Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/08521 #SEZ 1 #NRG 2005/30796
#UDIENZA DEL 06/02/2008 #DEPOSITATO IL 03/04/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE g.A.
#AVV RICORRENTE Marra Alfonso Luigi
#RESISTENTE Presidenza Del Consiglio Dei Ministri
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 06/02/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 30796/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOSAVIO Giovanni - Presidente -
Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo - rel. Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.A., nella qualita' di familiare di C.
A., M.A.L., in proprio, domiciliati in ROMA
PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA, depositato il
02/12/04;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
06/02/2008 dal Consigliere Dott. PANEBIANCO Ugo Riccardo;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che chiede che la Corte di Cassazione, in
Camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per
manifesta fondatezza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato in data 2.12.2004 la Corte d'Appello di Roma -
pronunciando sulla domanda di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001
proposta da G.A. in relazione al giudizio dalla
medesima promosso avanti al TAR della Regione Campania e
successivamente, a seguito di impugnazione della Regione Campania,
avanti al Consiglio di Stato per il riconoscimento e la liquidazione
dei contributi di cui alla L.R. Campania 15 marzo 1984, n. 11, art.
26, e protrattosi, relativamente al giudizio avanti al Consiglio di
Stato al quale era stata limitata la domanda, dal 16.11.1996 al
29.9.2003 - determinava la durata non ragionevole in anni quattro e
liquidava per il dedotto danno non patrimoniale la somma complessiva
di Euro 2.000,00, in considerazione della pretesa economica fatta
valere in giudizio e del conseguente modesto patema d'animo che la
vicenda processuale puo' aver cagionato, in parte compensato dal
riconoscimento degli interessi.
Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione G.
A. che deduce sei motivi di censura.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha svolto alcuna
attivita' difensiva.
Il Procuratore Generale ha depositato le proprie conclusioni
chiedendo l'accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso G.A. denuncia
violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, e
dell'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea dei diritti
dell'uomo. Lamenta che la Corte d'Appello, nel fissare in anni tre la
durata ragionevole del procedimento avanti al Consiglio di Stato, non
ha considerato che avanti al giudice amministrativo la durata di una
causa di natura assistenziale non deve superare il termine di sei
mesi.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ancora violazione della
L. n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 6 della Convenzione Europea.
Sostiene che in base alla richiamata normativa e della giurisprudenza
della Corte Europea il Giudice di merito avrebbe dovuto riconoscere
un indennizzo pari ad Euro 1.000,00 - 1.500,00, per ogni anno di
durata del procedimento.
Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione delle normative
sopra richiamate nonche' vizio di motivazione nella parte in cui la
Corte d'Appello assume che la tardiva definizione del giudizio,
essendo stata compensata dal riconoscimento degli interessi, abbia
determinato un modesto patema d'animo, senza considerare l'ammontare
del contributo richiesto (Euro 10.000,00, oltre agli interessi ed
alla rivalutazione per complessivi Euro 35.000,00, circa). Lamenta
altresi' che la Corte d'Appello non abbia considerato che la L. n. 89
del 2001, e' stata emanata per assicurare una tutela interna in tema
di applicazione dell'art. 6, della Convenzione relativa all'equa
riparazione correlata alla durata non ragionevole del procedimento e
che pertanto ai fini del riconoscimento del diritto all'indennizzo
per il danno non patrimoniale si deve tener conto della
giurisprudenza della Corte Europea per la quale la prova del danno e'
"in re ipsa" e che i tempi di durata del procedimento sono da
considerare non ragionevoli se superano i due anni per il primo grado
ed un anno e mezzo per il secondo, termini ridotti a mesi sei nella
cause di lavoro, con la conseguenza pero' in tal caso che
l'indennizzo deve essere riconosciuto per l'intera durata del
procedimento con ulteriore "bonus" di Euro 2.000,00, trattandosi di
causa previdenziale.
Con il quarto motivo il difensore in proprio, denunciando la
violazione delle stesse norme, lamenta che le spese del giudizio
siano state liquidate in misura inferiore al dovuto.
Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa
applicazione della L. n. 1034 del 1971, deducendo che ai fini in
esame deve tenersi conto anche della fase stragiudiziale di
costituzione in mora della P.A. che e' prodromica e necessaria per la
successiva instaurazione del procedimento.
Con il sesto motivo la ricorrente denuncia ancora violazione della L.
n. 89 del 2001, art. 2, e dell'art. 6, paragrafo 1 della Convenzione
europea, deducendo che il giudice nazionale deve applicare le norme
della Convenzione secondo l'interpretazione della Corte europea, come
del resto hanno affermato anche le Sezioni Unite.
Il ricorso e' fondato nei limiti che saranno qui di seguito espressi.
La Corte europea dei Diritti dell'Uomo, ai cui principi il Giudice
nazionale deve tendenzialmente uniformarsi nella determinazione della
durata ragionevole del procedimento, oltre che come si vedra' nella
determinazione dell'indennizzo (Sez. Un. 1340/04), ha in linea di
massima stimato tale durata in anni tre per quanto riguarda il
giudizio di primo grado ed in anni due per quello di secondo grado,
non tralasciando di precisare che da detto parametro il Giudice possa
discostarsi, riconoscendo una durata ragionevole maggiore o minore in
considerazione della maggiore o minore complessita' del procedimento.
Nell'ipotesi in esame la Corte d'Appello non si e' attenuta a tali
principi, determinando la durata ragionevole per il giudizio di
secondo grado avanti al Consiglio di Stato in anni tre anziche' in
anni due e, conseguentemente, quella non ragionevole in anni quattro
anziche' in anni cinque. Uno scostamento da tali parametri per una
durata ragionevole minore non puo' essere pero' giustificato dal mero
riferimento alla natura assistenziale della questione sottoposta al
giudice amministrativo. Questa Corte, sia pure con riferimento alle
cause di lavoro avanti al giudice ordinario, ha infatti sottolineato
che la violazione del principio della ragionevole durata del processo
non possa discendere in modo automatico ed astratto dalla natura
delle questioni trattate, dovendo in ogni caso il Giudice procedere a
tale valutazione alla luce degli elementi previsti dalla L. n. 89 del
2001, art. 2, (Cass. 6856/04) ed effettuare il suddetto apprezzamento
in concreto (Cass. 21390/05). Sul punto non sono state pero'
formulate censure sufficientemente specifiche.
Fondata e' anche la censura relativa alla entita' dell'indennizzo
riguardante il danno non patrimoniale, essendosi la Corte d'Appello,
nella sua determinazione, discostata dai parametri fissati dalla
Corte europea e recepiti anche sotto tale profilo dalla
giurisprudenza di questa Corte la quale ha chiarito come una tale
valutazione non possa prescindere anche qui, in considerazione del
rinvio operato dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, dall'interpretazione
della Corte di Strasburgo e debba pertanto uniformarsi, per quanto
possibile, alla liquidazione effettuata in casi simili dal Giudice
europeo, sia pure con possibilita' di apportare, purche' in misura
ragionevole, le deroghe suggerite dalla singola vicenda (Sez. Un.
1340/04).
Orbene, dalle decisioni adottate a carico dell'Italia (vedi in
particolare la pronuncia sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi
Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 proposto da Zullo) risulta che la
Corte europea ha individuato nell'importo compreso fra Euro 1.000,00,
ed Euro 1.500,00, il parametro medio annuo per la quantificazione
dell' indennizzo.
In tali limitati termini vanno accolti pertanto anche il secondo ed
il terzo motivo di ricorso.
La Corte d'Appello infatti, nell'ambito di una durata complessiva non
ragionevole ritenuta, peraltro erroneamente, di anni quattro, ha
riconosciuto infatti solo la complessiva somma di Euro 2.000,00,
discostandosi in tal modo in misura rilevante da detti parametri.
Ne' una tale minore valutazione puo' essere giustificata, come ha
fatto invece la Corte d'Appello, dalla modesta entita' della posta in
gioco, non potendosi a tal fine tener conto unicamente dell'importo
richiesto, di cui del resto non v'e' traccia nella sentenza
impugnata, ma dovendosi considerare anche le condizioni economiche in
cui versa il richiedente e la conseguente rilevanza che detto importo
puo' assumere nel caso concreto.
Infondato deve ritenersi pero' l'assunto secondo cui, una volta
superato il termine ragionevole, l'indennizzo debba essere
parametrato all'intera durata del procedimento, prevedendo
espressamente la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, che, ai fini in
esame, rileva solamente il danno riferibile al periodo eccedente il
termine ragionevole di durata del processo.
Al riguardo questa Corte ha gia' sottolineato che, anche se per la
Corte europea l'indennizzo calcolato in ragione d'anno debba essere
moltiplicato per ogni anno di durata del procedimento (e non per ogni
anno di ritardo), per il Giudice nazionale e', sul punto, vincolante
della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, secondo cui e' influente
solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole.
Si e' sostenuto infatti che detta diversita' di calcolo non tocca la
complessa attitudine della L. n. 89 del 2001, ad assicurare
l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla
ragionevole durata del processo e pertanto non autorizza dubbi sulla
compatibilita' di tale norma con gli impegni internazionali assunti
dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione
europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello
costituzionale, del canone di cui all'art. 6, paragrafo 1 della
Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato
dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2; Cass. 8714/06).
Del pari non puo' trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento
di un "bonus" di Euro 2.000,00, in relazione alla natura della
controversia, non essendo previsto dalla legislazione nazionale e non
potendo comunque considerarsi un effetto automatico, slegato dalla
particolarita' della fattispecie sulla quale nulla e' stato pero'
detto al di la' di un generico richiamo al carattere assistenziale
della controversia.
Inammissibili devono ritenersi il quinto ed il sesto motivo di
ricorso.
Quanto al quinto, con cui si sostiene la necessita' di far
riferimento anche alla fase stragiudiziale di costituzione in mora
della Amministrazione in quanto prodromica alla instaurazione del
procedimento civile, dalla sentenza impugnata non solo non e' dato
desumere una richiesta del genere ma addirittura risulta precisato
che la domanda verteva unicamente sul procedimento avanti al
Consiglio di Stato. La ricorrente pertanto avrebbe dovuto rilevarne
l'avvenuta deduzione in sede di merito, contestando l'affermazione
della Corte e lamentarne poi eventualmente la mancata pronuncia con
il presente ricorso. Al di la' pertanto di ogni valutazione di ordine
sostanziale, la censura, cosi' come prospettata, non puo' trovare
ingresso in questa sede di legittimita'.
Relativamente infine al sesto motivo, il suo contenuto, circa la
necessita' di far riferimento alla giurisprudenza europea, e'
assolutamente generico, non svolgendo censure specifiche riferibili
al provvedimento impugnato. Ad ogni modo le argomentazioni sopra
esposte a sostegno della presente decisione a tale giurisprudenza
hanno fatto piu' volte riferimento.
Orbene, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ricorrono le
condizioni per una pronuncia nel merito ai sensi dell'art. 384
c.p.c., comma 2.
Si ritiene pertanto, in considerazione della durata non ragionevole
del procedimento come sopra confermata (anni 5), dei richiamati
parametri europei nonche' della mancanza di valide circostanze che
potrebbero giustificare uno scostamento nel caso concreto dai
parametri minimi, di riconoscere a titolo di equo indennizzo la somma
di Euro 5.000,00, pari ad Euro 1.000,00, per ciascun anno di durata
non ragionevole oltre agli interessi dalla domanda al saldo.
In considerazione della soccombenza solo parziale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri si ritiene di compensare per meta' le
spese del presente giudizio di legittimita' e di condannare il
resistente all'altra meta', spese da distrarsi a favore del difensore
dichiaratosi antistatario e che si liquidano come in dispositivo,
ferma restando la liquidazione delle spese operata in sede di merito,
ritenendosi adeguate anche al maggior importo riconosciuto.
Su tale ultimo punto v'e' altresi' da osservare che la censura,
prospettata con il quarto motivo di ricorso, deve ritenersi
inammissibile, essendo stata proposta dal difensore in proprio il
quale puo' ritenersi legittimato solo se, dichiaratosi antistatario,
non sia stata pronunciata direttamente a suo favore la condanna della
controparte al pagamento delle spese e non gia' per contestare, come
invece e' stato fatto, l'entita' delle spese liquidate.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa il
decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel
merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al
pagamento della somma di Euro 5.000,00, oltre agli interessi dalla
domanda al saldo. Compensa per meta' le spese del giudizio di
legittimita' che liquida, gia' compensate, in Euro 400,00, per
onorario ed Euro 35,00, per spese oltre alle spese generali ed agli
accessori come per legge. Condanna inoltre la Presidenza del
Consiglio dei Ministri al pagamento delle spese del giudizio di
merito che liquida in Euro 750,00, di cui Euro 500,00, per onorario
ed Euro 50,00, per spese effettive. Distrae dette spese a favore del
difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Manda alla
Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. n. 89 del 2001, art.
5.
Cosi' deciso in Roma, il 6 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 3 aprile 2008