#ANNO/NUMERO 2008/24018 #SEZ 1 #NRG 2005/6253
#UDIENZA DEL 29/04/2008 #DEPOSITATO IL 24/09/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE l.S.
#AVV RICORRENTE Ferrari Gian Carlo
#RESISTENTE s.L.
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 29/04/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 6253/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
Dott. FITTIPALDI Onofrio - rel. Consigliere -
Dott. PETITTI Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI
SCIALOJA 6, presso l'avvocato KLITSCHE DE LA GRANGE TEODORO,
rappresentato e difeso dall'avvocato FERRARI Gian Carlo, giusta
procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
S.L.;
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il
10/12/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
29/04/2008 dal Consigliere Dott. Onofrio FITTIPALDI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Modena accoglieva, con Decreto del 17 marzo 2004, il
ricorso proposto da S.L., ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 9, e fissava, a carico dell'ex marito L.
S., un assegno mensile di Euro 300,00 + 50% delle spese
straordinarie quale contributo al mantenimento del figlio D.,
ventenne e convivente con la madre, il quale si era dimesso, dopo
alcuni anni, dall'attivita' di lavoro dipendente da lui prestata
quale disossatore di carni suine e si era iscritto ad un corso per
stilista di capelli.
Proponeva reclamo il L.S., sottolineando come il figlio
(gia' operaio di terzo livello e non gia' apprendista) fosse gia'
entrato nel mondo del lavoro e si fosse, in realta', volontariamente
dimesso, per il che nessun titolo vantasse al mantenimento.
Resisteva la S.L..
La Corte di Appello, con decreto del 17 settembre-10 dicembre 2004
notificato il 10 gennaio 2005, posta in luce la giovanissima eta' del
figlio, rigettava il reclamo, evidenziando come:
1. il gia' avvenuto superamento della fase dell'apprendistato non
potesse considerarsi fattore risolutivo e preclusivo;
2. del tutto legittima si rivelasse la coltivazione, da parte del
giovane, di - oltretutto pienamente realistiche - aspirazioni
lavorative piu' consone alle sue inclinazioni, e non si configurasse
- pertanto - alcuna arbitrarieta' nel comportamento del ventenne o
alcun atteggiamento parassitario;
3. il tutto andasse in realta' riguardato alla luce delle naturali
difficolta' iniziali, incontrate dal ragazzo nell'inserimento nel
mondo del lavoro, e dell'obbligo dei genitori di assecondare le
aspirazioni dei figli, quale espressione e riflesso dell'obbligo di
mantenimento;
4. tutto cio' rendesse inconfigurabile qualsivoglia atteggiamento di
colpevole e successiva inerzia del giovane o di ingiustificato
rifiuto di un lavoro, nella scelta di privilegiare la frequenza del
corso;
5. l'attivita' lavorativa prescelta dal giovane, in conformita' di
insindacabili inclinazioni, non si rivelasse affatto velleitaria e
richiedesse tempi di formazione e di attesa durante i quali - purche'
ragionevoli - permaneva conseguentemente l'obbligo dei genitori di
provvedere al mantenimento;
6. alla luce di una valutazione comparata delle condizioni economiche
dei due genitori, e del ruolo di per se' non preclusivo giocato
dall'avvenuta costituzione - da parte del padre - di un nuovo nucleo
familiare, la misura dell'assegno fissata dal primo giudice si
rivelasse del tutto congrua.
Ricorre per Cassazione, con atto notificato il 10 marzo 2005, il
L.S. sulla scorta di 2 motivi.
Non controricorre la ex moglie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi del ricorso (da trattarsi unitariamente siccome
intimamente connessi), nel denunciare VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
della L. n. 898 del 1970, art. 9, nonche' MOTIVAZIONE APPARENTE, il
ricorrente lamenta come la Corte territoriale: a) non abbia tenuto
conto del profilo per cui il figlio D. avesse scelto
spontaneamente di non proseguire negli studi e di entrare nel mondo
del lavoro, trovando inserimento in un'azienda quale disossatore di
prosciutti, dapprima quale apprendista, poi come operaio, con
stipendio del tutto congruo rispetto alle qualifiche possedute; b)
del pari abbia omesso di tener conto del profilo per cui, una volta
che un figlio maggiorenne abbia esaurito la sua formazione
professionale (consistente in quella da lui sperata, o piu'
semplicemente in quella concretamente raggiunta) cio' comporti la
cessazione dell'obbligo di mantenimento, il quale non si ripristina
in caso di abbandono del lavoro, quali che ne risultino i motivi; c)
abbia dato, in ogni caso, per scontato cio' che non lo era (esistenza
di una volonta' seria del giovane di iscriversi ad una scuola
professionale di parrucchiere).
I motivi non possono trovare
alcun accoglimento, in quanto - al di la' del gia' di per se'
inammissibile loro indugio nella prospettazione di profili fattuali i
quali, anche a prescindere dalla loro frequente, intrinseca e palese
inconferenza, in ogni caso non emergono dal contenuto del decreto e
non sono di certo introducibili in questa sede (vedi l'allusione ad
una supposta scarsa propensione del giovane allo studio, alla
altrettanto supposta piena congruita' dello stipendio percepito dallo
stesso quale disossatore di prosciutti, o alla natura suppostamente
meramente putativa della serieta' dell'intento di frequentare un
corso per parrucchiere ) - essi risultano irrimediabilmente minati -
da un lato - dai limiti di un inquadramento dei problemi e della
concreta vicenda storica del tutto astratto, il quale finisce - non a
caso - per prescindere dalle concrete caratteristiche di eta' del
giovane - appena ventenne -e per dissolverle nell'ambito di una
considerazione del tutto generalizzante della realta' normativa e dei
temi da essa implicati, e - dall'altro e conseguentemente - da una
del tutto inadeguata valutazione della portata della disposizione di
cui all'art. 147 c.c., laddove la stessa coniuga anche l'"obbligo di
mantenimento" dei figli a quello di "tener conto delle capacita',
delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli";
coniugazione la quale finisce del tutto svuotata di senso allorche' -
come nella prospettazione prescelta dal ricorrente - la si pretende
automaticamente paralizzata e risolta non appena il figlio - benche'
ancora adolescente - si accontenti di uno sbocco lavorativo qualsiasi
anche se tradizionalmente scarsamente appetito nella stagione
adolescenziale in quanto privo di prospettive di sviluppo, essendo
invece detto obbligo chiamato ad esprimersi finche' le
caratteristiche d'eta' del figlio - benche' maggiorenne - si rendano
compatibili con ansie di cambiamento e di accrescimento professionale
e culturale.
E non colgono di certo nel segno - se poste in relazione alle
ricordate (e puntualmente colte dalla Corte Territoriale con
motivazione del tutto convincentemente immune da vizi logico
giuridici) peculiarita' della vicenda (caratterizzata da un quanto
mai precoce - e percio' intuibilmente non adeguatamente meditato -
ingresso nel mondo del lavoro) i precedenti citati dal ricorrente, i
quali finiscono del tutto incongruamente assolutizzati e devono
invece essere coordinati con dai altri principi del pari affermati da
questa Suprema Corte (vedi, per tutte, Cass. 4765/2002), a tenore dei
quali "L'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento
dei figli secondo le regole dell'art. 148 cod. civ. non cessa, "ipso
facto", con il raggiungimento della maggiore eta' da parte di questi
ultimi, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla
declaratoria della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova
che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il
mancato svolgimento di un'attivita' economica dipenda da un
atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello
stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di
relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al
percorso scolastico, universitario e post - universitario del
soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con
specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato
la propria formazione e la propria specializzazione. Deve, pertanto,
in via generale escludersi che siano ravvisabili profili di colpa
nella condotta del figlio che rifiuti una sistemazione lavorativa non
adeguata rispetto a quella cui la sua specifica preparazione, le sue
attitudini ed i suoi effettivi interessi siano rivolti, quanto meno
nei limiti temporali in cui dette aspirazioni abbiano una ragionevole
possibilita' di essere realizzate, e sempre che tale atteggiamento di
rifiuto sia compatibile con le condizioni economiche della famiglia".
Ne consegue il rigetto del ricorso, al quale non si coniugano -
peraltro - pronunce sulle spese, non avendo l'intimata proposto
controricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima
Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 29 aprile 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008