norma non piu' consentita dal quadro
generale di riferimento - ma comprensivo della individuazione del
soggetto investito del potere di rappresentanza processuale, in via
generale o in relazione a determinate categorie di controversie,
assumendo l'inciso anche in giudizio non gia' in una accezione
limitativa, ma estensiva dell'ambito di previsione della norma.
Ed e' da ritenere che lo statuto, nel disciplinare la rappresentanza
in giudizio, non trovi neppure la limitazione posta dal principio
generale dell'ordinamento secondo il quale la rappresentanza
processuale non puo' essere disgiunta da quella sostanziale, atteso
che la forza della previsione statutaria vale ad assorbire l'esigenza
che a tale principio e' sottesa, restando il profilo della competenza
sostanziale in ordine alla materia oggetto della lite confinato nella
sfera interna dell'organizzazione dell'ente. Si e' al riguardo
opportunamente posta in evidenza in dottrina l'irrazionalita'
dell'opzione interpretativa diretta a negare che lo statuto degli
enti locali, peraltro in presenza della norma di cui all'art. 6 comma
2 del testo unico, abbia il potere, proprio degli statuti delle
persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 75 comma 3 c.p.c., di
attribuire la rappresentanza processuale anche a soggetti diversi da
quelli titolari della rappresentanza legale. La definizione dello
statuto quale atto a contenuto normativo non puo' non influenzare la
soluzione della connessa questione se ed in quale misura esso sia
soggetto al principio iura novit curia di cui all'art. 113 c.p.c.,
inteso come potere dovere del giudice di individuare, anche
prescindendo dalle prospettazioni delle parti, e di applicare ai
fatti sottoposti al suo esame le norme dirette a disciplinare la
fattispecie. Come e' noto, la giurisprudenza piu' remota poneva la
distinzione, nell'ambito delle fonti secondarie, tra gli atti di
produzione normativa soggetti ad adeguate forme di pubblicita' e
quelli ad esse sottratti, e per tale ragione non ricompresi tra
quelli che il giudice ha il dovere assoluto di conoscere, pur se
tenuto ad applicarli in ogni caso in cui ne abbia personale
conoscenza, ovvero in base agli atti acquisiti al processo. Con
particolare riferimento ai regolamenti locali, nelle pronunce piu'
risalenti si affermava che, non godendo essi di adeguate garanzie di
pubblicizzazione, per essere la loro pubblicazione a diffusione
meramente locale, al dovere del giudice di applicarli, avendo essi
contenuto di norme giuridiche, non corrispondeva un dovere di
conoscenza in senso assoluto tale da richiedere la ricerca di
ufficio, sussistendo invece un onere di allegazione delle parti,
cosi' da consentire al giudice la loro applicazione (v. sul punto,
tra le tante, Cass. 1972 n. 1030; 1972 n. 1962; 1973 a 299; 1974 n.
3968; 1975 n. 1279; 1975 n. 2784; 1975 n. 3511; 1976 n. 1742; 1979 n.
6333). Tale principio fu in seguito sottoposto a revisione da parte
di una giurisprudenza sempre piu' incline a ritenere, pur con qualche
contrasto (v. Cass. 2000 n. 865; 2004 n. 22648), ma con il favore
della dottrina, che in relazione ai regolamenti locali il problema
della scienza ufficiale del giudice si ponesse negli stessi termini
di quello della conoscenza delle norme di legge vigenti, cosi' che il
giudice, compreso quello di legittimita', dovesse acquisirne diretta
e completa conoscenza, indipendentemente da una attivita' assertiva e
probatoria delle parti (v. in tal senso Cass. 1975 n. 2135; 1987 n.
777; 1992 n. 11095; 2002 n. 4372; 2002 n. 12561; 2003 n. 6012; 2003
n. 6837). Ad una siffatta soluzione deve a piu' forte ragione
pervenirsi con riferimento agli statuti comunali, tenuto conto della
loro richiamata natura di atti a contenuto normativo, di rango
certamente superiore a quello dei regolamenti, e considerata anche la
triplice forma di pubblicita' cui essi sono soggetti: a livello
locale, con l'affissione all'albo pretorio per trenta giorni
consecutivi, a livello regionale, con la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione, a livello nazionale, con l'inserzione nella
raccolta ufficiale degli statuti curata dal Ministero dell'Interno,
che ne cura anche adeguate forme di ulteriore pubblicita' (art. 6
comma 5 e 6 del testo unico). Ne' puo' omettersi di considerare che
un immediato e agevole strumento di conoscenza, accessibile da ogni
cittadino, e' fornito dal loro inserimento in rete. Va pertanto
affermato che la conoscenza dello statuto appartiene alla scienza
ufficiale del giudice, tenuto a disporne l'acquisizione anche di
ufficio.
Dai principi in precedenza esposti consegue che lo statuto puo'
legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai
dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale
espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti
apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, ma che
ove una specifica previsione statutaria non sussista il sindaco resta
il solo soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale,
ai sensi dell'art. 50 del testo unico. Deriva altresi' che se lo
statuto affida la rappresentanza a stare in giudizio in ordine
all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, questi, ove
ne abbia i requisiti, puo' costituirsi senza bisogno di procura,
ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o
del libero foro (salve ovviamente le ipotesi, legalmente tipizzate,
nelle quali l'ente puo' stare in giudizio senza il ministero di un
legale: da ultimo, in relazione al processo tributario, l'art. 3 bis
del d.l. n. 44 del 2005, convertito, con modif., nella l. n. 88 del
2005), ed ove abilitato alla difesa presso le magistrature superiori
puo' anche svolgere personalmente attivita' difensiva nel giudizio di
Cassazione. Ove per contro la disciplina della rappresentanza in
giudizio sia contenuta non nello statuto, ma nel regolamento, tale
previsione puo' conferire validamente la legittimazione processuale a
soggetti diversi dal sindaco soltanto in presenza di un espresso
rinvio dello statuto alla normativa regolamentare, atteso che il
richiamato art. 6 comma 2 del testo unico consegna allo statuto la
disciplina dei modi di esercizio della rappresentanza legale.
Va al riguardo osservato che, se e' certamente vero che l'esercizio
della potesta' regolamentare costituisce anch' esso espressione della
autonomia dell'ente locale, in quanto attua la capacita' dell'ente di
porre autonomamente le regole della propria organizzazione e del
funzionamento delle istituzioni, degli organi, degli uffici e degli
organismi di partecipazione, ed ha trovato anch' esso riconoscimento
costituzionale nel nuovo testo dell'art. 117 Cost., e' tuttavia
altrettanto vero che la disciplina delle materie che l'art. 7 del
testo unico affida al regolamento deve avvenire nel rispetto dei
principi fissati dalla legge e dello statuto: cio' vale a dire che il
potere di autorganizzazione attraverso lo strumento regolamentare
deve svolgersi all'interno delle previsioni legislative e statutarie,
cosi' ponendosi un rapporto di subordinazione, pur se non disgiunto
da un criterio di separazione delle competenze, tra statuto e
regolamento. Tale collocazione nell'ambito del sistema delle fonti
locali appare peraltro recepita nel disposto dell'art. 4 comma 3
della legge n. 131 del 2003, ai sensi del quale l'organizzazione
degli enti locali e' disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle
norme statutarie.
Per quanto attiene al diverso, ma connesso problema - che in questa
sede particolarmente rileva - della persistenza, nella nuova cornice
legislativa di riferimento, della necessita' di autorizzazione della
giunta comunale a promuovere o resistere alle liti, il contrasto
esistente nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, ed anche
nell'ambito delle sezioni unite, deve essere composto in termini
coerenti con i rilievi in precedenza svolti.
Come e' noto, nel vigore dell'abrogato testo unico della legge
comunale e provinciale approvato con il r.d. 4 febbraio 1915 n. 148
la decisione in ordine alle azioni da intraprendere e da sostenere in
giudizio spettava in via generale al consiglio comunale, ai sensi
dell'art. 131 comma 1 n. 5, ma la giunta comunale poteva deliberare
in via di urgenza, secondo il disposto di cui all'art. 140, salva
ratifica del consiglio, ed in via autonoma, senza necessita' di
ratifica, nel caso di azioni possessorie e di quelle non eccedenti la
competenza pretorile (art, 25 del r.d. 30 dicembre 1923 n. 2839,
richiamato espressamente in vigore dall'art. 25 della legge 9 giugno
1947 n. 530). In tale assetto normativo la giurisprudenza di questa
Suprema Corte era univoca nel ritenere che il difetto di una valida
autorizzazione, incidendo sulla legittimazione processuale del
sindaco, comportasse il difetto di un presupposto del rapporto
processuale rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(v., ex plurimis, Cass. 1979 n. 1320; 1980 n. 331; 1984 n. 1159; 1988
n. 914).
La legge 8 giugno 1990 n. 142 non menzionava espressamente la materia
delle liti attive e passive: nel definire le competenze degli organi
dell'ente disponeva all'art. 32 che il consiglio e' l'organo di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ha competenza
limitatamente agli atti fondamentali indicati alle lettere da a) &n)
del comma 2, mentre all'art. 35 prevedeva che la giunta compie tutti
gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al
consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge
o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia, degli
organi di decentramento, del segretario o dei funzionari dirigenti.
Con sentenza n. 11064 del 1992 queste Sezioni Unite, esaminando il
nuovo riparto funzionale tra gli organi di governo delineato dalla
riforma del 1990, affermarono che nel nuovo ordinamento competente in
via esclusiva ad autorizzare il sindaco a stare in giudizio in nome e
per conto del Comune non era piu' il consiglio comunale, le cui
competenze erano state tassativamente definite dall'art. 32, ma la
giunta municipale, in forza delle sue attribuzioni residuali su tutti
gli atti non riservati, dalla legge o dallo statuto, alla competenza
del sindaco, del consiglio, degli organi di decentramento, del
segretario e dei funzionari dirigenti, ed esclusero che lo statuto
potesse conferire direttamente al sindaco (se non limitatamente alle
azioni cautelari e possessorie) il potere di autonoma valutazione
degli interessi sottesi all'azione, esonerandolo dalla necessita'
della autorizzazione, dovendo lo statuto essere deliberato
nell'ambito dei principi fissati dalla legge, secondo il disposto
dell'art. 4.
Tale orientamento venne ribadito dalla sentenza, anch' essa a sezioni
unite, n. 1325 del 1996, la quale riaffermo' che l'autorizzazione
degli organi competenti e' una condizione di efficacia della
costituzione in giudizio degli enti pubblici, i quali in caso di suo
mancato rilascio sono privi della capacita' processuale, e che in
particolare il sindaco, per proporre il ricorso per Cassazione e
conferire allo scopo la procura speciale al difensore, deve essere
autorizzato con deliberazione della giunta municipale. A detto
indirizzo si uniformarono le successive sentenze n. 1889 del 1996; n.
6395 del 1996; n. 5585 del 1997; n. 13137 del 1997; n. 1853 del 1998;
n. 5286 del 1998; n. 10378 del 1998; n. 7190 del 2000; S.U. n. 179
del 2001; n. 6546 del 2001; S.U. n. 10979 del 2001; n. 18224 del
2002; n. 13218 del 2003; n. 5537 del 2004; n. 14220 del 2004; n.
17936 del 2004; n. 18087 del 2004). Ed anche la pronuncia n. 186 del
2001 di queste Sezioni Unite, erroneamente talvolta citata come
espressione del diverso orientamento che tende a dispensare in ogni
caso il sindaco dalla previa autorizzazione, escluse l'esistenza di
un potere del sindaco di promuovere autonomamente le liti, affermando
che nell'ordinamento delle autonomie locali di cui alla legge n. 142
del 1990 il sindaco puo' agire o resistere in giudizio in
rappresentanza del Comune, pur in mancanza di autorizzazione della
giunta, allorche' lo statuto gli assegni la competenza in tema di
liti attive e passive, cosi' riconoscendo il potere dello statuto di
dispensare il sindaco dalla previa autorizzazione.
Il superamento della necessita' di una delibera autorizzativa, a
prescindere da specifiche previsioni statutarie, e' invece desumibile
dalla sentenza, ancora a sezioni unite, n. 17550 del 2002, secondo la
quale competente a conferire al difensore del Comune la procura alle
liti e' il sindaco, senza che sia necessaria l'autorizzazione di
giunta. L'indirizzo seguito dalla richiamata decisione a sezioni
unite n. 186 del 2001 appare condiviso da numerose pronunce
successive, le quali hanno ribadito, sia con riferimento al sistema
disciplinato dalla legge n. 142 del 1990, sia con riguardo al nuovo
assetto degli enti locali dettato dal testo unico del 2000, che e'
necessaria l'autorizzazione della giunta perche' il sindaco possa
promuovere la lite, ma che la disciplina relativa alla deliberazione
sull'azione o sulla resistenza in giudizio e' suscettibile di deroga
in via statutaria (v., tra le altre, Cass. S.U. 2002 n. 9439; 2003 n.
1949; 2003 n. 2878; 2003 n. 17360; 2003 n. 19082, in motiv.).
Puo' pertanto ritenersi allo stato come sostanzialmente acquisito
nella giurisprudenza di legittimita' che l'art. 6 del testo unico di
cui al decr. legisl. n. 267 del 2000, li' dove prevede che lo statuto
stabilisca i modi di esercizio della rappresentanza legale, anche in
giudizio, possa dettare una diversa disciplina in tema di
autorizzazione alle liti attive e passive, esonerando il sindaco
dalla preventiva autorizzazione, cosi' implicitamente escludendo che
lo stesso sindaco sia autonomamente titolare del potere di decidere
se agire o resistere in giudizio. Ed anche la giurisprudenza
amministrativa e' generalmente attestata su tale posizione.
La considerazione del nuovo assetto delle competenze degli organi del
Comune delineato dalla normativa vigente impone la revisione anche di
tale orientamento. Ed invero nel nuovo ordinamento delle autonomie
locali il sindaco ha assunto, tanto piu' con la legge 25 marzo 1993
n. 81 che ne ha previsto l'elezione diretta, un ruolo politico ed
amministrativo centrale, in quanto titolare di funzioni di direzione
e di coordinamento dell'esecutivo comunale, onde l'autorizzazione del
consiglio prima e della giunta poi, se trovava ragione in un assetto
in cui il sindaco era eletto dal consiglio e la giunta costituiva
espressione del consiglio stesso, non ha piu' ragione di esistere in
un sistema nel quale il medesimo trae direttamente la propria
investitura dal corpo elettorale e costituisce egli stesso la fonte
di legittimazione degli assessori che compongono la giunta, cui
l'art. 48 del testo unico affida il compito di collaborare con il
sindaco e di compiere tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli
organi di governo che non siano riservati dalla legge al consiglio e
che non ricadano nelle competenze, previste dalla legge o dallo
statuto, del sindaco o degli organi di decentramento.
La configurazione della giunta quale organo di governo, e al tempo
stesso la considerazione dei poteri e delle responsabilita' nella
gestione amministrativa che l'art. 107 del testo unico attribuisce ai
dirigenti, inducono a ritenere che l'autorizzazione alla lite, quale
atto essenzialmente gestionale e tecnico, da parte dell'organo
giuntale non costituisca piu' in linea generale atto necessario ai
fini della proposizione o della resistenza alle azioni.
Atteso peraltro, in forza delle considerazioni innanzi svolte, che
sussiste certamente il potere dello statuto di regolare il regime
dell'esercizio della rappresentanza, deve argomentarsi che in ogni
caso in cui lo statuto, con la forza sua propria, preveda
l'autorizzazione della giunta - in ragione della connotazione
latamente politica che le decisioni di agire o resistere in giudizio
possono assumere, specie in riferimento a determinate tipologie di
atti e di controversie, cosi' da comportare valutazoni segnate da
ampi spazi di discrezionalita' politica in ordine alla scelta di
difendere in giudizio la legittimita' e la correttezza degli atti o
Comportamenti contestati - ovvero richieda una preventiva
determinazione del competente dirigente, ovvero ancora postuli
alternativamente l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura
o all'oggetto delle controversie, l'autorizzazione giuntale o la
determinazione dirigenziale vanno considerati come atti necessari,
per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione
processuale dell'organo titolare della rappresentanza.
E' peraltro da ritenere che, ove lo statuto preveda che il sindaco
agisca o resista in giudizio previa determinazione del dirigente
competente, tale determinazione si sostanzi in una mera valutazione
tecnica circa l'opportunita' della lite, non potendo configurarsi
come autorizzazione in senso proprio quella del dirigente al sindaco,
che ha gia' la rappresentanza legale ed e' il capo
dell'amministrazione e che diverrebbe esecutore di detta
determinazione (v. sul punto Cass. 2003 n. 19380; Cons. Stato 2004 n.
155).
In applicazione dei principi che precedono, ritenuto che il sindaco
del Comune di Roma si e' costituito previa determinazione del
dirigente dell'Unita' organizzativa tributi n. 244 del 10 dicembre
2001, in conformita' alla previsione di cui all'art. 34 comma 4 dello
statuto approvato con deliberazione n. 122 del 17 luglio 2000,
prodotto in giudizio, ed al regolamento di organizzazione per
l'esercizio dell'azione di promovimento del giudizio, resistenza alle
liti, conciliazione e transazione, approvato con deliberazione n. 182
del 27 gennaio 2001, anch'esso prodotto in giudizio, il quale
specifica le modalita' di intervento dei dirigenti responsabili delle
unita' organizzative competenti ai fini della proposizione o della
resistenza alle liti, va affermata l'ammissibilita' del ricorso, da
esaminare quindi nel merito.
Deve essere pertanto disposta la trasmissione degli atti alla sezione
tributaria per l'esame dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a sezioni unite, dichiara ammissibile il
ricorso. Rimette gli atti alla sezione tributaria per l'esame dei
relativi motivi.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite
Civili, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2005