Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/26972 #SEZ U #NRG 2006/734
#UDIENZA DEL 24/06/2008 #DEPOSITATO IL 11/11/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE a.L.
#AVV RICORRENTE Gelera Giorgio
#RESISTENTE s.F.
#AVV RESISTENTE Spadafora Giorgio
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 24/06/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 734/2006
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di sezione -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Presidente -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FELICETTI Francesco - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 734/2006 proposto da:
A.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO
107, presso lo studio dell'avvocato GELERA Giorgio, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato DAL LAGO UGO, giusta a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 88,
presso lo studio dell'avvocato SPADAFORA Giorgio, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e contro
ULSS/(OMISSIS);
- intimata -
avverso la sentenza n. 1933/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA,
depositata il 11/11/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/06/2008 dal Presidente Dott. ROBERTO PREDEN;
uditi gli avvocati Ugo DAL LAGO, Giorgio SPADAFORA;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A.L., sottoposto nel (OMISSIS) ad intervento
chirurgico per ernia inguinale sinistra, subi' la progressiva
atrofizzazione del testicolo sinistro che gli fu asportato nel
(OMISSIS) in seguito ad inutili terapie antalgiche.
Nel (OMISSIS) convenne in giudizio il Dott. S.F.
e la U.L.S.S. n. (OMISSIS) (in seguito n. (OMISSIS)) di (OMISSIS), assumendo che
il secondo intervento era stato reso necessario da errori connessi al
primo e domandando la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti
i danni patiti.
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 9.7.1998, riconosciuto il
danno biologico, condanno' i convenuti a versare all'attore la somma
ulteriore di L. 6.411.484 a titolo di interessi maturati sulla somma
di L. 23.000.000 gia' corrisposta nel 1995 dall'assicuratore dei
convenuti.
Con sentenza n. 1933/04 la corte d'appello di Venezia ha rigettato il
gravame dell' A. in punto di liquidazione del danno sui
rilievi: che dalla espletata consulenza tecnica era inequivocamente
emerso che la perdita del testicolo non aveva inciso sulla capacita'
riproduttiva, rimasta integra, provocando soltanto un limitato danno
permanente all'integrita' fisica dell' A., apprezzato nella
misura del 6%; che la richiesta di liquidazione del danno
esistenziale, in quanto formulata per la prima volta in grado di
appello, costituiva domanda nuova, come tale inammissibile ex art.
345 c.p.c., nella previgente formulazione; e che del pari
inammissibili erano le richieste istruttorie di prove orali
articolate per supportare la relativa domanda.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione l' A.,
affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste
con controricorso S.F..
L'intimata U.L.S.S. n. (OMISSIS) non ha svolto attivita'
difensiva.
All'udienza del 19.12.2007, la terza sezione, rilevato che il ricorso
investe questione di particolare importanza, in relazione al c.d.
danno esistenziale, ha rimesso la causa al Primo Presidente per
l'eventuale assegnazione alle sezioni unite, in base alle
considerazioni svolte con l'ordinanza resa nel ricorso n. 10517/2004,
trattato nella medesima udienza, che ha assunto il n. 4712/2008.
Il Primo Presidente ha disposto l'assegnazione del ricorso alle
sezioni unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Esame della questione di particolare importanza.
1. L'ordinanza di rimessione n. 4712/2008 - relativa al ricorso n.
10517/2004, alla quale integralmente rinvia l'ordinanza della terza
sezione che eguale questione ha ritenuto sussistere nel ricorso in
esame - rileva che negli ultimi anni si sono formati in tema di danno
non patrimoniale due contrapposti orientamenti giurisprudenziali,
l'uno favorevole alla configurabilita', come autonoma categoria, del
danno esistenziale - inteso, secondo una tesi dottrinale che ha avuto
seguito nella giurisprudenza, come pregiudizio non patrimoniale,
distinto dal danno biologico, in assenza di lesione dell'integrita'
psico-fisica, e dal c.d. danno morale soggettivo, in quanto non
attiene alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare
areddituale del soggetto - l'altro contrario.
Osserva l'ordinanza che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno
ridefinito rispetto alle opinioni tradizionali presupposti e
contenuti del risarcimento del danno non patrimoniale. Quanto ai
presupposti hanno affermato che il danno non patrimoniale e'
risarcibile non solo nei casi espressamente previsti dalla legge,
secondo la lettera dell'art. 2059 c.c., ma anche in tutti i casi in
cui il fatto illecito abbia leso un interesse o un valore della
persona di rilievo costituzionale non suscettibile di valutazione
economica. Quanto ai contenuti, hanno ritenuto che il danno non
patrimoniale, pur costituendo una categoria unitaria, puo' essere
distinto in pregiudizi di tipo diverso: biologico, morale ed
esistenziale.
A questo orientamento, prosegue l'ordinanza di rimessione, ha dato
continuita' la Corte Costituzionale, la quale, con sentenza n.
233/2003, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2059 c.c., ha tributato un espresso
riconoscimento alla categoria del danno esistenziale, da intendersi
quale terza sottocategoria di danno non patrimoniale.
Ricorda ancora l'ordinanza di rimessione che altre decisioni di
legittimita' hanno ritenuto ammissibile la configurabilita' di un
tertium genus di danno non patrimoniale, definito "esistenziale":
tale danno consisterebbe in qualsiasi compromissione delle attivita'
realizzatrici della persona umana (quali la lesione della serenita'
familiare o del godimento di un ambiente salubre), e si
distinguerebbe sia dal danno biologico, perche' non presuppone
l'esistenza di una lesione in corpore, sia da quello morale, perche'
non costituirebbe un mero patema d'animo interiore di tipo
soggettivo. Tra le decisioni rilevanti in tal senso l'ordinanza
menziona le sentenze di questa Corte n. 7713/2000, n. 9009/2001, n.
6732/2005, n. 13546/2006, n. 2311/2007, e, soprattutto, la sentenza
delle Sezioni unite n. 6572/2006, la quale ha dato una precisa
definizione del danno esistenziale da lesione del fare areddittuale
della persona, ed una altrettanto precisa distinzione di esso dal
danno morale, in quanto, al contrario di quest'ultimo, il danno
esistenziale non ha natura meramente emotiva ed interiore.
L'ordinanza di rimessione osserva poi che al richiamato orientamento,
favorevole alla configurabilita' del danno esistenziale come
categoria autonoma di danno non patrimoniale, si e' contrapposto un
diverso orientamento, il quale nega dignita' concettuale alla nuova
figura di danno.
Secondo questo diverso orientamento il danno non patrimoniale,
essendo risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, tra i quali
rientrano, in virtu' della interpretazione costituzionalmente
orientata dell'art. 2059 c.c., fornita dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003, i casi di lesione di valori della persona
costituzionalmente garantiti, manca del carattere della atipicita',
che invece caratterizza il danno patrimoniale risarcibile ai sensi
dell'art. 2043 c.c.. Di conseguenza non sarebbe possibile concepire
categorie generalizzanti, come quella del danno esistenziale, che
finirebbero per privare il danno non patrimoniale del carattere della
tipicita'. Tra le decisioni espressione di questo orientamento
l'ordinanza menziona le sentenze di questa Corte n. 15760/2006, n.
23918/2006, n. 9510/2006, n. 9514/2007, n. 14846/2007.
Cosi' riassunti i contrapposti orientamenti, l'ordinanza di
rimessione conclude invitando le Sezioni unite a pronunciarsi sui
seguenti otto "quesiti".
1. Se sia concepibile un pregiudizio non patrimoniale, diverso tanto
dal danno morale quanto dal danno biologico, consistente nella
lesione del fare areddituale della vittima e scaturente dalla lesione
di valori costituzionalmente garantiti.
2. Se sia corretto ravvisare le caratteristiche di tale pregiudizio
nella necessaria sussistenza di una offesa grave ad un valore della
persona, e nel carattere di gravita' e permanenza delle conseguenze
da essa derivate.
3. Se sia corretta la teoria che, ritenendo il danno non patrimoniale
"tipico", nega la concepibilita' del danno esistenziale.
4. Se sia corretta la teoria secondo cui il danno esistenziale
sarebbe risarcibile nel solo ambito contrattuale e segnatamente
nell'ambito del rapporto di lavoro, ovvero debba affermarsi il piu'
generale principio secondo cui il danno esistenziale trova
cittadinanza e concreta applicazione tanto nel campo dell'illecito
contrattuale quanto in quello del torto aquiliano.
5. Se sia risarcibile un danno non patrimoniale che incida sulla
salute intesa non come integrita' psicofisica, ma come sensazione di
benessere.
6. Quali debbano essere i criteri di liquidazione del danno
esistenziale.
7. Se costituisca peculiare categoria di danno non patrimoniale il
c.d. danno tanatologico o da morte immediata.
8. Quali siano gli oneri di allegazione e di prova gravanti sul chi
domanda il ristoro del danno esistenziale.
2. Il risarcimento del danno non patrimoniale e' previsto dall'art.
2059 c.c. ("Danni non patrimoniali") secondo cui "Il danno non
patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla
legge".
All'epoca dell'emanazione del codice civile l'unica previsione
espressa del risarcimento del danno non patrimoniale era racchiusa
nell'art. 185 cod. pen. del 1930.
La giurisprudenza, nel dare applicazione all'art. 2059 c.c., si
consolido' nel ritenere che il danno non patrimoniale era risarcibile
solo in presenza di un reato e ne individuo' il contenuto nel c.d.
danno morale soggettivo, inteso come sofferenza contingente,
turbamento dell'animo transeunte.
2.1. L'insostenibilita' di siffatta lettura restrittiva e' stata
rilevata da questa Corte con le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003, in
cui si e' affermato che nel vigente assetto dell'ordinamento, nel
quale assume posizione preminente la Costituzione - che, all'art. 2,
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo - il danno non
patrimoniale deve essere inteso nella sua accezione piu' ampia di
danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica.
Sorreggono l'affermazione i seguenti argomenti:
a) il cospicuo incremento, nella legislazione ordinaria, dei casi di
espresso riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale
anche al di fuori dell'ipotesi di reato, in relazione alla
compromissione di valori personali (L. n. 117 del 1998, art. 2; L. n.
675 del 1996, art. 29, comma 9; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44,
comma 7; L. n. 89 del 2001, art. 2, con conseguente ampliamento del
rinvio effettuato dall'art. 2059 c.c., ai casi determinati dalla
legge;
b) il riconoscimento nella giurisprudenza della Cassazione (a partire
dalla sentenza n. 3675/1981) di quella peculiare figura di danno non
patrimoniale, diverso dal danno morale soggettivo, che e' il danno
biologico, formula con la quale si designa la lesione dell'integrita'
psichica e fisica della persona;
c) l'estensione giurisprudenziale del risarcimento del danno non
patrimoniale, evidentemente inteso come pregiudizio diverso dal danno
morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche (sent. n.
2367/2000);
d) l'esigenza di assicurare il risarcimento del danno non
patrimoniale, anche in assenza di reato, nel caso di lesione di
interessi di rango costituzionale, sia perche' in tal caso il
risarcimento costituisce la forma minima di tutela, ed una tutela
minima non e' assoggettabile a limiti specifici, poiche' cio' si
risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi, sia perche' il rinvio
ai casi in cui la legge consente il risarcimento del danno non
patrimoniale ben puo' essere riferito, dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, anche alle previsioni della legge fondamentale, atteso
che il riconoscimento nella Costituzione dei diritti inviolabili
inerenti la persona non aventi natura economica implicitamente, ma
necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso
determinato dalla legge, al massimo livello, di risarcimento del
danno non patrimoniale.
2.2. Queste Sezioni unite condividono e fanno propria la lettura,
costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n.
8828/2003 all'art. 2059 c.c., e la completano nei termini seguenti.
2.3. Il danno non patrimoniale di cui parla, nella rubrica e nel
testo, l'art. 2059 c.c., si identifica con il danno determinato dalla
lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza
economica.
Il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli
elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale
definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito
produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione
anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge,
nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi
della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043
c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di
responsabilita' oggettiva), elementi che consistono nella condotta,
nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato
quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non
giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne
consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata:
Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008).
2.4. L'art. 2059 c.c., e' norma di rinvio. Il rinvio e' alle leggi
che determinano i casi di risarcibilita' del danno non patrimoniale.
L'ambito della risarcibilita' del danno non patrimoniale si ricava
dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela.
2.5. Si tratta, in primo luogo, dell'art. 185 c.p., che prevede la
risarcibilita' del danno patrimoniale conseguente a reato ("Ogni
reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale,
obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle
leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui").
2.6. Altri casi di risarcimento anche dei danni non patrimoniali sono
previsti da leggi ordinarie in relazione alla compromissione di
valori personali (L. n. 117 del 1998, art. 2: danni derivanti dalla
privazione della liberta' personale cagionati dall'esercizio di
funzioni giudiziarie; L. n. 675 del 1996, art. 29, comma 9: impiego
di modalita' illecite nella raccolta di dati personali; D.Lgs. n. 286
del 1998, art. 44, comma 7: adozione di atti discriminatori per
motivi razziali, etnici o religiosi; L. n. 89 del 2001, art. 2:
mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo).
2.7. Al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtu' del
principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti
costituzionali inviolabili, la tutela e' estesa ai casi di danno non
patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della
persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art.
2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute
(art. 32 Cost.) denominato danno biologico, del quale e' data, dal
D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, specifica definizione
normativa (sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006). In precedenza, come
e' noto, la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie
al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (come ritenuto
da Corte Cost. n. 184/1986), per sottrarla al limite posto dall'art.
2059 c.c., norma nella quale avrebbe ben potuto sin dall'origine
trovare collocazione (come ritenuto dalla successiva sentenza della
Corte n. 372/1994 per il danno biologico fisico o psichico sofferto
dal congiunto della vittima primaria).
Trova adeguata collocazione nella norma anche la tutela riconosciuta
ai soggetti che abbiano visto lesi i diritti inviolabili della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.) (sent. n. 8827 e n. 8828/2003,
concernenti la fattispecie del danno da perdita o compromissione del
rapporto parentale nel caso di morte o di procurata grave invalidita'
del congiunto).
Eguale sorte spetta al danno conseguente alla violazione del diritto
alla reputazione, all'immagine, al nome, alla riservatezza, diritti
inviolabili della persona incisa nella sua dignita', preservata dagli
artt. 2 e 3 Cost. (sent. n. 25157/2008).
2.8. La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2959 c.c.,
come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non
patrimoniale inteso nella sua piu' ampia accezione, riporta il
sistema della responsabilita' aquiliana nell'ambito della bipolarita'
prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043
c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003;
n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Sul piano della struttura dell'illecito, articolata negli elementi
costituiti dalla condotta, dal nesso causale tra questa e l'evento
dannoso, e dal danno che da quello consegue (danno-conseguenza), le
due ipotesi risarcitorie si differenziano in punto di evento dannoso,
e cioe' di lesione dell'interesse protetto.
Sotto tale aspetto, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto
illecito e' connotato da atipicita', postulando l'ingiustizia del
danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse
giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno
non patrimoniale e' connotato da tipicita', perche' tale danno e'
risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui
sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di
specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n.
23918/2006).
2.9. La risarcibilita' del danno non patrimoniale postula, sul piano
dell'ingiustizia del danno, la selezione degli interessi dalla cui
lesione consegue il danno. Selezione che avviene a livello normativo,
negli specifici casi determinati dalla legge, o in via di
interpretazione da parte del giudice, chiamato ad individuare la
sussistenza, alla stregua della Costituzione, di uno specifico
diritto inviolabile della persona necessariamente presidiato dalla
minima tutela risarcitoria.
2.10. Nell'ipotesi in cui il fatto illecito si configuri (anche solo
astrattamente: S.U. n. 6651/1982) come reato, e' risarcibile il danno
non patrimoniale, sofferto dalla persona offesa e dagli ulteriori
eventuali danneggiati (nel caso di illecito plurioffensivo: sent. n.
4186/1998; S.U. n. 9556/2002), nella sua piu' ampia accezione di
danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non
connotati da rilevanza economica.
La limitazione alla tradizionale figura del c.d. danno morale
soggettivo transeunte va definitivamente superata. La figura,
recepita per lungo tempo dalla pratica giurisprudenziale, aveva
fondamento normativo assai dubbio, poiche' ne' l'art. 2059 c.c., ne'
l'art. 185 c.p., parlano di danno morale, e tantomeno lo dicono
rilevante solo se sia transitorio, ed era carente anche sul piano
della adeguatezza della tutela, poiche' la sofferenza morale
cagionata dal reato non e' necessariamente transeunte, ben potendo
l'effetto penoso protrarsi anche per lungo tempo (lo riconosceva
quella giurisprudenza che, nel caso di morte del soggetto danneggiato
nel corso del processo, commisurava il risarcimento sia del danno
biologico che di quello morale, postulandone la permanenza, al tempo
di vita effettiva: n. 19057/2003; n. 3806/2004; n. 21683/2005).
Va conseguentemente affermato che, nell'ambito della categoria
generale del danno non patrimoniale, la formula "danno morale" non
individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i
vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio,
costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in se'
considerata. Sofferenza la cui intensita' e durata nel tempo non
assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della
quantificazione del risarcimento.
In ragione della ampia accezione del danno non patrimoniale, in
presenza del reato e' risarcibile non soltanto il danno non
patrimoniale conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente
inviolabili (come avverra', nel caso del reato di lesioni colpose,
ove si configuri danno biologico per la vittima, o nel caso di
uccisione o lesione grave di congiunto, determinante la perdita o la
compromissione del rapporto parentale), ma anche quello conseguente
alla lesione di interessi inerenti la persona non presidiati da
siffatti diritti, ma meritevoli di tutela in base all'ordinamento
(secondo il criterio dell'ingiustizia ex art. 2043 c.c.), poiche' la
tipicita', in questo caso, non e' determinata soltanto dal rango
dell'interesse protetto, ma in ragione della scelta del legislatore
di dire risarcibili i danni non patrimoniali cagionati da reato.
Scelta che comunque implica la considerazione della rilevanza
dell'interesse leso, desumibile dalla predisposizione della tutela
penale.
2.11. Negli altri casi determinati dalla legge la selezione degli
interessi e' gia' compiuta dal legislatore. Va notato che, nei casi
previsti da leggi vigenti richiamati in precedenza, il risarcimento
e' collegato alla lesione di diritti inviolabili della persona: alla
liberta' personale, alla riservatezza, a non subire discriminazioni.
Non puo' tuttavia ritenersi precluso al legislatore ampliare il
catalogo dei casi determinati dalla legge ordinaria prevedendo la
tutela risarcitoria non patrimoniale anche in relazione ad interessi
inerenti la persona non aventi il rango costituzionale di diritti
inviolabili, privilegiandone taluno rispetto agli altri (Corte Cost.
n. 87/1979).
Situazione che non ricorre in relazione ai diritti predicati dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo,
ratificata con la L. n. 88 del 1955, quale risulta dai vari
Protocolli susseguitisi, ai quali non spetta il rango di diritti
costituzionalmente protetti, poiche' la Convenzione, pur essendo
dotata di una natura che la distingue dagli obblighi nascenti da
altri Trattati internazionali, non assume, in forza dell'art. 11
Cost., il rango di fonte costituzionale, ne' puo' essere parificata,
a tali fini, all'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento
interno (Corte Cost. n. 348/2007).
2.12. Fuori dai casi determinati dalla legge e' data tutela
risarcitoria al danno non patrimoniale solo se sia accertata la
lesione di un diritto inviolabile della persona: deve sussistere una
ingiustizia costituzionalmente qualificata.
2.13. In tali ipotesi non emergono, nell'ambito della categoria
generale "danno non patrimoniale", distinte sottocategorie, ma si
concretizzano soltanto specifici casi determinati dalla legge, al
massimo livello costituito dalla Costituzione, di riparazione del
danno non patrimoniale.
E' solo a fini descrittivi che, in dette ipotesi, come avviene, ad
esempio, nel caso di lesione del diritto alla salute (art. 32 Cost.),
si impiega un nome, parlando di danno biologico. Ci si riferisce in
tal modo ad una figura che ha avuto espresso riconoscimento normativo
nel D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139, recante il Codice delle
assicurazioni private, che individuano il danno biologico nella
"lesione temporanea o permanente all'integrita' psicofisica della
persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica
un'incidenza negativa sulle attivita' quotidiane e sugli aspetti
dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da
eventuali ripercussioni sulla sua capacita' di reddito", e ne danno
una definizione suscettiva di generale applicazione, in quanto
recepisce i risultati ormai definitivamente acquisiti di una lunga
elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Ed e' ancora a fini descrittivi che, nel caso di lesione dei diritti
della famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.), si utilizza la sintetica
definizione di danno da perdita del rapporto parentale.
In tal senso, e cioe' come mera sintesi descrittiva, vanno intese le
distinte denominazioni (danno morale, danno biologico, danno da
perdita del rapporto parentale) adottate dalle sentenze gemelle del
2003, e recepite dalla sentenza, n. 233/2003 della Corte
Costituzionale.
Le menzionate sentenze, d'altra parte, avevano avuto cura di
precisare che non era proficuo ritagliare all'interno della generale
categoria del danno non patrimoniale specifiche figure di danno,
etichettandole in vario modo (n. 8828/2003), e di rilevare che la
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., doveva
essere riguardata non gia' come occasione di incremento delle poste
di danno (e mai come strumento di duplicazione del risarcimento degli
stessi pregiudizi), ma come mezzo per colmare le lacune della tutela
risarcitoria della persona (n. 8827/2003). Considerazioni che le
Sezioni unite condividono.
2.14. Il catalogo dei casi in tal modo determinati non costituisce
numero chiuso.
La tutela non e' ristretta ai casi di diritti inviolabili della
persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente
momento storico, ma, in virtu' dell'apertura dell'art. 2 Cost., ad un
processo evolutivo, deve ritenersi consentito all'interprete
rinvenire nel complessivo sistema costituzionale indici che siano
idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realta' sociale
siano, non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango
costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana.
3. Si pone ora la questione se, nell'ambito della tutela risarcitoria
del danno non patrimoniale, possa inserirsi, come categoria autonoma,
il c.d. danno esistenziale.
3.1. Secondo una tesi elaborata in dottrina nei primi anni '90 il
danno esistenziale era inteso come pregiudizio non patrimoniale,
distinto dal danno biologico (all'epoca risarcito nell'ambito
dell'art. 2043 c.c., in collegamento con l'art. 32 Cost.), in assenza
di lesione dell'integrita' psicofisica, e dal c.d. danno morale
soggettivo (unico danno non patrimoniale risarcibile, in presenza di
reato, secondo la tradizionale lettura restrittiva dell'art. 2059
c.c., in collegamento all'art. 185 c.p.), in quanto non attinente
alla sfera interiore del sentire, ma alla sfera del fare non
reddituale del soggetto.
Tale figura di danno nasceva dal dichiarato intento di ampliare la
tutela risarcitoria per i pregiudizi di natura non patrimoniale
incidenti sulla persona, svincolandola dai limiti dell'art. 2059
c.c., e seguendo la via, gia' percorsa per il danno biologico, di
operare nell'ambito dell'art. 2043 c.c., inteso come norma
regolatrice del risarcimento non solo del danno patrimoniale, ma
anche di quello non patrimoniale concernente la persona.
Si affermava che, nel caso in cui il fatto illecito limita le
attivita' realizzatrici della persona umana, obbligandola ad adottare
nella vita di tutti i giorni comportamenti diversi da quelli passati,
si realizza un nuovo tipo di danno (rispetto al danno morale
soggettivo ed al danno biologico) definito con l'espressione "danno
esistenziale".
Il pregiudizio era individuato nella alterazione della vita di
relazione, nella perdita della qualita' della vita, nella
compromissione della dimensione esistenziale della persona.
Pregiudizi diversi dal patimento intimo, costituente danno morale
soggettivo, perche' non consistenti in una sofferenza, ma nel non
poter piu' fare secondo i modi precedentemente adottati, e non
integranti danno biologico, in assenza di lesione all'integrita'
psicofisica.
3.2. Va rilevato che, gia' nel quadro dell'art. 2043 c.c., nel quale
veniva inserito, la nuova figura di danno si risolveva nella
descrizione di un pregiudizio di tipo esistenziale (il peggioramento
della qualita' della vita, l'alterazione del fare non reddituale),
non accompagnata dalla necessaria individuazione, ai fini del
requisito dell'ingiustizia del danno, di quale fosse l'interesse
giuridicamente rilevante leso dal fatto illecito, e l'insussistenza
della lesione di un interesse siffatto era ostativa all'ammissione a
risarcimento.
Di siffatta carenza, non percepita dalla giurisprudenza di merito,
mostratasi favorevole ad erogare tutela risarcitoria al danno cosi'
descritto (danno-conseguenza) senza svolgere indagini
sull'ingiustizia del danno (per lesione dell'interesse), e' stata
invece avvertita questa Corte, in varie pronunce precedenti alle
sentenze gemelle del 2003.
La sentenza n. 7713/2000, pur discorrendo di danno esistenziale, ed
impiegando il collegamento tra art. 2043 c.c., e norme della
Costituzione (nella specie gli artt. 29 e 30), analogamente a quanto
all'epoca avveniva per il danno biologico, ravviso' il fondamento
della tutela nella lesione del diritto costituzionalmente protetto
del figlio all'educazione ed all'istruzione, integrante danno-evento.
La decisione non sorregge quindi la tesi che vede il danno
esistenziale come categoria generale e lo dice risarcibile
indipendentemente dall'accertata lesione di un interesse rilevante.
La menzione del danno esistenziale si rinviene anche nella sentenza
n. 4783/2001, che ha definito esistenziale la sofferenza psichica
provata dalla vittima di lesioni fisiche (e quindi in presenza di
reato), alle quali era seguita dopo breve tempo la morte, ed era
rimasta lucida durante l'agonia, e riconosciuto il risarcimento del
danno agli eredi della vittima. La decisione non conforta la teoria
del danno esistenziale. Nel quadro di una costante giurisprudenza di
legittimita' che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a
breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno
biologico per le perdita della vita (sent. n. 1704/1997, n. 491/1999,
n. 13336/1999, n. 887/2002, n. 517/2006), e lo ammette per la perdita
della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo
apprezzabile (sent. n. 6404/1998, n. 9620/2003, n. 4754/2004, n.
15404/2004), ed a questo lo commisura, la sentenza persegue lo scopo
di riconoscere il risarcimento, a diverso titolo, delle sofferenze
coscientemente patite in quel breve intervallo. Viene qui in
considerazione il tema della risarcibilita' della sofferenza
psichica, di massima intensita' anche se di durata contenuta, nel
caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che,
non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione
del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non puo' che
essere risarcita come danno morale, nella sua nuova piu' ampia
accezione. Ne', d'altra parte, puo' in questa sede essere rimeditato
il richiamato indirizzo giurisprudenziale, non essendosi manifestato
in questa Corte un argomentato dissenso.
In tema di danno da irragionevole durata del processo (L. n. 89 del
2001, art. 2) la sentenza n. 15449/2002, ha espressamente negato la
distinta risarcibilita' del pregiudizio esistenziale, in quanto
costituente solo una "voce" del danno non patrimoniale, risarcibile
per espressa previsione di legge.
Altre decisioni hanno riconosciuto, nell'ambito del rapporto di
lavoro (e quindi in tema di responsabilita' contrattuale, ponendo
questione sulla quale si tornera' piu' avanti), il danno esistenziale
da mancato godimento del riposo settimanale (sent. n. 9009/2001) e da
demansionamento (sent. n. 8904/2003), ravvisando nei detti casi la
lesione di diritti fondamentali del lavoratore, e quindi ricollegando
la risarcibilita' ad una ingiustizia costituzionalmente qualificata.
Al danno esistenziale era dato ampio spazio dai giudici di pace, in
relazione alle piu' fantasiose, ed a volte risibili, prospettazioni
di pregiudizi suscettivi di alterare il modo di esistere delle
persone: la rottura del tacco di una scarpa da sposa, l'errato taglio
di capelli, l'attesa stressante in aeroporto, il disservizio di un
ufficio pubblico, l'invio di contravvenzioni illegittime, la morte
dell'animale di affezione, il maltrattamento di animali, il mancato
godimento della partita di calcio per televisione determinato dal
black-out elettrico. In tal modo si risarcivano pregiudizi di dubbia
serieta', a prescindere dall'individuazione dell'interesse leso, e
quindi del requisito dell'ingiustizia.
3.3. Questi erano dunque i termini nei quali viveva, nelle opinioni
della dottrina e nelle applicazioni della giurisprudenza, la figura
del danno esistenziale.
Dopo che le sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 hanno fissato il
principio, condiviso da queste Sezioni unite, secondo cui, in virtu'
di una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c.,
unica norma disciplinante il risarcimento del danno non patrimoniale,
la tutela risarcitoria di questo danno e' data, oltre che nei casi
determinati dalla legge, solo nel caso di lesione di specifici
diritti inviolabili della persona, e cioe' in presenza di una
ingiustizia costituzionalmente qualificata, di danno esistenziale
come autonoma categoria di danno non e' piu' dato discorrere.
3.4. Come si e' ricordato, la figura del danno esistenziale era stata
proposta nel dichiarato intento di supplire ad un vuoto di tutela,
che ormai piu' non sussiste.
3.4.1. In presenza di reato, superato il tradizionale orientamento
che limitava il risarcimento al solo danno morale soggettivo,
identificato con il patema d'animo transeunte, ed affermata la
risarcibilita' del danno non patrimoniale nella sua piu' ampia
accezione, anche il pregiudizio non patrimoniale consistente nel non
poter fare (ma sarebbe meglio dire: nella sofferenza morale
determinata dal non poter fare) e' risarcibile.
La tutela risarcitoria sara' riconosciuta se il pregiudizio sia
conseguenza della lesione almeno di un interesse giuridicamente
protetto, desunto dall'ordinamento positivo, ivi comprese le
convenzioni internazionali (come la gia' citata Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ratificata con la L. n. 88
del 1955), e cioe' purche' sussista il requisito dell'ingiustizia
generica secondo l'art. 2043 c.c.. E la previsione della tutela
penale costituisce sicuro indice della rilevanza dell'interesse leso.
3.4.2. In assenza di reato, e al di fuori dei casi determinati dalla
legge, pregiudizi di tipo esistenziale sono risarcibili purche'
conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona.
Ipotesi che si realizza, ad esempio, nel caso dello sconvolgimento
della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto (c.d. danno
da perdita del rapporto parentale), poiche' il pregiudizio di tipo
esistenziale consegue alla lesione dei diritti inviolabili della
famiglia (artt. 2, 29 e 30 Cost.).
In questo caso, vengono in considerazione pregiudizi che, in quanto
attengono all'esistenza della persona, per comodita' di sintesi
possono essere descritti e definiti come esistenziali, senza che
tuttavia possa configurarsi una autonoma categoria di danno.
Altri pregiudizi di tipo esistenziale attinenti alla sfera
relazionale della persona, ma non conseguenti a lesione psicofisica,
e quindi non rientranti nell'ambito del danno biologico (comprensivo,
secondo giurisprudenza ormai consolidata, sia del c.d. "danno
estetico" che del c.d. "danno alla vita di relazione"), saranno
risarcibili purche' siano conseguenti alla lesione di un diritto
inviolabile della persona diverso dal diritto alla integrita'
psicofisica.
Ipotesi che si verifica nel caso (esaminato dalla sentenza n.
6607/1986) dell'illecito che, cagionando ad una persona coniugata
l'impossibilita' di rapporti sessuali e' immediatamente e
direttamente lesivo del diritto dell'altro coniuge a tali rapporti,
quale diritto-dovere reciproco, inerente alla persona, strutturante,
insieme agli altri diritti-doveri reciproci, il rapporto di coniugio.
Nella fattispecie il pregiudizio e' conseguente alla violazione dei
diritti inviolabili della famiglia spettanti al coniuge del soggetto
leso nella sua integrita' psicofisica.
3.5. Il pregiudizio di tipo esistenziale, per quanto si e' detto, e'
quindi risarcibile solo entro il limite segnato dalla ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell'evento di danno. Se non si
riscontra lesione di diritti costituzionalmente inviolabili della
persona non e' data tutela risarcitoria.
Per superare tale limitazione, e' stata prospettata la tesi secondo
cui la rilevanza costituzionale non deve attenere all'interesse leso,
bensi' al pregiudizio sofferto. Si sostiene che, incidendo il
pregiudizio di tipo esistenziale, consistente nell'alterazione del
fare non reddituale, sulla sfera della persona, per cio' soltanto ad
esso va riconosciuta rilevanza costituzionale, senza necessita' di
indagare la natura dell'interesse leso e la consistenza della sua
tutela costituzionale.
La tesi pretende di vagliare la rilevanza costituzionale con
riferimento al tipo di pregiudizio, cioe' al danno-conseguenza, e non
al diritto leso, cioe' all'evento dannoso, in tal modo confonde il
piano del pregiudizio da riparare con quello dell'ingiustizia da
dimostrare, e va disattesa.
Essa si risolve sostanzialmente nell'abrogazione surrettizia
dell'art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata,
perche' cancella la persistente limitazione della tutela risarcitoria
(al di fuori dei casi determinati dalla legge) ai casi in cui il
danno non patrimoniale sia conseguenza della lesione di un diritto
inviolabile della persona, e cioe' in presenza di ingiustizia
costituzionalmente qualificata dell'evento dannoso.
3.6. Ulteriore tentativo di superamento dei limiti segnati dalla
lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., e'
incentrato sull'assunto secondo cui il danno esistenziale non si
identifica con la lesione di un bene costituzionalmente protetto, ma
puo' scaturire dalla lesione di qualsiasi bene giuridicamente
rilevante.
La tesi e' inaccettabile, in quanto si risolve nel ricondurre il
preteso danno sotto la disciplina dell'art. 2043 c.c., dove il
risarcimento e' dato purche' sia leso un interesse genericamente
rilevante per l'ordinamento, contraddicendo l'affermato principio
della tipicita' del danno non patrimoniale.
E non e' prospettabile illegittimita' costituzionale dell'art. 2059
c.c., come rinvigorito da questa Corte con le sentenze gemelle del
2003, in quanto non ammette a risarcimento, al di fuori dei casi
previsti dalla legge (reato ed ipotesi tipiche), i pregiudizi non
patrimoniali conseguenti alla lesione non di diritti inviolabili, ma
di interessi genericamente rilevanti, poiche' la tutela risarcitoria
minima ed insopprimibile vale soltanto per la lesione dei diritti
inviolabili (Corte Cost. n. 87/1979).
3.7. Il superamento dei limiti alla tutela risarcitoria dei danni non
patrimoniali, che permangono, nei termini suesposti, anche dopo la
rilettura conforme a Costituzione dell'art. 2059 c.c., puo' derivare
da una norma comunitaria che preveda il risarcimento del danno non
patrimoniale senza porre limiti, in ragione della prevalenza del
diritto comunitario sul diritto interno.
Va ricordato che l'effetto connesso alla vigenza di norma comunitaria
e' quello non gia' di caducare, nell'accezione propria del termine,
la norma interna incompatibile, bensi' di impedire che tale norma
venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al
giudice nazionale (Corte cost. n. 170/1984; S.U. n. 1512/1998; Cass.
n. 4466/2005).
3.8. Queste Sezioni unite, con la sentenza n. 6572/2006, trattando il
tema del riparto degli oneri probatori in tema di riconoscimento del
diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale
biologico o esistenziale da demansionamento o dequalificazione,
nell'ambito del rapporto di lavoro, hanno definito il danno
esistenziale, come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva
ed interiore, ma oggettivamente accertabile, provocato sul fare
areddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini di vita e gli
assetti relazionali che gli erano propri, inducendolo a scelte di
vita diverse quanto alla espressione e realizzazione della sua
personalita' nel mondo esterno. La pronuncia e' stata seguita da
altre sentenze (n. 4260/2007; n. 5221/2007; n. 11278/2007; n.
26561/2007).
Non sembra tuttavia che tali decisioni, che si muovono nell'ambito
della affermata natura contrattuale della responsabilita' del datore
di lavoro (cosi' ponendo la piu' ampia questione della risarcibilita'
del danno non patrimoniale da inadempimento di obbligazioni, che
sara' trattata piu' avanti e positivamente risolta), confortino la
tesi di quanti configurano il danno esistenziale come autonoma
categoria, destinata ad assumere rilievo anche al di fuori
dell'ambito del rapporto di lavoro.
Le menzionate sentenze individuano specifici pregiudizi di tipo
esistenziale da violazioni di obblighi contrattuali nell'ambito del
rapporto di lavoro. In particolare, dalla violazione dell'obbligo
dell'imprenditore di tutelare l'integrita' fisica e la personalita'
morale del lavoratore (art. 2087 c.c.). Vengono in considerazione
diritti della persona del lavoratore che, gia' tutelati dal codice
del 1942, sono assurti in virtu' della Costituzione, grazie all'art.
32 Cost., quanto alla tutela dell'integrita' fisica, ed agli artt. 1,
2, 4 e 35 Cost., quanto alla tutela della dignita' personale del
lavoratore, a diritti inviolabili, la cui lesione da luogo a
risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali, di tipo esistenziale,
da inadempimento contrattuale. Si verte, in sostanza, in una ipotesi
di risarcimento di danni non patrimoniali in ambito contrattuale
legislativamente prevista.
3.9. Palesemente non meritevoli dalla tutela risarcitoria, invocata a
titolo di danno esistenziale, sono i pregiudizi consistenti in
disagi, fastidi, disappunti, ansie ed in ogni altro tipo di
insoddisfazione concernente gli aspetti piu' disparati della vita
quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale, ai quali ha
prestato invece tutela la giustizia di prossimita'.
Non vale, per dirli risarcibili, invocare diritti del tutto
immaginari, come il diritto alla qualita' della vita, allo stato di
benessere, alla serenita': in definitiva il diritto ad essere felici.
Al di fuori dei casi determinati dalla legge ordinaria, solo la
lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente
individuato e' fonte di responsabilita' risarcitoria non
patrimoniale.
In tal senso, per difetto dell'ingiustizia costituzionalmente
qualificata, e' stato correttamente negato il risarcimento ad una
persona che si affermava "stressata" per effetto dell'istallazione di
un lampione a ridosso del proprio appartamento per la compromissione
della serenita' e sicurezza, sul rilievo che i menzionati interessi
non sono presidiati da diritti di rango costituzionale (sent. n.
3284/2008).
E per eguale ragione non e' stato ammesso a risarcimento il
pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da
corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale,
privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura
costituzionale (sent. n. 14846/2007).
3.10. Il risarcimento di pretesi danni esistenziali e' stato
frequentemente richiesto ai giudici di pace ed ha dato luogo alla
proliferazione delle c.d. liti bagatellari.
Con tale formula si individuano le cause risarcitorie in cui il danno
consequenziale e' futile o irrisorio, ovvero, pur essendo
oggettivamente serio, e' tuttavia, secondo la coscienza sociale,
insignificante o irrilevante per il livello raggiunto.
In entrambi i casi deve sussistere la lesione dell'interesse in
termini di ingiustizia costituzionalmente qualificata, restando
diversamente esclusa in radice (al dei fuori dei casi previsti dalla
legge) l'invocabilita' dell'art. 2059 c.c..
La differenza tra i due casi e' data dal fatto che nel primo,
nell'ambito dell'area del danno-conseguenza del quale e' richiesto il
ristoro e' allegato un pregiudizio esistenziale futile, non serio
(non poter piu' urlare allo stadio, fumare o bere alcolici), mentre
nel secondo e' l'offesa arrecata che e' priva di gravita', per non
essere stato inciso il diritto oltre una soglia minima: come avviene
nel caso del graffio superficiale dell'epidermide, del mal di testa
per una sola mattinata conseguente ai fumi emessi da una fabbrica,
dal disagio di poche ore cagionato dall'impossibilita' di uscire di
casa per l'esecuzione di lavori stradali di pari durata (in
quest'ultimo caso non e' leso un diritto inviolabile, non spettando
tale rango al diritto alla libera circolazione di cui all'art. 16
Cost., che puo' essere limitato per varie ragioni).
3.11. La gravita' dell'offesa costituisce requisito ulteriore per
l'ammissione a risarcimento dei danni non patrimoniali alla persona
conseguenti alla lesione di diritti costituzionali inviolabili.
Il diritto deve essere inciso oltre una certa soglia minima,
cagionando un pregiudizio serio. La lesione deve eccedere una certa
soglia di offensivita', rendendo il pregiudizio tanto serio da essere
meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di
tolleranza.
Il filtro della gravita' della lesione e della serieta' del danno
attua il bilanciamento tra il principio di solidarieta' verso la
vittima, e quello di tolleranza, con la conseguenza che il
risarcimento del danno non patrimoniale e' dovuto solo nel caso in
cui sia superato il livello di tollerabilita' ed il pregiudizio non
sia futile. Pregiudizi connotati da futilita' ogni persona inserita
nel complesso contesto sociale li deve accettare in virtu' del dovere
della tolleranza che la convivenza impone (art. 2 Cost.).
Entrambi i requisiti devono essere accertati dal giudice secondo il
parametro costituito dalla coscienza sociale in un determinato
momento storico (criterio sovente utilizzato in materia di lavoro,
sent. n. 17208/2002; n. 9266/2005, o disciplinare, S.U. n.
16265/2002).
3.12. I limiti fissati dall'art. 2059 c.c., non possono essere
ignorati dal giudice di pace nelle cause di valore non superiore ad
euro millecento, in cui decide secondo equita'.
La norma, nella lettura costituzionalmente orientata accolta da
queste Sezioni unite, in quanto pone le regole generali della tutela
risarcitoria non patrimoniale, costituisce principio informatore
della materia in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, che
il giudice di pace, nelle questioni da decidere secondo equita', deve
osservare (Corte Cost. n. 206/2004).
3.13. In conclusione, deve ribadirsi che il danno non patrimoniale e'
categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie
variamente etichettate. In particolare, non puo' farsi riferimento ad
una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perche'
attraverso questa si finisce per portare anche il danno non
patrimoniale nell'atipicita', sia pure attraverso l'individuazione
della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in
cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste
dalla norma ai fini della risarcibilita' di tale tipo di danno,
mentre tale situazione non e' voluta dal legislatore ordinario ne' e'
necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c.,
che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori
della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione
(principi enunciati dalle sentenze n. 15022/2005, n. 11761/2006, n.
23918/2006, che queste Sezioni unite fanno propri).
3.14. Le considerazioni svolte valgono a dare risposta negativa a
tutti i quesiti, in quanto postulanti la sussistenza della autonoma
categoria del danno esistenziale.
4. Il danno non patrimoniale conseguente all'inadempimento delle
obbligazioni, secondo l'opinione prevalente in dottrina ed in
giurisprudenza, non era ritenuto risarcibile.
L'ostacolo era ravvisato nella mancanza, nella disciplina della
responsabilita' contrattuale, di una norma analoga all'art. 2059
c.c., dettato in materia di fatti illeciti.
Per aggirare l'ostacolo, nel caso in cui oltre all'inadempimento
fosse configurabile lesione del principio del neminem laedere, la
giurisprudenza aveva elaborato la teoria del cumulo delle azioni,
contrattuale ed extracontrattuale (sent. n. 2975/1968, seguita dalla
n. 8656/1996, nel caso del trasportato che abbia subito lesioni
nell'esecuzione del contratto di trasporto; sent. n. 8331/2001, in
materia di tutela del lavoratore).
A parte il suo dubbio fondamento dogmatico (contestato in dottrina),
la tesi non risolveva la questione del risarcimento del danno non
patrimoniale in senso lato, poiche' lo riconduceva, in relazione
all'azione extracontrattuale, entro i ristretti limiti dell'art. 2059
c.c., in collegamento con l'art. 185 c.p., sicche' il risarcimento
era condizionato alla qualificazione del fatto illecito come reato ed
era comunque ristretto al solo danno morale soggettivo.
Dalle strettoie dell'art. 2059 c.c., si sottraeva il danno biologico,
azionato in sede di responsabilita' aquiliana, grazie al suo
inserimento nell'art. 2043 c.c. (Corte Cost. n. 184/1986).
4.1. L'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059
c.c., consente ora di affermare che anche nella materia della
responsabilita' contrattuale e' dato il risarcimento dei danni non
patrimoniali.
Dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti
inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal
risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della
persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta
l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della
responsabilita', contrattuale o extracontrattuale.
Se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione
degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche
la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la
tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potra' essere versata
nell'azione di responsabilita' contrattuale, senza ricorrere
all'espediente del cumulo di azioni.
4.2. Che interessi di natura non patrimoniale possano assumere
rilevanza nell'ambito delle obbligazioni contrattuali, e' confermato
dalla previsione dell'art. 1174 c.c., secondo cui la prestazione che
forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di
valutazione economica e deve corrispondere ad un interesse, anche non
patrimoniale, del creditore.
L'individuazione, in relazione alla specifica ipotesi contrattuale,
degli interessi compresi nell'area del contratto che, oltre a quelli
a contenuto patrimoniale, presentino carattere non patrimoniale, va
condotta accertando la causa concreta del negozio, da intendersi come
sintesi degli interessi reali che il contratto stesso e' diretto a
realizzare, al di la' del modello, anche tipico, adoperato; sintesi,
e dunque ragione concreta, della dinamica contrattuale (come
condivisibilmente affermato dalla sentenza n. 10490/2006).
4.3. Vengono in considerazione, anzitutto, i c.d. contratti di
protezione, quali sono quelli che si concludono nel settore
sanitario. In questi gli interessi da realizzare attengono alla sfera
della salute in senso ampio, di guisa che l'inadempimento del
debitore e' suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona
cagionando pregiudizi non patrimoniali.
In tal senso si esprime una cospicua giurisprudenza di questa Corte,
che ha avuto modo di inquadrare nell'ambito della responsabilita'
contrattuale la responsabilita' del medico e della struttura
sanitaria (sent. n. 589/1999 e successive conformi, che, quanto alla
struttura, hanno applicato il principio della responsabilita' da
contatto sociale qualificato), e di riconoscere tutela, oltre al
paziente, a soggetti terzi, ai quali si estendono gli effetti
protettivi del contratto, e quindi, oltre alla gestante, al
nascituro, subordinatamente alla nascita (sent. n. 11503/1003; n.
5881/2000); ed al padre, nel caso di omessa diagnosi di malformazioni
del feto e conseguente nascita indesiderata (sent. n. 6735/2002; n.
14488/2004; n. 20320/2005).
I suindicati soggetti, a seconda dei casi, avevano subito la lesione
del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost., comma 1), sotto
il profilo del danno biologico sia fisico che psichico (sent. n.
1511/2007); del diritto inviolabile all'autodeterminazione (art. 32
Cost., comma 2, e art. 13 Cost.), come nel caso della gestante che,
per errore diagnostico, non era stata posta in condizione di decidere
se interrompere la gravidanza (sent. n. 6735/2002 e conformi citate),
e nei casi di violazione dell'obbligo del consenso informato (sent.
n. 544/2006); dei diritti propri della famiglia (artt. 2, 29 e 30
Cost.), come nel caso di cui alle sentenze n. 6735/2002 e conformi
citate.
4.4. Costituisce contratto di protezione anche quello che intercorre
tra l'allievo e l'istituto scolastico. In esso, che trova la sua
fonte nel contatto sociale (S.U. n. 9346/2002; sent. n. 8067/2007),
tra gli interessi non patrimoniali da realizzare rientra quello alla
integrita' fisica dell'allievo, con conseguente risarcibilita' del
danno non patrimoniale da autolesione (sentenze citate).
4.5. L'esigenza di accertare se, in concreto, il contratto tenda alla
realizzazione anche di interessi non patrimoniali, eventualmente
presidiati da diritti inviolabili della persona, viene meno nel caso
in cui l'inserimento di interessi siffatti nel rapporto sia opera
della legge.
E' questo il caso del contratto di lavoro. L'art. 2087 c.c.
("L'imprenditore e' tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le
misure che, secondo la particolarita' del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrita' fisica e la
personalita' morale dei prestatori di lavoro"), inserendo nell'area
del rapporto di lavoro interessi non suscettivi di valutazione
economica (l'integrita' fisica e la personalita' morale) gia'
implicava che, nel caso in cui l'inadempimento avesse provocato la
loro lesione, era dovuto il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il presidio dei detti interessi della persona ad opera della
Costituzione, che li ha elevati a diritti inviolabili, ha poi
rinforzato la tutela. Con la conseguenza che la loro lesione e'
suscettiva di dare luogo al risarcimento dei danni conseguenza, sotto
il profilo della lesione dell'integrita' psicofisica (art. 32 Cost.)
secondo le modalita' del danno biologico, o della lesione della
dignita' personale del lavoratore (artt. 2, 4, 32 Cost.), come
avviene nel caso dei pregiudizi alla professionalita' da
dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle
aspettative di sviluppo della personalita' del lavoratore che si
svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa.
Nell'ipotesi da ultimo considerata si parla, nella giurisprudenza di
questa Corte (sent. n. 6572/2006), di danno esistenziale. Definizione
che ha valenza prevalentemente nominalistica, poiche' i danni-
conseguenza non patrimoniali che vengono in considerazione altro non
sono che pregiudizi attinenti alla svolgimento della vita
professionale del lavoratore, e quindi danni di tipo esistenziale,
ammessi a risarcimento in virtu' della lesione, in ambito di
responsabilita' contrattuale, di diritti inviolabili e quindi di
ingiustizia costituzionalmente qualificata.
4.6. Quanto al contratto di trasporto, la tutela dell'integrita'
fisica del trasportato e' compresa tra le obbligazioni del vettore,
che risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore
durante il viaggio (art. 1681 c.c.).
Il vettore e' quindi obbligato a risarcire a titolo di
responsabilita' contrattuale il danno biologico riportato nel
sinistro dal viaggiatore. Ove ricorra ipotesi di inadempimento-reato
(lesioni colpose), varranno i principi enunciati con riferimento
all'ipotesi del danno non patrimoniale da reato, anche in relazione
all'ipotesi dell'illecito plurioffensivo, e sara' dato il
risarcimento del danno non patrimoniale nella sua ampia accezione.
4.7. Nell'ambito della responsabilita' contrattuale il risarcimento
sara' regolato dalle norme dettate in materia, da leggere in senso
costituzionalmente orientato.
L'art. 1218 c.c., nella parte in cui dispone che il debitore che non
esegue esattamente la prestazione dovuta e' tenuto al risarcimento
del danno, non puo' quindi essere riferito al solo danno
patrimoniale, ma deve ritenersi comprensivo del danno non
patrimoniale, qualora l'inadempimento abbia determinato lesione di
diritti inviolabili della persona. Ed eguale piu' ampio contenuto va
individuato nell'art. 1223 c.c., secondo cui il risarcimento del
danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere cosi' la
perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne
siano conseguenza immediata e diretta, riconducendo tra le perdite e
le mancate utilita' anche i pregiudizi non patrimoniali determinati
dalla lesione dei menzionati diritti.
D'altra parte, la tutela risarcitoria dei diritti inviolabili, lesi
dall'inadempimento di obbligazioni, sara' soggetta al limite di cui
all'art. 1225 c.c. (non operante in materia di responsabilita' da
fatto illecito, in difetto di richiamo nell'art. 2056 c.c.),
restando, al di fuori dei casi di dolo, limitato il risarcimento al
danno che poteva prevedersi nel tempo in cui l'obbligazione e' sorta.
Il rango costituzionale dei diritti suscettivi di lesione rende nulli
i patti di esonero o limitazione della responsabilita', ai sensi
dell'art. 1229 c.c., comma 2 (E' nullo qualsiasi patto preventivo di
esonero o di limitazione della responsabilita' per i casi in cui il
fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di
obblighi derivanti da norme di ordine pubblico).
Varranno le specifiche regole del settore circa l'onere della prova
(come precisati da Sez. Un. n. 13533/2001), e la prescrizione.
4.8. Il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale,
nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non
oltre.
Si e' gia' precisato che il danno non patrimoniale di cui all'art.
2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di
interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica,
costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in
sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo
denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del
rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica
il riconoscimento di distinte categorie di danno.
E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del
pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli,
individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano
verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione.
4.9. Viene in primo luogo in considerazione, nell'ipotesi in cui
l'illecito configuri reato, la sofferenza morale. Definitivamente
accantonata la figura del c.d. danno morale soggettivo, la sofferenza
morale, senza ulteriori connotazioni in termini di durata, integra
pregiudizio non patrimoniale.
Deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in se' considerata,
non come componente di piu' complesso pregiudizio non patrimoniale.
Ricorre il primo caso ove sia allegato il turbamento dell'animo, il
dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa
nella identita' personale, senza lamentare degenerazioni patologiche
della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra
nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o
psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente.
Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati
termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla
meta') del primo. Esclusa la praticabilita' di tale operazione,
dovra' il giudice, qualora si avvalga delle note tabelle, procedere
ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico,
valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e
psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del
danno nella sua interezza.
Egualmente determina duplicazione di risarcimento la congiunta
attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata configurazione, e
del danno da perdita del rapporto parentale, poiche' la sofferenza
patita nel momento in cui la perdita e' percepita e quella che
accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono
che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed
unitariamente ristorato.
Possono costituire solo "voci" del danno biologico nel suo aspetto
dinamico, nel quale, per consolidata opinione, e' ormai assorbito il
c.d. danno alla vita di relazione, i pregiudizi di tipo esistenziale
concernenti aspetti relazionali della vita, conseguenti a lesioni
dell'integrita' psicofisica, sicche' darebbe luogo a duplicazione la
loro distinta riparazione.
Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione
dell'integrita' psicofisica, e' il pregiudizio da perdita o
compromissione della sessualita', del quale non puo', a pena di
incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo
(diversamente da quanto affermato dalla sentenza n. 2311/2007, che lo
eleva a danno esistenziale autonomo).
Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio
consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato
separatamente e non come "voce" del danno biologico, che il c.d.
danno estetico pacificamente incorpora.
Il giudice potra' invece correttamente riconoscere e liquidare il
solo danno morale, a ristoro della sofferenza psichica provata dalla
vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo
la morte, che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole
attesa della fine. Viene cosi' evitato il vuoto di tutela determinato
dalla giurisprudenza di legittimita' che nega, nel caso di morte
immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il
risarcimento del danno biologico per la perdita della vita (sent. n.
1704/1997 e successive conformi), e lo ammette per la perdita della
salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo
apprezzabile, al quale lo commisura (sent. n. 6404/1998 e successive
conformi). Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensita'
anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione
del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare
in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno
morale, nella sua nuova piu' ampia accezione.
4.10. Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla
lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno
conseguenza (Cass. n. 8827 e n. 8828/2003; n. 16004/2003), che deve
essere allegato e provato.
Va disattesa, infatti, la tesi che identifica il danno con l'evento
dannoso, parlando di "danno evento". La tesi, enunciata dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 184/1986, e' stata infatti superata
dalla successiva sentenza n. 372/1994, seguita da questa Corte con le
sentenze gemelle del 2003.
E del pari da respingere e' la variante costituita dall'affermazione
che nel caso di lesione di valori della persona il danno sarebbe in
re ipsa, perche' la tesi snatura la funzione del risarcimento, che
verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di
un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo.
Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la
vigente normativa (D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139) richiede
l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al
quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento
esclusivo e necessario. Cosi' come e' nei poteri del giudice
disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del
pari il giudice potra' non disporre l'accertamento medico-legale, non
solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla persona non sia
possibile (perche' deceduta o per altre cause), ma anche quando lo
ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua
decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo
(documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune
esperienza e delle presunzioni.
Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potra' farsi ricorso alla
prova testimoniale, documentale e presuntiva.
Attenendo il pregiudizio (non biologico) ad un bene immateriale, il
ricorso alla prova presuntiva e' destinato ad assumere particolare
rilievo, e potra' costituire anche l'unica fonte per la formazione
del convincimento del giudice, non trattandosi di mezzo di prova di
rango inferiore agli altri (v., tra le tante, sent. n. 9834/2002). Il
danneggiato dovra' tuttavia allegare tutti gli elementi che, nella
concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di
fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.
B) Ricorso n. 734/06.
1. Con il primo motivo di ricorso e' dedotta violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 1, nel testo vigente prima
del 30.4.1995, e vizio di motivazione su punto decisivo, in
riferimento alla affermata inammissibilita' della domanda di
risarcimento del danno esistenziale.
Il ricorrente si duole anzitutto che la corte d'appello abbia
ritenuto che la richiesta di risarcimento del danno esistenziale
integrasse una domanda nuova senza considerare che essa costituiva la
mera riproposizione di richieste gia' formulate in primo grado.
Afferma che, in quella sede, ci si era specificamente riferiti alle
singole voci di danno (estetico, alla vita di relazione, alla vita
sessuale) che sarebbero state poi ricompresse nella nozione di danno
esistenziale, all'epoca non ancora elaborata, e censura la sentenza
per aver dato rilievo alla qualificazione giuridica data alla
richiesta, piuttosto che alle circostanze di fatto poste a fondamento
della domanda originaria: circostanze identiche, come poteva
rilevarsi dalla lettura dell'atto di citazione e di quello di appello
(i cui passi sono riportati in ricorso), e concernenti lo stato di
disagio in cui versava nel mostrarsi privo di un testicolo, con
conseguenti ripercussioni negative nella sfera relativa ai propri
rapporti sessuali.
Sostiene poi che erroneamente i giudici di merito avevano ritenuto
che la nozione di danno alla salute ricomprenda i concreti pregiudizi
alla sfera esistenziale, che concerne invece la lesione di altri
interessi di rango costituzionale inerenti alla persona (che nella
specie potevano ritenersi provati anche mediante ricorso a
presunzioni).
2. Con il secondo motivo e' denunciata violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c., commi 1 e 2, nel testo vigente
prima del 30.4.1995, con riferimento alla affermata inammissibilita'
della prova richiesta in appello in punto di disagio del leso nel
mostrare i propri organi genitali e delle conseguenti limitazioni dei
suoi rapporti sessuali.
La sentenza e' censurata per aver ritenuto inammissibile la prova
testimoniale articolata in appello sul senso di "vergogna" provato
dal ricorrente nei momenti di intimita' interpersonale e sul suo
conseguente desiderio di limitare nel numero e nel tempo i rapporti
sessuali.
Si sostiene che, una volta escluso che fosse stata proposta una
domanda nuova, l'art. 345 c.p.c., comma 2, nella previgente
formulazione, non sarebbe stato d'ostacolo all'ammissione della prova
testimoniale, invece ritenuta inammissibile proprio perche' vertente
su una domanda erroneamente qualificata come nuova, e come tale
inammissibile.
2.1. Il primo motivo e' fondato nei sensi che seguono.
Le considerazioni svolte in sede di esame della questione di
particolare importanza consentono di affermare che il pregiudizio
della vita di relazione, anche nell'aspetto concernente i rapporti
sessuali, allorche' dipenda da una lesione dell'integrita'
psicofisica della persona, costituisce uno dei possibili riflessi
negativi della lesione dell'integrita' fisica del quale il giudice
deve tenere conto nella liquidazione del danno biologico, e non puo'
essere fatta valere come distinto titolo di danno, e segnatamente a
titolo di danno "esistenziale" (punto 4.9).
Al danno biologico va infatti riconosciuta portata tendenzialmente
omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal
D.Lgs. n. 209 del 2005, recante il Codice delle assicurazioni private
("per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente
dell'integrita' psico-fisica della persona, suscettibile di
valutazione medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle
attivita' quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita
del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla
sua capacita' di produrre reddito"), suscettibile di essere adottata
in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sedes
materiae in cui e' stata dettata, avendo il legislatore recepito sul
punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una
lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale. In esso sono
quindi ricompresi i pregiudizi attinenti agli "aspetti dinamico-
relazionali della vita del danneggiato".
Ed al danno esistenziale non puo' essere riconosciuta dignita' di
autonoma sottocategoria del danno non patrimoniale (punto 3.13).
Nella specie, in primo grado, l'attore aveva fatto valere, tra i
pregiudizi denunciati, quello concernente la limitazione
dell'attivita' sessuale nei suoi rapporti interpersonali,
qualificandolo come pregiudizio di tipo esistenziale. Il primo
giudice aveva riconosciuto il danno biologico, senza considerare il
segnalato aspetto attinente alla vita relazionale. Di cio' si era
lamentato, con l'appello, l'attore ed aveva richiesto prove a
sostegno del dedotto profilo di danno, qualificandolo come
esistenziale (prove che potevano essere richieste in secondo grado,
ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo previgente, trattandosi di
giudizio introdotto prima del 30.4.2005). Ma la corte territoriale ha
ritenuto nuova tale domanda e conseguentemente inammissibili le
prove.
La decisione non e' corretta.
La domanda risarcitoria relativa ai pregiudizi subiti per la
limitazione dell'attivita' sessuale del leso non era nuova, come e'
univocamente evincibile dalla sostanziale identita' di contenuto
delle deduzioni del primo e del secondo grado, al di la' della
richiesta di risarcimento del "danno esistenziale" subordinatamente
formulata col terzo motivo di appello; appello col quale l'attuale
ricorrente s'era doluto della inadeguata considerazione delle
conseguenze del tipo di lesione subita in relazione alla sua eta'
all'epoca del fatto (45 anni) ed al suo stato civile di celibe.
La corte territoriale ha, dunque, impropriamente fatto leva sul nomen
iuris assegnato dall'appellante alla richiesta di risarcimento del
pregiudizio che viene in considerazione e che era stato gia'
puntualmente prospettato in primo grado, dove era stato anche
correttamente inquadrato nell'ambito del danno biologico.
3. All'accoglimento del primo motivo per quanto di ragione consegue
quello del secondo, avendo la corte d'appello escluso che la prova
testimoniale fosse ammissibile per la sola ragione che essa si
riferiva ad una domanda erroneamente ritenuta nuova.
4. La sentenza va dunque cassata.
5. Il giudice del rinvio, che si designa nella stessa corte d'appello
in diversa composizione, non dovra' necessariamente procedere
all'ammissione della prova testimoniale, non essendogli precluso di
ritenere vero - anche in base a semplice inferenza presuntiva - che
la lesione in questione abbia prodotto le conseguenze che si mira a
provare per via testimoniale e di procedere, dunque, all'eventuale
personalizzazione del risarcimento (nella specie, del danno
biologico); la quale non e' mai preclusa dalla liquidazione sulla
base del valore tabellare differenziato di punto, segnatamente alla
luce del rilievo che il consulente d'ufficio ha dichiaratamente
ritenuto di non attribuire rilevanza, nella determinazione del grado
percentuale di invalidita' permanente, al disagio che la menomazione
in questione provoca nei momenti di intimita' (ed ai suoi
consequenziali riflessi).
6. Il giudice del rinvio liquidera' anche le spese del giudizio di
cassazione.
7. Ricorrono i presupposti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
art. 52, comma 2, in materia di protezione dei dati personali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese,
alla corte d'appello di Venezia in diversa composizione;
dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in
qualsiasi forma, per finalita' di informazione giuridica, su riviste,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica,
sia omessa l'indicazione delle generalita' e degli altri dati
identificativi degli interessati.
Cosi' deciso in Roma, il 24 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2008