#ANNO/NUMERO 2008/20301 #SEZ 2 #NRG 2004/27642
#UDIENZA DEL 10/06/2008 #DEPOSITATO IL 23/07/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE \michetti Ivano\
#AVV RICORRENTE Viscomi Rosalba
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/06/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 27642/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHETTINO Olindo - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
\MICHETTI IVANO\, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI
PIGORINI 21, presso lo studio dell'avvocato MARIA VISCOMI TERESA &
PETITTO CRISTOFARO, difeso dall'avvocato VISCOMI ROSALBA, giusta
delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, difeso dall'avvocato
AVENATI FABRIZIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 37098/04 del Giudice di pace di ROMA,
depositata il 06/10/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/06/08 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per nullita' dell'intero
giudizio ai sensi ex art. 102 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30.9/6.10.2004, il Giudice di pace di Roma
respingeva l'opposizione proposta da \Ivano @Michetti\ avverso il
provvedimento di comunicazione preventiva di fermo amministrativo,
notificatogli a cura dell'Esattore, la Banca dei Monti dei Paschi di
Siena, anche perche' inoppugnabile di fronte al Giudice di pace.
Inoltre, si osservava che difficilmente l'opponente potesse non aver
ricevuto i numerosi atti afferenti alle infrazioni poste alla base
del provvedimento impugnato; si dichiarava improcedibile il ricorso.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre, sulla base di un solo
motivo, il \Michetti\; resiste con controricorso il Comune di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente esaminata la questione, prospettata in udienza del
Procuratore generale, secondo cui sarebbe nullo il giudizio di primo
grado per difetto di contraddittorio; infatti, l'opposizione non era
stata notificata all'Ente esattore che aveva emesso il provvedimento
opposto. La eccezione non puo' trovare accoglimento, in quanto le
ragioni poste a base dell'opposizione concernono unicamente la
mancata notifica dei verbali di accertamento, questione questa che
non investe affatto l'operato dell'ente esattore, ma solo ed
unicamente il Comune, che aveva posto in essere gli atti presupposti;
da tanto discende che la banca del Monte dei Paschi di Siena non
aveva interesse alcuno a prendere parte al procedimento.
Cio' posto, va preliminarmente esaminata la questione attinente al se
la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, come sia il
ricorrente che il controricorrente qualificano il provvedimento
opposto, sia o meno atto autonomamente impugnabile.
L'opposizione, in ossequio agli artt. 3, 24, 25, 42 e 113 Cost., e'
data all'interessato al fine di tutelare il proprio diritto di
proprieta' dall'aggressione del provvedimento amministrativo posto in
essere dall'esattore.
Ora, il cd. preavviso di fermo non solo non e' previsto come atto
tipico della normativa di riferimento, ma non arreca alcuna
menomazione al patrimonio, non essendovi dubbio che, fino a quando il
fermo non sia stato iscritto ai pubblici registri, il presunto
debitore puo' esercitare pienamente tutte le facolta' di
utilizzazione e di disposizione del bene, senza essere soggetto alla
sanzione amministrativa di cui all'art. 214 C.d.S., comma 8, che
punisce chiunque circoli con veicoli, autoscafi ed aeromobili
sottoposti al fermo (e non al preavviso di fermo).
Ne deriva che il debitore destinatario del preavviso, ai sensi
dell'art. 100 c.p.c. e' carente di interesse ad adire il giudice, non
essendosi prodotta alcuna lesione della sua sfera giuridica, anche in
considerazione del fatto che il fermo precede l'esecuzione
esattoriale in senso stretto, che inizia con il pignoramento (art.
491 c.p.c.).
Il preavviso di fermo dunque e' atto non previsto dalla sequenza
procedimentale dell'esecuzione esattoriale.
Si obietta che l'esattore, una volta inviato il preavviso di fermo,
non effettua altra comunicazione, cosi' che detto atto, decorso il
termine assegnato per il pagamento, assumerebbe valore di
comunicazione di iscrizione del fermo.
Tale tesi non ha pregio, atteso che in base ad essa verrebbero meno
tutte le prerogative, sostanziali e procedimentali che regolano la
materia; infatti, l'efficacia del fermo (e secondo alcuni la stessa
giuridica esistenza di esso come fattispecie complessa a formazione
progressiva - fermo - iscrizione - comunicazione) e' condizionata
alla comunicazione che, una volta eseguita l'iscrizione del
provvedimento, deve essere data al proprietario del bene, al quale,
dal momento in cui il fermo diventa efficace, e' inibita la
circolazione; ne segue che la comunicazione del fermo costituisce
atto indefettibile della serie procedimentale, in mancanza del quale
non puo' concepirsi il venire in essere di un atto implicito,
difforme da quello tipico espresso, come delineato normativamente nei
suoi requisiti di efficacia. Va, conclusivamente sul punto,
considerato che l'eventuale accoglimento del ricorso avverso il
preavviso di fermo non (o non ancora) seguito da iscrizione, si
risolverebbe nella anomala inibizione di una attivita' (futura) cosi'
introducendosi nell'ordinamento processuale una categoria di sentenze
che suscita serie perplessita'.
L'annullamento del preavviso di fermo si risolverebbe, in definitiva,
in un provvedimento inutile, essendo dato per un atto del tutto privo
di efficacia e che, pur non essendo previsto dall'ordinamento, come
presupposto del fermo, non impedirebbe, anche se in ipotesi
annullato, al concessionario di emanare il relativo provvedimento
tipico, richiedendone l'iscrizione.
In definitiva, stante la non opponibilita' del preavviso di fermo,
pronunciando sul ricorso, devesi cassare la sentenza impugnata,
dichiarandosi improponibile l'opposizione.
La decisione adottata comporta la compensazione delle spese
relativamente all'intero giudizio.
P.Q.M.
pronunciando sul ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e
dichiara improponibile l'opposizione; spese compensate per l'intero
giudizio.
Cosi' deciso in Roma, il 10 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2008