Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2006/26149 #SEZ 1 #NRG 2003/16484
#UDIENZA DEL 12/07/2006 #DEPOSITATO IL 06/12/2006
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE Reno De Medici S.p.a.
#AVV RICORRENTE Manzi Luigi
#RESISTENTE Unione Industriale Della Provincia Di Torino
#AVV RESISTENTE Contento Giancarlo
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 12/07/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 16484/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere -
Dott. SCHIRO' Stefano - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RENO DE MEDICI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Confalonieri 5,
presso l'avv. MANZI Luigi, che la rappresenta e difende, insieme con
l'avv. CASALE Mario di Milano e l'avv. SANTILLI Giorgio di Torino,
per procura in atti;
- ricorrente -
contro
UNIONE INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI TORINO, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via
Goiran 23, presso l'avv. CONTENTO Giancarlo, che la rappresenta e
difende, insieme con l'avv. MARTORELLI Renato di Torino, per procura
in atti;
- controricorrente -
e
BINDA s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via L. Bissolati 72,
presso l'avv. SPINELLI GIORDANO Tommaso, che la rappresenta e
difende, insieme con l'avv. BASTIANON Sergio di Busto Arsizio, per
procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino n. 623 in data 8
maggio 2002;
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza in data
12 luglio 2006 dal relatore, Consigliere Dott. SCHIRO' Stefano;
uditi, per la ricorrente, l'avv. COGLITORE Emanuele per delega; per
la controricorrente Binda s.p.a. in liquidazione, l'avv. SPINELLI
GIORDANO Tommaso e, per la controricorrente Unione industriale della
Provincia di Torino, l'avv. CONTENTO Giancarlo;
udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, Dott.
CAFIERO Dario, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto notificato il 3 novembre 1989 il Presidente del
Tribunale di Torino ingiungeva alla Reno De Medici s.p.a. di pagare
alla Unione industriale della Provincia di Torino la somma di L.
61.997.891 a titolo di versamento di quote associative relative al
periodo quarto quadrimestre 1986 - secondo trimestre 1988.
A sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo, l'Unione industriale
aveva dedotto che:
a) uno dei soci fondatori della stessa Unione era stata, fin dal
1906, la societa' in accomandita per azioni L. De Medici & C, con
sede in (OMISSIS);
b) con lettera del 12 maggio 1986, la s.p.a. Cartiere Binda De
Medici, originata dalla fusione della societa' anzidetta con la
s.p.a. Cartiere Binda, aveva confermato l'adesione all'Unione
relativamente allo stabilimento di (OMISSIS);
c) con lettera ricevuta il 14 ottobre 1986 la ricorrente era stata
informata del conferimento dello stabilimento di (OMISSIS), a
decorrere dal precedente 1 ottobre, nella societa' Cartiera del Reno
e della nascita di una nuova societa', la s.p.a. Reno De Medici, la
quale, a differenza delle preesistenti societa' che avevano pagato i
contributi fino al terzo trimestre 1986, era rimasta morosa dal
quarto trimestre 1986 fino al secondo trimestre 1988, quando era
stata sospesa per morosita'.
2. Avverso tale decreto ingiuntivo, con atto notificato il 21
novembre 1989, la s.p.a. Reno de Medici proponeva opposizione,
deducendo che il decreto stesso era privo di data di emissione e non
era fondato su prova scritta, in quanto nessuno dei documenti
allegati al ricorso era idoneo a provare che l'opponente si fosse
associata alla Unione industriale con iscrizione autonoma rispetto a
quella della Cartiere Binda De Medici s.p.a. (divenuta
successivamente Sottrici Binda s.p.a.), o che fosse succeduta nel
rapporto associativo, di carattere personale, in precedenza posto in
essere dalla stessa Cartiere Binda De Medici.
Pertanto l'opponente, nel convenire in giudizio sia la Unione
industriale di Torino che la s.p.a. Sottrici Binda, chiedeva
dichiararsi nullo e revocarsi il decreto ingiuntivo e rigettare ogni
domanda di controparte e, in subordine, nella denegata ipotesi di
conferma del decreto e di accoglimento della domanda, dichiarare
tenuta alla manleva la societa' Sottrici Binda., con il favore delle
spese.
3. Radicatosi il contraddittorio, la Unione industriale di Torino
resisteva all'opposizione, eccependo, tra l'altro, di aver continuato
a fornire i servizi d'istituto in perfetta buona fede, avendo fatto
affidamento, da un lato, sulle lettere di controparte, con le quali
erano stati comunicati la nuova denominazione della societa'
associata e il numero dei dipendenti in forza presso lo stabilimento
di (OMISSIS), ai fini del conteggio e dell'addebito dei contributi
associativi, e, dall'altro, sulle circostanze relative al
proseguimento, da parte della societa' associata, del versamento dei
contributi associativi e alla sua accettazione dell'assistenza
fornita dall'Unione medesima.
Resisteva in giudizio anche la s.p.a. Sottrici Binda, eccependo
l'improponibilita', in forza di clausola compromissoria, della
domanda di manleva e chiedendo nel merito il rigetto
dell'opposizione.
4. Il Tribunale di Torino, con sentenza del 23 agosto 1996,
dichiarava nullo il decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione, ma
condannava la societa' opponente a pagare all'Unione industriale la
somma richiesta e le spese processuali in favore di entrambi i
convenuti.
5. Proponeva appello la societa' Reno De Medici, chiedendo
l'accoglimento delle domande formulate in primo grado e proponendo,
in ogni caso, querela di falso del documento sul quale si era basata
la sentenza di condanna (ossia la lettera ricevuta dalla Unione
industriale il 14 ottobre 1986, il cui contenuto era stato
interpretato dai primi giudici come richiesta di subentro nel
rapporto associativo che la societa' Cartiera del Reno aveva rivolto
all'Unione industriale stessa all'atto di acquisire lo stabilimento
di (OMISSIS)).
Costituitesi ritualmente le appellate Unione industriale di Torino e
Binda s.p.a. (gia' con ragione sociale Sottrici Binda s.p.a), che
chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza
impugnata, costituitasi altresi' in corso d'istruttoria la Binda
s.p.a. in liquidazione, la causa veniva sospesa fino all'esito del
giudizio sulla querela di falso, che veniva definito con sentenza n.
5186/01, passata in giudicato, con la quale il Tribunale di Torino
accertava la falsita' della sottoscrizione del documento controverso,
in considerazione della sua non riferibilita' al legale
rappresentante della societa' opponente.
6. Riassunta la causa, la Corte di appello di Torino, con sentenza n.
623 in data 8 maggio 2002, respingeva l'appello, condannando
l'impugnante alle spese del grado. A fondamento della decisione la
Corte territoriale affermava che:
a) sebbene il Tribunale di Torino, con sentenza passata in giudicato,
avesse dichiarato il documento controverso falso nella
sottoscrizione, detta falsita' era da interpretare, in base alla
motivazione, nel senso che piuttosto "che all'apparente autore Reno
de Medici s.p.a." esso era riferibile "al sig. B.A.", il
quale "non era il legale rappresentante della Reno De Medici s.p.a.,
bensi' rivestiva la carica di dirigente dell'Ufficio del personale
dello stabilimento di (OMISSIS)";
b) pertanto la falsita' in questione non era assimilabile a quella,
puramente materiale, di una firma apocrifa, ma era di tipo
ideologico, in quanto l'autore della sottoscrizione apposta sotto il
timbro della societa' era privo del potere di rappresentare la
societa' stessa;
c) di conseguenza la falsita' della firma non appariva sufficiente ad
accogliere l'appello, dovendosi prima verificare se l'affidamento
riposto sul documento in questione dalla destinataria Unione
industriale di Torino, per dedurne la contestata pretesa al pagamento
delle quote associativi fosse stata colpevole o meno e soltanto in
caso di risposta affermativa concludere per il rigetto della domanda;
d) la Unione industriale non aveva avuto motivo di dubitare della
riferibilita' della lettera alla societa' Reno De Medici, il cui
timbro a secco risultava stampigliato in calce, in quanto la firma
apposta sotto il timbro, se pur non leggibile, era identica a quella
apposta sotto il timbro Cartiere Binda De Medici nelle precedenti
lettere inviate alla Unione industriale in data 12 maggio 1986 e 18
giugno 1986, aventi ad oggetto il versamento di contributi
associativi e la comunicazione di inoltro all'Ispettorato del lavoro
di una determinata risposta in base ad accordi intercorsi, e
corrispondeva, per pacifica ammissione della societa' opponente, a
quella di B.A.;
inoltre la Reno de Medici s.p.a., con successive lettere del 20
gennaio e del 20 luglio 1987, redatte su identica carta intestata e
firmate in maniera analoga sotto il timbro "Reno De Medici s.p.a.",
aveva continuato a comunicare alla Unione industriale il numero dei
dipendenti in forza allo stabilimento di (OMISSIS), richiamando la
precedente lettera del 12 maggio 1986;
il rag. B.A. era stato altresi' indicato come "persona
delegata a rappresentare l'azienda presso l'UNIONE" nella scheda di
"aggiornamento dati anagrafici 1987", datata 28 settembre 1987 e
recante, di seguito alle parole prestampate "Firma del titolare o
legale rappresentante", la solita firma del B. medesimo sotto
il timbro "Reno De Medici s.p.a." stampigliato a secco;
e) non valeva opporre che i documenti richiamati fossero stati
oggetto di disconoscimento da parte della societa' opponente, in
quanto se la causale del disconoscimento era la mancata provenienza
"dal proprio legale rappresentante Presidente dott. D.B.
G.", ovvero "da persona fornita di poteri per obbligare la
societa' nei confronti dei terzi", si sarebbe dovuto dimostrare che i
documenti in questione costituivano fonte di obbligo verso il
soggetto destinatario e che colui al quale ormai da anni era affidata
le direzione dell'ufficio del personale fosse stato privato dal
Presidente e legale rappresentante del potere di intrattenere con i
terzi quel certo tipo di ordinaria corrispondenza;
f) la Reno de Medici s.p.a. non aveva spiegato le ragioni per le
quali si sarebbe indotta a spedire all'Unione industriale una lettera
di comunicazione delle richiamate variazioni e quindi con un
contenuto che, se non fosse stata condivisa l'interpretazione del
Tribunale, sarebbe rimasto privo di efficacia concreta;
g) il comportamento tenuto successivamente alla iniziale missiva
dalla societa' appellante rivelava inequivocabilmente la volonta'
della Reno De Medici s.p.a. di subentrare nel rapporto associativo
con la Unione industriale di Torino, di cui la societa' Cartiere
Binda De Medici, quale proprietaria dello stabilimento di (OMISSIS),
era da epoca risalente titolare;
h) restava assorbita la censura con la quale l'appellante aveva
contestato la successione della Reno de Medici alla Cartiere Binda
nel contratto associativo con l'Unione, mentre era priva di
fondamento la critica del rigetto della domanda di manleva nei
confronti della stessa Cartiere Binda.
7. Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione, sulla base
di cinque motivi, illustrati con memoria, la Reno de Medici s.p.a..
Resistono con controricorso l'Unione industriale della Provincia di
Torino e la Binda s.p.a. in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa
applicazione dell'art. 355 c.p.c. - censura la sentenza impugnata,
deducendo che, quando il giudizio di falso si conclude con sentenza
passata in giudicato di accertamento della falsita' del documento
(giudizio rescissorio), il giudice dell'appello e' vincolato non
soltanto all'obbligo di escludere qualsiasi valore di prova legale
del documento, ma altresi' alla valutazione della rilevanza del
documento, gia' assunta a chiusura del giudizio rescindente, nel
quale il giudice procede alla verificazione delle complessive
condizioni di ammissibilita' della querela. Questo perche' la fase
rescindente e quella rescissoria costituiscono momenti successivi di
un unico giudizio, con la conseguenza, da un lato, che quando il
giudizio di falso si conclude con sentenza definitiva di accertamento
del falso, il giudicato copre non solo la pronuncia di falso emessa
nella fase rescissoria, ma anche la verificazione delle condizioni di
ammissibilita' della querela e la valutazione della rilevanza del
documento accertate nella fase rescindente da parte del giudice del
merito e, dall'altro, che la valutazione della rilevanza del
documento dichiarato falso non puo' piu' essere modificata o revocata
e fa stato fra le parti come premessa necessaria del giudicato di
falso. La ricorrente soggiunge che nel caso di specie la Corte
territoriale si e' pronunciata in senso favorevole alla rilevanza del
documento impugnato, per poi ugualmente utilizzare in modo indiretto,
nel giudizio di merito, il documento accertato come falso, ritenendo
tale falsita' non sufficiente ad accogliere l'appello e cosi'
mettendo in discussione l'autorita' del giudicato in ordine alla
rilevanza del documento, in violazione dell'art. 355 c.p.c. e in
totale contraddizione con l'opposta valutazione irrevocabilmente
assunta nel provvedimento di autorizzazione della querela di falso.
2) Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 2702 c.c., degli artt. 115 e 216 c.p.c. e
deduce che - sebbene l'accertamento della falsita' e il
disconoscimento comportino l'effetto di privare la scrittura privata
del valore di prova legale e quindi il divieto del giudice di
inserirla nel materiale probatorio da utilizzare per la decisione
della causa, la Corte di appello di Torino ha palesemente violato
tale divieto in quanto ha fondato il proprio convincimento sulla
sussistenza del diritto di credito dell'appellata proprio sulla base
dei documenti disconosciuti o riconosciuti falsi, considerandoli ad
ogni effetto provenienti dalla Reno De Medici. La ricorrente critica
inoltre la sentenza impugnata per avere la Corte territoriale
affermato che il disconoscimento non gioverebbe ad escludere la
riferibilita' dei documenti in questione alla Reno De Medici, in
quanto la parte che disconosce e' onerata della prova
dell'inesistenza, in chi materialmente sottoscrive, del potere di
intrattenere con i terzi corrispondenza ordinaria, mentre ad avviso
dell'impugnante il disconoscimento non e' sottoposto ad ulteriori
oneri probatori ed ha l'effetto immediato di escludere la provenienza
della scrittura dal soggetto contro la quale e' prodotto.
3) I due motivi, che possono esaminarsi congiuntamente in quanto
relativi a questioni strettamente connesse, sono privi di fondamento
e non meritano accoglimento.
3a) In base agli artt. 222 e 355 c.p.c., la proponibilita' della
querela di falso in via incidentale, quale mezzo per rimuovere la
forza probatoria di un documento posto dall'avversario a base della
domanda o della eccezione, esige la rilevanza del documento stesso,
ossia la sua potenziale attitudine a incidere sulla statuizione nel
merito, mentre, ai fini della querela di falso un documento e' da
ritenersi irrilevante quando, indipendentemente dalla sua contestata
autenticita' o veridicita', esso si presenti ininfluente o inutile ai
fini della decisione della controversia (Cass. 19 giugno 1957, n.
2326; 30 luglio 1996, n. 6911; 26 marzo 2002, n. 4310).
3b) La considerazione che precede comporta che, quando il processo di
falso si conclude con l'accertamento della falsita' del documento, il
giudizio di rilevanza del documento dichiarato falso, implicitamente
confermato dalla sentenza che accerta la falsita', non impedisce che
la causa di merito principale, nel corso della quale e' stato
promosso il giudizio incidentale di falso, possa essere definita con
sentenza che accolga la domanda proposta dalla parte che si e'
avvalsa del documento poi dichiarato falso, qualora il giudice,
nell'esercizio del suo discrezionale potere di decisione sulla base
delle risultanze processuali e preso atto della falsita',
irrevocabilmente dichiarata, del documento prodotto e della sua
inidoneita' a costituire prova legale del fatto posto a base della
domanda, accolga la domanda medesima in quanto ritenuta in altro modo
dimostrata.
3c) Di conseguenza, diversamente da quanto sostenuto dalla
ricorrente, non si pone necessariamente in contraddizione con il
giudizio di rilevanza del documento dichiarato falso, implicitamente
contenuto nella sentenza che tale falsita' abbia dichiarato, la
successiva decisione del giudice della causa principale che,
all'esito della compiuta istruttoria e sulla base delle complessive
risultanze processuali, ma senza attribuire valore di prova legale al
documento dichiarato falso, accolga ugualmente la domanda formulata
dalla parte che il documento successivamente dichiarato falso ha
prodotto, restando impregiudicato da tale decisione il giudizio,
formulato dal giudice del processo di falso, di rilevanza di detto
documento in quanto potenzialmente idoneo a incidere sulla decisione
nel merito.
3d) Nel caso di specie, come si evince dalla motivazione della
sentenza impugnata e diversamente da quanto affermato dalla
ricorrente, la Corte di appello di Torino non ha disconosciuto la
rilevanza del documento dichiarato falso, ne' ha accertato
l'esistenza del diritto di credito vantato dall'Unione industriale
attribuendo valore di prova legale a detto documento o all'altra
documentazione prodotta in atti e disconosciuta da controparte. Al
contrario, la Corte territoriale ha maturato il proprio convincimento
proprio nella consapevolezza che i documenti in atti, in quanto
disconosciuti o dichiarati falsi, non potevano avere valore di prova
legale e tuttavia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale di
accertare e valutare i fatti di causa e sulla base di un motivato
accertamento di fatto, ha ritenuto che l'oggetti va esistenza di tale
documentazione e il suo invio nel tempo all'Unione industriale
abbiano ingenerato in quest'ultima, tenuto conto del contenuto dei
documenti, della scansione temporale del loro invio e dei pregressi
rapporti tra le parti, un incolpevole affidamento in ordine
all'esistenza in capo al rag. B., dirigente dello stabilimento
industriale di (OMISSIS), divenuto di proprieta' della Reno De Medici
s.p.a., e materiale sottoscrittore dei documenti medesimi, del potere
di agire in nome e per conto della societa' dalla quale dipendeva,
almeno per quanto riguardava la trasmissione delle notizie attraverso
tali documenti comunicate, e una situazione di apparente
riferibilita' della documentazione stessa alla societa' Reno de
Medici.
3e) Ne consegue che nella sentenza impugnata non possono essere
ravvisate, sulla base delle doglianze mosse dalla ricorrente, le
violazioni di legge denunciate con le censure qui esaminate.
4) Con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa
applicazione dell'art. 345 c.p.c. e si afferma che, mentre nel
giudizio di primo grado la domanda di pagamento delle quote associati
ve e' stata formulata dall'Unione industriale con riferimento
all'assunzione espressa da parte della Reno De Medici di
un'obbligazione contrattuale, discendente dalla successione della
stessa Reno de Medici nel rapporto associativo in corso tra la Unione
industriale e la Cartiere Binda De Medici s.p.a., nel giudizio di
appello la Unione industriale ha introdotto una diversa ragione a
fondamento della sua domanda, invocando il principio dell'apparenza
del diritto e della tutela dell'affidamento, sul presupposto che il
comportamento del B., firmatario della corrispondenza
disconosciuta e impugnata di falso, avrebbe ingenerato nell'Unione il
fondato affidamento sulla consapevolezza e sulla volonta' della
societa' di proseguire il rapporto associativo, con conseguente
prospettazione in appello di una causa petendi completamente diversa
da quella posta a base della domanda nel giudizio di primo grado e
quindi di una domanda nuova, non consentita dall'art. 345 c.p.c..
4a) La doglianza e' priva di fondamento. Dall'esame diretto degli
atti processuali del giudizio di merito, che il collegio ha il potere
- dovere di compiere essendo stata prospettata la violazione di una
norma processuale (Cass. 11 gennaio 2005, n. 375; 5 agosto 2005, n.
16596; 12 maggio 2006, n. 11039), risulta che, come esattamente
puntualizzato dai giudici di appello e diversamente da quanto
affermato dalla ricorrente, gia' nella comparsa di costituzione nel
giudizio di primo grado la Unione industriale di Torino ha sostenuto
di aver continuato a fornire alla societa' Reno De Medici i propri
servizi d'istituto in perfetta buona fede, avendo fatto affidamento
sui "precedenti" (ossia sui pregressi rapporti con le societa' nel
tempo subentrate nella titolarita' dello stabilimento di (OMISSIS)) e
sulle comunicazioni effettuate dalla nuova societa' titolare del
medesimo stabilimento (la Reno De Medici).
Deve ritenersi pertanto che sin dal giudizio di primo grado la Unione
industriale abbia fondato il credito da lei vantato anche sui
principi dell'affidamento incolpevole e dell'apparenza del diritto,
ricompresi nella causa petendi posta a base del credito azionato,
restando di conseguenza esclusa la violazione, da parte della Corte
territoriale, dell'art. 345 c.p.c., dedotta dalla ricorrente.
5) Con il quarto motivo, in via subordinata, la societa' Reno De
Medici - denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo della controversia e falsa applicazione
dell'art. 1396 c.c. - deduce che:
a- nell'ipotesi di rappresentanza apparente, la tutela del terzo
presuppone che il falsus procurator abbia concluso un contratto con
il terzo, mentre nel caso in esame la Corte di appello non ha
accertato con adeguata motivazione che il documento impugnato di
falso contenesse un'inequivoca manifestazione di volonta'
dell'apparente rappresentata Reno De Medici di associarsi all'Unione
o di succedere alla Cartiere Binda De Medici nel rapporto
associativo, ovvero di richiedere all'Unione le prestazioni da quella
riservate ai propri associati, oppure infine di assumere
espressamente l'obbligazione di proseguire il pagamento dei
contributi associativi;
b- il documento in questione contiene in realta' la semplice
comunicazione della notizia di un fatto storico, ossia che lo
stabilimento, gia' di proprieta' della Cartiere Binda De Medici, era
divenuto di proprieta' di altra societa';
c- sebbene il principio dell'apparenza del diritto possa trovare
applicazione solo in presenza di un comportamento colposo
dell'apparente rappresentato, la Corte territoriale non si e' affatto
preoccupata di considerare, con conseguente vizio di carenza di
motivazione della sentenza impugnata, se fosse ravvisabile un
comportamento colposo della Reno De Medici per il solo fatto che un
dirigente dell'ufficio del personale dello stabilimento, sfornito di
poteri di rappresentanza negoziale con terzi estranei alla societa',
avesse dato all'Unione industriale comunicazione dell'avvenuta
dismissione della proprieta' dello stabilimento di (OMISSIS) da parte
della precedente proprietaria, associata all'Unione industriale;
d- quanto alla ritenuta assenza di colpa dell'Unione industriale, i
giudici di appello non hanno neppure considerato che il principio
dell'apparenza del diritto non puo' essere invocato, a propria
tutela, dal terzo che, pur potendolo fare, non accerti la realta' e
si basi sulla mera apparenza, in particolare nei casi in cui la legge
prescrive speciali mezzi di pubblicita' mediante i quali sia
possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza
dell'altrui potere, come accade con riferimento agli organi di una
societa' di capitali regolarmente costituita; in particolare, nel
caso di specie, una semplice verifica dei poteri del sig. B.
attraverso i registri della pubblicita' delle imprese, le avrebbe
consentito di accertare che la comunicazione da lui sottoscritta non
poteva in alcun modo obbligare la Reno De Medici.
5a) La censura e' inammissibile. La Corte di appello di Torino, con
esauriente e idonea motivazione, immune da vizi logici e sorretta da
puntuali richiami a specifiche circostanze di fatto e a riscontri
documentali dettagliatamente indicati, ha accertato che la Unione
industriale di Torino ha fatto incolpevole affidamento, generato
dall'inequivoco comportamento concludente della s.p.a. Reno De
Medici, sulla riferibilita' a detta societa' delle comunicazioni
sottoscritte, a suo nome e per suo conto, dal sig. B.A.
quale dirigente dell'ufficio del personale dello stabilimento di
(OMISSIS) della medesima societa', analoghe a quelle in precedenza
inviate, sempre a firma del B., dalla societa' Cartiere Binda
De Medici, gia' titolare dello stabilimento in questione, e sulla
volonta' di detta societa' di subentrare nel rapporto associativo con
la stessa Unione industriale, anteriormente facente capo alla s.p.a.
Cartiere Binda De Medici e, prima ancora, alla s.p.a. L. De Medici &
C, cosi' correttamente applicando, in base a tale accertamento di
fatto, il principio dell'apparenza del diritto.
Con le censure dedotte nel motivo qui in esame, la ricorrente, pur
prospettando un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione
della sentenza impugnata, non ha dedotto specifici vizi della
motivazione, ma si e' limitata a contrapporre alle valutazioni di
merito della Corte territoriale una diversa interpretazione delle
risultanze processuali, cosi' inammissibilmente mirando alla
revisione da parte della Corte di legittimita' delle valutazioni
effettuate e delle conclusioni raggiunte dal giudice di merito (Cass.
8 maggio 2000, n. 5806; 20 novembre 2003, n. 17651; 12 agosto 2004,
n. 15675).
5b) Assume rilievo a tale riguardo il principio, piu' volte affermato
da questa Corte e pienamente condiviso dal collegio, che i vizi della
sentenza posti a base del ricorso per Cassazione - in particolare per
quanto riguarda l'omessa o insufficiente motivazione - non possono
risolversi nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali
diversa da quella operata dal giudice di merito (Cass. 25 agosto
2003, n. 12467), o consistere in censure che investano la
ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. 4 giugno 2001, n.
7476) o che siano attinenti al difforme apprezzamento dei fatti e
delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso
dalla parte (Cass. 7 agosto 2003, n. 11918).
5c) Per le ragioni che precedono e sulla base delle doglianze mosse
dalla ricorrente, resta altresi' esclusa la violazione dell'art. 1398
c.c., parimenti denunciata dalla societa' Reno De Medici.
6) In conseguenza del rigetto dei precedenti motivi di ricorso, resta
assorbita la censura svolta nel quinto motivo, con la quale la
ricorrente, denunciando insufficiente e contraddittoria motivazione
con riferimento al rigetto della domanda di garanzia proposta contro
Binda s.p.a. in liquidazione, deduce che - avendo la Corte di appello
respinto tale domanda di garanzia sul presupposto che effettivamente
la Reno De Medici era volontariamente subentrata nel rapporto
associativo con la Unione industriale e che pertanto non sussisteva
alcun obbligo per la societa' Cartiere Binda De Medici (ora Binda
s.p.a. in liquidazione), conferente del ramo di azienda costituito
dallo stabilimento industriale di (OMISSIS) nella conferitaria
societa' Cartiera del Reno, (ora Reno De Medici), di proseguire o
risolvere, in base ad un accordo inter partes, il rapporto
associativo in questione - l'eventuale accoglimento degli altri
motivi del ricorso per Cassazione finirebbe per travolgere la tesi
del volontario subentro della Reno De Medici nel rapporto
associativo, in forza del quale la sentenza impugnata ha respinto la
domanda di garanzia nei confronti della Binda s.p.a. in liquidazione.
7) Le considerazioni che precedono comportano il rigetto del ricorso
e le spese del giudizio di cassazione, dal liquidarsi come in
dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore
della Unione industriale della Provincia di Torino e di Binda s.p.a.
in liquidazione, delle spese processuali del giudizio di cassazione,
che si liquidano, per ciascuna delle aventi diritto, in Euro 3.100,00
(tremilacento/00), di cui Euro 3.000,00 (tremila/00) per onorari,
oltre a spese generali e accessori di legge.
Cosi' deciso in Roma, il 12 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2006