Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/02304 #SEZ 2 #NRG 2004/9382
#UDIENZA DEL 25/09/2007 #DEPOSITATO IL 31/01/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE p.C.
#AVV RICORRENTE Raccuglia Tommaso
#RESISTENTE Comune Di Napoli
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 25/09/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 9382/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.C., elettivamente domiciliata in ROMA VIA RUFFINI 2/A,
presso lo studio dell'avvocato RACCUGLIA TOMMASO, che la difende,
giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore; SERIT oggi
GESTLINE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 12381/03 del Giudice di pace di NAPOLI,
depositata il 25/02/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
25/09/07 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.12.02 P.C. proponeva
opposizione alla cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa
dalla SE.RI.T di Napoli, a seguito di tre verbali di infrazione al
C.d.S., accertate dai VV.U. di Napoli ((OMISSIS), (OMISSIS),
(OMISSIS)), asserendo di non aver ricevuto le relative
contestazioni ne' la notifica dei relativi verbali.
Il Comune impositore, costituitosi, depositava tre avvisi di
ricevimento di notifica a mezzo posta, recanti, il primo, la firma di
ricezione " A." e gli altri due la firma di ricezione " A.
A. portiere".
Il Giudice di pace di Napoli con sentenza n. 12381 - 03 rigettava
l'opposizione e compensava le spese di lite, rilevando che non
emergeva dagli atti l'illegittimita' della relativa pretesa
sanzionatoria, bensi' la legittimita' della stessa, sulla scorta
della documentazione prodotta dall'Amministrazione.
Per la cassazione della decisione ricorre la predetta P.
esponendo un solo motivo: violazione della L. n. 689 del 1981, art.
14, u.c., e L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 3, e art. 139 c.p.c.,
comma 3, deducendo che la notifica, effettuata nelle mani del
portiere e' affetta da nullita' "la' dove non risulti certificata la
previa, vana ricerca delle altre persone abilitate alla consegna in
assenza del destinatario".
Il ricorso e' fondato. Ben vero, la notifica al portiere e'
disciplinata dall'art. 139 c.p.c., per cio' che attiene alla
notificazione da effettuarsi a mani del destinatario, persona fisica,
e dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, per quanto riguarda la notifica a
mezzo posta.
L'art. 160 c.p.c., dispone che la notificazione e' nulla se non sono
osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere
consegnata la copia o se vi e' incertezza assoluta sulla persona a
cui e' fatta o sulla data.
La successione preferenziale delle persone alle quali, in virtu'
dell'art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, puo' essere consegnata in caso di
assenza del destinatario la copia dell'atto da notificare, e'
tassativa e da tale principio deriva la nullita' della notificazione
se nella relata di notifica non e' specificamente indicata la ragione
per la quale l'atto non e' stato consegnato al destinatario a mani
proprie o ad alcuna delle persone che nell'ordine tassativo precedono
quella che viene indicata come consegnataria nella relazione di
notifica.
La notificazione effettuata al portiere dello stabile del
destinatario e' nulla qualora l'ufficiale giudiziario si limiti a
dare atto della precaria assenza del destinatario senza certificare
l'avvenuta ricerca delle ulteriori persone abilitate a ricevere
l'atto salvo che le parole usate dall'incaricato alla notifica
lascino intendere il mancato rinvenimento nel luogo della notifica di
ogni altra persona abilitata a ricevere l'atto in luogo del
destinatario.
Tale principio ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimita' e' stato confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione
anche per la notificazione a mezzo di servizio postale (Cass. Sez.
Un. n, 1097/2000; Sez. Un. 6214/2005).
Orbene, nel caso in esame, il difetto di certificazione, nella relata
di notifica, delle dovute ricerche di altre persone abilitate a
ricevere l'atto, in assenza del destinatario, risulta evidente
dall'esame dei relativi avvisi di ricevimento, in quanto due di essi
recano la sola annotazione " A.A., portiere" e l'altra
solo " A.".
L'assenza dell'intimato esime dell'obbligo di statuizione sulle
spese.
P.Q.M.
accoglie il ricorso;nulla spese.
Cosi' deciso in Roma il 25 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2008