Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2006/22489 #SEZ 1 #NRG 2003/15267
#NRG 2003/18494
#UDIENZA DEL 28/06/2006 #DEPOSITATO IL 19/10/2006
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE Conpapi - Confederazione Italiana Della Piccola E Media Industria
#AVV RICORRENTE Occhipinti Mario
#RESISTENTE Unindustria Pordenone - Unione Industriali Della Provincia Di Pordenone
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 28/06/06
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 15267/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 18494/2003
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. GILARDI Gianfranco - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONPAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato OCCHIPINTI MARIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNINDUSTRIA PORDENONE - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 18494/03 proposto da:
ONINDUSTRIA PORDENONE - UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso l'avvocato GIACOMO
MEREU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO
MALATTIA, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
- ricorrente -
contro
CONPAPI - CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA, in
persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA BELSIANA 71, presso l'avvocato MARIO OCCHIPINTI, che la
rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso
principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1577/02 della Corte d'Appello di ROMA,
depositata 11 18/04/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
28/06/2006 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria SAN GIORGIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato OCCHIPINTI che ha chiesto
l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CARESTIA Antonietta che ha concluso per il rigetto di entrambi i
ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con ricorso depositato in data 10 febbraio 1997, la CONFAPI -
Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria - chiese al
Tribunale di Roma che fosse ingiunto "all'API Pordenone -
Associazione Piccole e Medie industrie, ora Unione industriali della
Provincia di Pordenone", il pagamento della somma di L. 85.131.380,
oltre ad interessi legali dal 13 novembre 1996, per contributi
associativi dovuti per le rare scadute e non pagate per l'anno 1996 e
fino al marzo 1997. Premesso che l'API era un'organizzazione gia'
aderente alla CONFAPI, e che in data li maggio 1996 aveva deliberato
il recesso, comunicato con lettera del 29 ottobre 1996, la ricorrente
riteneva sussistente l'obbligo del pagamento del contributo fino al
mese di ottobre 1997, poiche', ai sensi dell'art. 8 dello statuto
CONFAPI, il recesso diveniva efficace dopo dodici mesi dalla data
della comunicazione; e sottolineava che l'API aveva riconosciuto il
proprio credito proponendo un pagamento rateale.
2. - In data 21 aprile 1997 venne emesso il decreto, avverso il quale
propose opposizione l'Unione Industriali della Provincia di
Pordenone, eccependo la inesistenza del decreto stesso, in quanto
emesso nei confronti dell'API, gia' estinta al momento dell'apertura
del procedimento monitorio, per effetto di fusione, per
incorporazione, deliberata con atto notarile in data 18 dicembre
1996, con l'Associazione Industriali (Assindustria) di Pordenone, che
aveva mutato la propria denominazione in quella di Unione Industriali
(Unindustria) della Provincia di Pordenone, Nel merito, rilevo' che
lo statuto della CONFAPI non consentiva la trasmissibilita' della
qualita' di associato, e che, inoltre, a seguito della comunicazione
del recesso, l'API era stata esclusa dagli organismi di credito e
finanza della Confederazione. Dedusse infine la opponente che la
CONFAPI non aveva osservato la procedure previste dallo statuto in
caso di mancato pagamento del contributo, e cioe' la contestazione
dell'inadempimento con raccomandata e la concessione di trenta giorni
per il pagamento.
3. - Il Tribunale respinse la opposizione, osservando, in
particolare, quanto alla eccezione di inesistenza del decreto, che la
valutazione complessiva degli elementi contenuti nel ricorso per
ingiunzione, nel provvedimento e nella notifica dello stesso,
avvenuta nei confronti dell'Unione Industriali, faceva superare ogni
incertezza sulla esatta identificazione dell'intimato.
4. - La sentenza fu impugnata dall'Unione Industriali, che ripropose
la eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo per le ragioni
gia' esposte, e, nel merito, contestata l'attribuzione, operata dal
Tribunale, di carattere ricognitivo del debito alla missiva inviata
in data 4 dicembre 1996 dal Presidente dell'API alla CONFAPI, la
quale non aveva avuto una finalita' transattiva, ma semplicemente lo
scopo di venire incontro alle pretese della Confederazione, per
evitare l'insorgere di vertenze, escluse comunque la decenza dei
contributi in questione per il 1997, periodo successivo al recesso,
nel quale, a seguito della fusione, era venuto meno il vincolo
associativo.
5. - ha. Corte d'appello, con sentenza depositata il 18 aprile 2002,
revoco' il decreto ingiuntivo, condannando l'appellante al pagamento
della minor somma di Euro 29.475,80, oltre agli interessi legali.
Confermata la decisione di primo grado, quanto alla identificabilita'
del destinatario del decreto, la Corte, senza affrontare la questione
del carattere ricognitivo di debito o di proposta transattiva della
citata missiva del Presidente dell'Api, escluse la sussistenza, in
base all'art. 8 dello statuto della CONFAPI, dell'obbligo dell'Unione
industriali di pagare il contributo per il 1997, osservando che detto
obbligo e' connesso alla posizione di associato CONFAPI, venuta meno
per l'API con la sua estinzione dal gennaio 1997, e non potendo
subentrare l'Unione Industriali nel vincolo associativo per effetto
dello specifico divieto posto dal predetto statuto. Nessun rilievo
era da attribuirsi, secondo la Corte territoriale, alla previsione,
contenuta nel predetto art. 8 dello statuto, relativa al differimento
della efficacia del recesso alla scadenza di dodici mesi dalla
comunicazione dello stesso, non contraddicendo detta disposizione la
necessita' del collegamento tra l'obbligo di contribuzione e la
qualita' di associato, e potendo, pertanto, valere ad affermare
l'obbligo di contribuzione dell'API per tutto l'anno 1996, nel quale
la predetta Associazione era ancora esistente, ma non anche per
l'anno successivo, nel quale, con la nascita del nuovo soggetto per
effetto della fusione, essa si era estinta.
Quanto agli interessi legali sulla somma dovuta, la Corte distinse
l'importo richiesto per rate gia' scadute alla data del recesso, pari
a L. 21.2.17.000 - sul quale gli interessi andavano riconosciuti dal
13 novembre 1996, data della lettera con la quale si invitava
all'immediato pagamento - e l'importo di L. 35.856.100, relativo a
rate scadute successivamente, sul quale, in difetto di prova circa il
tempo previsto per l'adempimento, gli interessi competevano dalla
data della domanda. Il giudice di seconde cure condanno', quindi, la
Confederazione appellata a restituire all'appellante le somme
corrisposte per effetto del decreto ingiuntivo, eccedenti il predetto
minore importo dallo stesso giudice riconosciuto, oltre agli
interessi legali dalla data del pagamento al saldo, e condanno'
l'appellante alla rifusione, in favore della CONFAPI, dei due terzi
delle spese dei due gradi del giudizio.
6. - Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la CONFAPI,
affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso l'intimata,
che ha altresi' proposto ricorso incidentale, al quale la ricorrente
principale a sua volta resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Deve, preliminarmente, disporsi, ai sensi dell'art. 335 cod.
proc. civ., la riunione del ricorso principale e di quello
incidentale, in quanto proposti nei confronti della medesima
sentenza.
2. - Evidenti ragioni di priorita' logica impongono di dare la
precedenza all'esame del ricorso incidentale, che solleva una
eccezione preliminare che, ove accolta, vanificherebbe l'esame del
ricorso principale.
3. - Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, si deduce
violazione e falsa applicazione degli artt. 161 - 132 - 641 cod.
proc. civ., nullita' del procedimento e della sentenza, nonche'
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito nel
disattendere la eccezione di inesistenza del decreto ingiuntivo di
cui tratta, sollevata dalla Unione Industriali di Pordenone, in
quanto tale provvedimento intimava il pagamento a soggetto ormai
inesistente, senza che assumesse rilievo la circostanza - sulla quale
e' fondata, per la parte che qui ne occupa, la motivazione della
sentenza impugnata - che, nella specie, non potessero sorgere dubbi
circa la identificazione della destinataria del provvedimento
monitorio, che sarebbe stata, appunto, l'Unione industriali di
Pordenone, e non gia' l'API di Pordenone, gia' estinta. Siffatta
affermazione peccherebbe di apoditticita', ove si consideri che il
ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla CONFAPI non conteneva
alcun riferimento al negozio di fusione con il quale Assindustria
Pordenone aveva incorporato l'API Pordenone, assumendo la nuova
denominazione di Unione degli Industriali della Provincia di
Pordenone: sicche' il Presidente del Tribunale, ignorando tale
vicenda estintiva, aveva emesso il decreto nei confronti della
medesima Associazione, che aveva ritenuto, sulla base del ricorso -
in cui si faceva riferimento testualmente alla "API PORDENONE -
Associazione Piccole e Medie Industrie ora Unione degli Industriali
della Provincia di Pordenone" -, la destinataria del provvedimento,
salva la modifica della denominazione.
4.1. - La censura e' infondata.
4.2. - La Corte di merito ha correttamente motivato il suo
convincimento in ordine alla non configurabilita', nella specie, di
una ipotesi di inesistenza del provvedimento monitorio per essere
stato reso nei confronti, di un soggetto non piu' in vita,
sottolineando la sicura identificabilita' del destinatario della
ingiunzione nella Unione degli Industriali della Provincia di
Pordenone, quale emergente non solo dal ricorso - nel quale, al di
la' della rilevata omissione del riferimento alla fusione intervenuta
tra l'Assindustria Pordenone e l'API, incorporata dalla prima, era
evidente che la domanda della CONFAPI fosse diretta al conseguimento
del pagamento dei contributi da parte della Unione Industriali -, ma
altresi' dalla notifica del decreto, effettuata nei confronti di
quest'ultima. Al riguardo, deve ribadirsi l'orientamento gia'
espresso da questa Corte, secondo il quale la domanda giudiziale
contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un soggetto
determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo
investono il destinatario della notificazione della qualita' di parte
tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, e,
nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte nei
confronti della quale puo' essere esperimentata l'azione esecutiva
per la realizzazione della condanna (Cass., sent. n. 2120 del 1994,
richiamata anche nella sentenza impugnata).
5. - Il mancato accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale
assorbe l'esame della seconda censura, contenuta nello stesso
ricorso, concernente la violazione e falsa applicazione dell'art. 91
cod. proc. civ. e degli artt. 4, 5, 6 e 15 della Tariffa Forense di
cui al D.M. 5 ottobre 1995, fondata sulla necessita', che sarebbe
conseguita alla riforma della sentenza impugnata, di porre a carico
della CONFAPI le spese di entrambi i gradi del giudizio.
6. - Quanto al ricorso principale, con il primo motivo dello stesso
si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 342 - 345 e
dell'art. 112 cod. proc. civ., nonche' violazione dell'art. 101 cod.
proc. civ.. Si lamenta che i motivi introdotti dall'appellante,
concernenti la non spettanza del contributo alla CONFAPI per 11 1997,
non si riferissero al decreto impugnato, e che gli stessi
contenessero ragioni di indagine diverse da quelle sviluppate in
primo grado, risultando, pertanto, inammissibili, ai sensi del
disposto dell'art. 345 cod. proc. civ., comma 2.
7.1. - La censura non e' meritevole di accoglimento.
7.2. - Non e' ravvisatile, nell'atto di citazione in appello della
Unione Industriali della Provincia di Pordenone, una domanda tendente
ad introdurre un nuovo tema di indagine e di decisione. Gia' in sede
di opposizione al decreto ingiuntivo, infatti, l'attuale resistente
aveva dedotto di nulla dovere, e quella che la ricorrente prospetta
come domanda nuova non era, in realta', null'altro che una ulteriore
articolazione difensiva, recante la precisazione che era sicuramente
da escludere la debenza dei contributi per l'epoca successiva al
venir meno del vincolo associativo per effetto della estinzione
dell'API, e della non trasmissibilita' di detto vincolo, per espresso
dettato dello statuto della CONFAPI, al nuovo soggetto.
8. - Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 633 e 634 cod.proc.civ., nonche' omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia. Si duole la ricorrente che la Corte capitolina
abbia revocato il decreto ingiuntivo emesso a suo favore senza
esporre i motivi della decisione, erronea in quanto, nella specie,
sarebbero stati presenti tutti i presupposti richiesti dagli artt.
633 e seguenti cod. proc. civ. per la emissione del provvedimento
monitorio.
9.1. - Il motivo e' infondato.
9.2. - E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'orientamento
espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo il quale, nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema
delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un
procedimento il cui oggetto non e' ristretto alla verifica delle
condizioni di ammissibilita' e di validita' del decreto stesso, ma si
estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto
esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello,
anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto,
dei fatti costitutivi del diritto in contestazione -, il giudice,
qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di
pagamento formulata dall'opponente (che e' gravato dal relativo onere
probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve
comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in
contrario neanche l'eventuale posteriorita' dell'accertato fatto
estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la
sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito
all'originario decreto ingiuntivo (Cass., SS.UU. sent. n. 7448 del
1993).
9.3. - Nella specie, la Corte capitolina ha riformato parzialmente la
decisione sulla opposizione al decreto ingiuntivo di cui di tratta,
condannando la unione degli Industriali della Provincia di Pordenone
al pagamento, in favore della CONFAPI, di una somma inferiore a
quella recata dal decreto stesso: detta riforma, sia pure parziale,
comportava la revoca del provvedimento monitorio.
10. - Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa
applicazione dell'art. 24 cod. civ., ultrapetizione, nonche' omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo
della controversia.
Lamenta la ricorrente che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto
conto della clausola contenuta nell'atto di fusione, per
incorporazione, dell'API di Pordenone con la Associazione Industriali
della Provincia di Pordenone, secondo la quale quest'ultima, assunta
la nuova denominazione di Unione degli Industriali della Provincia di
Pordenone, avrebbe assunto tutti i diritti, gli obblighi e le
posizioni giuridiche facenti capo all'associazione incorporata; ne'
avrebbe considerato che la Unindustria Pordenone non aveva mai
contestato la validita' della clausola contenuta nell'art. 8 dello
statuto CONFAPI, che prevede la efficacia del recesso dell'associato
alla scadenza del dodicesimo mese successivo alla comunicazione della
volonta' di recedere dal rapporto associativo. Del resto, rileva la
ricorrente, la liberta' del singolo associato di recedere
(eventualmente, anche con effetto immediato, in presenza di giusta
causa) deve armonizzarsi con la liberta' degli altri associati di
svolgere la loro attivita' nella organizzazione facendo affidamento
sulla relativa stabilita', anche finanziaria, assicurata dai
contributi associativi. Pertanto, ferma restando la
intrasmissibilita' del vincolo associativo, e la esclusione della
Unindustria Pordenone dal sistema confederale, sarebbe comunque
richiesto il versamento dei contributi che l'API Pordenone, si era
obbligata a corrispondere. Infine, in merito alla statuizione della
Corte territoriale sugli interessi legali, si lamenta, oltre al fatto
che essa sarebbe stata resa sulla base di deduzioni nuove e,
pertanto, inammissibili, la erroneita' dell'affermazione secondo la
quale, in difetto di prova circa il tempo previsto per l'adempimento,
gli interessi competerebbero dalla data della domanda di ingiunzione,
trattandosi di contribuzioni dall'importo certo, liquido ed
esigibile, con scadenza periodica prevista mensilmente, relative ai
mesi di settembre - ottobre - novembre - dicembre 1996.
11.1. -La censura e' infondata.
11.2. - Va premesso che, nella disciplina previgente alla riforma del
diritto societario di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 - che ha
introdotto l'art. 2505 bis cod. civ., a norma del quale la fusione
tra societa' non determina, nelle ipotesi di fusione per
incorporazione, l'estinzione della societa' incorporata, ne' crea un
nuovo soggetto di diritto nell'ipotesi di fusione paritaria, ma attua
l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle societa'
partecipanti alla fusione, risolvendosi in una vicenda meramente
evolutivo- modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva
la propria identita', pur in un nuovo assetto organizzativo (v. Cass.
SS.UU. ord. n 2637 del 2006) -, il fenomeno della fusione o
incorporazione di societa' realizza una successione universale,
corrispondente alla successione universale mortis causa, e postula la
sussistenza di un soggetto risultante o incorporante, con la
conseguente confusione dei rispettivi patrimoni delle societa'
preesistenti.
Peraltro, per quanto attiene alla specifica questione della
trasmissibilita' della qualita' di associato esistente in capo
all'ente incorporato, l'art. 24 cod. civ. esclude tale
trasmissibilita', salvo che la trasmissione sia consentita dallo
statuto o dall'atto costitutivo.
11.3. - Nella specie, la clausola contenuta nell'atto di fusione, e
richiamata dalla ricorrente, che prevedeva l'accollo degli obblighi
della associazione incorporata in capo alla Incorporante, attiene ai
rapporti interni tra le due associazioni tra le quali si e'
realizzata la fusione stessa, ma e' inidonea ad inficiare la
validita' del dettato statutario della CONPAPI, il quale, come gia'
chiarito, esclude la trasmissibilita' della qualita' di associato,
cui e' connesso l'obbligo del versamento dei contributi. Ne consegue
che in nessun caso Unindustria di Pordenone, associazione
incorporante l'API, estinta per effetto della fusione, poteva
considerarsi obbligata al versamento dei contributi per il 1997, cui
solo l'API sarebbe stata tenuta, ove il rapporto associativo fosse
proseguito, per l'intero arco temporale di quell'anno, e, comunque,
ove non fosse venuta meno per effetto della riferita fusione, fino al
mese di ottobre 1997, in virtu' del disposto dell'art. 8 del citato
statuto CONFAPI, che differisce la efficacia del recesso dalla
Confederazione, quanto alla perdita della qualita' di associato e
conseguente obbligo di versamento dei relativi contributi, alla
scadenza di dodici mesi dallo stesso (nella specie, comunicato con
lettera del 29 ottobre 1996).
11.4. - Quanto, infine, alla decorrenza degli interessi legali sulle
somme dovute, va anzitutto escluso il carattere di novita' e
conseguente inammissibilita' della relativa deduzione, per avere
l'appellante chiesto la condanna della CONFAPI agli interessi sulla
somma percepita a titolo di contributi ritenuti dall'appellante
stessa non dovuti. Correttamente motivata risulta, poi, la decisione
della Corte di merito nella parte in cui ha fissato due distinte date
di decorrenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di
contribuzione, in relazione ai due diversi importi in cui era
ripartito il credito della CONFAPI, quello corrispondente ai
contributi confederali dovuti per le rate gia' scadute alla data del
recesso - in relazione al quale gli interessi legali sono Stati fatti
decorrere dalla data della lettera con cui ne era stato chiesto il
pagamento - e quello concernente i ratei successivi, per il quale gli
interessi non potevano che essere riconosciuti a far tempo dalla
domanda, avuto riguardo alla incertezza circa le modalita' temporali
dell'adempimento, delle quali non era stata fornita dimostrazione.
12. - Resta assorbito dal rigetto dei motivi sopra illustrati il
quarto motivo del ricorso principale, concernente la violazione e
falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. e degli artt. 4, 5, 6
e 15 della Tariffa Forense di cui al D.M. 5 ottobre 1995, fondata
sulla necessita', che sarebbe conseguita alla riforma della sentenza
impugnata, di porre integralmente a carico della Unindustria di
Pordenone le spese del giudizio, anche per il precedente grado di
merito.
13. - Conclusivamente, va rigettato il primo motivo del ricorso
incidentale, assorbito il secondo. Vanno, parimenti, rigettati i
primi tre motivi del ricorso principale, assorbito il quarto.
In considerazione della complessita' delle questioni trattate,
attestata anche dalle differenti opzioni adottate dai diversi giudici
di merito chiamati ad esprimersi in ordine ad esse, si ritiene equo
disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente
giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il primo motivo del ricorso
incidentale, assorbito il secondo. Rigetta i primi tre motivi del
ricorso principale, assorbito il quarto. Dichiara compensate tra le
parti le spese del presente giudizio.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima
Civile, il 28 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2006