Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/23727 #SEZ 3 #NRG 2004/4549
#UDIENZA DEL 10/07/2008 #DEPOSITATO IL 16/09/2008
#MASSIMATA SI
#RICORRENTE b.R.
#AVV RICORRENTE b.R.
#RESISTENTE Comune Di Pozzuoli
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 10/07/08
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 4549/2004
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg. ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B.R., ESPOSITO SOC. COOP. A R.L. - in persona del suo
legale rappresentante pro-tempore E.G.G. -,
elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE
di CASSAZIONE, difesi dallo stesso ricorrente B.R. con
studio in 80078 - POZZUOLI (NA), giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI POZZUOLI, BANCA NAPOLI SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 11729/03 del Tribunale di NAPOLI, sezione
quinta bis, emessa il 21/11/03, depositata il 24/11/03, R.G.
31036/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/07/08 dal Presidente Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato Roberto BUONANNO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del
ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - B.R. e la societa' Cooperativa Esposito a r.l.
hanno chiesto la cassazione della sentenza 24.11.2003 pronunciata dal
tribunale di Napoli.
La sentenza non e' stata notificata agli attuali ricorrenti ed il
ricorso, da loro proposto con atti notificati tra il 3.2.2004 ed il
12.2.2004 e' stato depositato il 18.2.2004, a mezzo del servizio
postale.
Le parti contro cui e' stato rivolto - il Comune di Pozzuoli e la
societa' Banco di Napoli, poi societa' San Paolo Banco di Napoli -
non hanno notificato controricorso.
2. - La sentenza ha chiuso un giudizio di opposizione esecutiva.
L'opposizione e' stata rigettata.
In particolare, B.R. e la societa' Cooperativa
Esposito, con il ricorso in opposizione agli atti esecutivi
depositato il 26.11.2002, avevano chiesto l'annullamento della
ordinanza loro comunicata il 22.11.2002, pronunciata dal giudice
dell'esecuzione il 29.10.2002.
L'ordinanza era stata emessa nel processo di espropriazione forzata
di crediti presso terzi, iniziato dagli attuali ricorrenti contro il
Comune di Pozzuoli.
Il giudice dell'esecuzione - in seguito alla dichiarazione resa dal
terzo, il Banco di Napoli, in assenza del Comune di Pozzuoli non
comparso all'udienza ed in base a rilievo di ufficio ha dichiarato la
nullita' del pignoramento ai sensi del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.
77, art. 113, comma 2, come trasfuso nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, art. 159, ed ha conseguentemente dichiarato improcedibile
l'esecuzione ed estinto il processo.
Pronunciandosi sull'opposizione agli atti esecutivi proposta contro
questa ordinanza, il tribunale di Napoli ne ha condiviso
l'impostazione.
3. - La cassazione della sentenza e' chiesta in base ad undici
motivi.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. - Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 159 - dei modi della
cui applicazione si discute in questo giudizio - contiene, ai commi
da 1 a 4, le disposizioni che seguono:
1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei
conseguenti oneri previdenziali;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari
scadenti nel trimestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da
adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette
finalita'.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del
comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere.
Delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4, con la sentenza 18
giugno 2003 n. 211 e' stata dichiarata l'illegittimita'
costituzionale nella parte in cui non prevedono "che la
impignorabilita' delle somme destinate ai fini indicati al comma 2,
lett. a), b) e c), non operi qualora, dopo la adozione da parte
dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di preventiva
quantificazione degli importi delle somme destinate alle suddette
finalita' e la notificazione di essa al soggetto tesoriere dell'ente
locale, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati,
senza seguire l'ordine cronologico delle fatture cosi' come pervenute
per il pagamento o, se non e' prescritta fattura, delle deliberazioni
di impegno da parte dell'ente stesso".
1.2. - La decisione che il tribunale ha preso in applicazione della
norma richiamata e' stata motivata nel modo che segue, attraverso due
serie di passaggi argomentativi.
La prima si articola nelle seguenti proposizioni:
- la dichiarazione del terzo, nell'espropriazione presso terzi come
disciplinata dal codice di procedura, ha l'esclusiva funzione di
specificare le cose e somme di cui il debitore e' creditore verso il
terzo e, quando la dichiarazione del terzo manchi o sia contestata, a
tale funzione assolve il giudizio di accertamento dell'obbligo del
terzo;
- la questione se le cose o le somme per cui il terzo si e'
dichiarato debitore siano o no pignorabili esula da tale giudizio;
- nella disciplina del codice di procedura, spetta al debitore
sollevare la questione di impignorabilita', con l'opposizione
prevista dall'art. 615 cod. proc. civ., comma 2;
- quanto alle somme di pertinenza degli enti locali depositate presso
il tesoriere, la disciplina del codice trova deroga in quella dettata
dal D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, perche', secondo questa norma,
se quando il pignoramento e' eseguito non vi sono presso il tesoriere
somme disponibili per essere sottoposte ad espropriazione forzata, ma
solo somme legittimamente destinate, il pignoramento e' nullo e tale
nullita' puo' essere dichiarata di ufficio dal giudice
dell'esecuzione;
- la nullita' puo' essere accertata dal giudice dell'esecuzione ed ha
questo fine e' necessario e sufficiente che ne risulti, attraverso la
dichiarazione del tesoriere, il fatto costitutivo, rappresentato da
cio' che le somme presenti presso il tesoriere siano state vincolate,
da apposite delibere, ai fini previsti;
non lo puo' essere, pero', se risulti che il comune, nell'ordinare
pagamenti per fini diversi, non ha rispettato la condizione
risultante dalla disposizione di cui alla sentenza 211 del 2003 della
Corte costituzionale, cio' che ha il valore di un fatto risolutivo
dell'efficacia della delibera indicata dal comma 3.
La seconda serie di proposizioni ha avuto riguardo alla distribuzione
tra le parti dell'onere probatorio circa i fatti rilevanti.
Il tribunale ha osservato:
- se non risulti documentato il fatto costitutivo del vincolo di
impignorabilita' (avvenuta adozione della deliberazione semestrale di
quantificazione delle somme necessarie per gli scopi previsti, e sua
notificazione al tesoriere) il rilievo di ufficio della nullita' del
pignoramento sara' impedito "e di cio' fara' le spese l'ente
debitore, che avrebbe avuto l'onere di provare i fatti costitutivi
della fattispecie integrante il vincolo";
- in presenza di tale prova, se non risulti documentata la successiva
emissione di mandati di pagamento per fini diversi da quelli
vincolati, il giudice dell'esecuzione dovra' rilevare la nullita' del
pignoramento: da un lato, risulta il fatto costitutivo del vincolo,
dall'altro non risulta l'eventuale fatto, estintivo o modificativo,
dello stesso vincolo "e ne fara' quindi le spese il creditore
procedente, onerato di provare l'eventuale sussistenza di fatti
estintivi o modificativi di una fattispecie che risulta
perfezionata";
- infine, se siano documentati sia i fatti costitutivi del vincolo
che i fatti estintivi o modificativi d'esso (deliberazione semestrale
di quantificazione, successiva emissione di mandati per titoli
diversi da quelli vincolati), la carenza di documentazione in ordine
all'ulteriore fatto che impedisce l'integrazione della fattispecie
estintiva o modificativa (ovverosia la corrispondenza cronologica
dell'emissione dei mandati per titoli diversi da quelli vincolati
all'ordine di presentazione delle fatture per il pagamento, ovvero,
ove non sia prescritta fattura, all'ordine di deliberazione degli
impegni di spesa), tornera' a non essere possibile la dichiarazione
di nullita' del pignoramento "e ne fara' nuovamente le spese l'ente
debitore, onerato di dimostrare l'esistenza dei fatti impeditivi
dell'operativita' della fattispecie estintiva dell'impignorabilita'".
A conclusione di questo discorso il tribunale ha rigettato
l'opposizione, dopo aver constatato che i ricorrenti non avevano ne'
dedotto ne' documentato che il comune avesse emesso mandati di
pagamento per titoli diversi da quelli vincolati, in epoca successiva
alla delibera di quantificazione.
2.1. - Secondo i ricorrenti - che svolgono l'argomento nel sesto
motivo - la sentenza impugnata e' viziata da violazione di norme di
diritto per il fatto d'aver dato applicazione alla disposizione
contenuta nell'art. 159 c.p.c., comma 2, prima riprodotto, di cui
avrebbe dovuto essere invece sollevata questione di legittimita'
costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost., comma 1, e art. 24
Cost., comma 2, nella parte in cui stabilisce che la questione di
impignorabilita' delle somme destinate possa essere rilevata di
ufficio dal giudice, anziche' doverlo essere dall'ente locale
pignorato con opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod.
proc. civ., comma 2.
E cosi', si chiede nella sostanza che la Corte sollevi la questione
di legittimita' costituzionale, che torna ad essere riproposta sulla
base degli argomenti a suo tempo svolti dal pretore di Napoli sezione
distaccata di Pozzuoli nella ordinanza 22-25.11.1996 a proposito
della analoga disposizione dettata dal precedente D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 113, che ebbe ad originare la sentenza 20 marzo
1998 n. 69 della Corte costituzionale.
La questione - anche in seguito sollevata dal tribunale di Messina
con l'ordinanza 28 marzo 2002 - e' stata in quell'occasione
dichiarata manifestamente inammissibile: in quel giudizio ad opporre
l'impignorabilita' era stato infatti l'ente locale.
Nel caso in esame - in cui il Comune di Pozzuoli non e' comparso
nella udienza fissata per la dichiarazione del terzo - la questione
e' invece rilevante, perche' dalla dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della norma deriverebbe che il giudice dell'esecuzione
non avrebbe potuto rilevare di ufficio il limite della non
pignorabilita' delle somme destinate.
La questione e' pero' manifestamente infondata.
2.2. - Nell'esecuzione forzata, con il potere delle parti e degli
altri interessati, di proporre reclami (art. 630 c.p.c., comma 3) od
opposizioni al processo esecutivo (artt. 615 c.p.c., comma 2, artt.
616, 617 e 619 cod. proc. civ.), per provocare, su date questioni,
una decisione in sede di cognizione, che impedisce l'ulteriore corso
di quel processo, concorre il potere del giudice dell'esecuzione di
rilevare di ufficio impedimenti alla prosecuzione del processo e
dichiararne l'estinzione o l'improcedibilita'.
Casi paradigmatici sono quelli del processo esecutivo iniziato senza
che il diritto di cui e' chiesta la realizzazione coattiva sia
assistito da titolo esecutivo o la cui efficacia esecutiva sia venuta
meno; del processo esecutivo iniziato contro soggetto al quale si
pretenda di estendere l'efficacia esecutiva del titolo, contro quanto
consente l'art. 2909 cod. civ., in tema di limiti soggettivi della
cosa giudicata; di situazioni invalidanti non sanate (quali l'aver
per il creditore agito esecutivamente difensore non munito di
procura: Cass. 22 febbraio 2008 n. 4652; 3 aprile 1982 n. 2069); di
nullita' degli atti esecutivi non sanate e non sanabili perche'
impediscono che il processo esecutivo possa realizzare attraverso la
sua prosecuzione lo scopo suo proprio di trasferire coattivamente il
bene pignorato ed attraverso tale mezzo procurare il ricavato da
distribuire ai creditori (Cass. 29 settembre 1997 n. 9549; Sez. Un.
27 ottobre 1995 n. 1178).
Vicende, queste, in cui il giudice - di ufficio o su istanza di parte
interna al processo esecutivo - puo' e deve egli stesso accertare e
dichiarare l'impedimento a che il processo prosegua, con la
conseguenza che, se e' adottato un provvedimento in tal senso,
questo, come ogni provvedimento del giudice dell'esecuzione che non
sia di sola direzione del processo, sara' soggetto ad opposizione
agli atti esecutivi (Cass. 16 novembre 2005 n. 23084); mentre se il
provvedimento non e' adottato, spettera' alla parte interessata
reagire con il rimedio oppositivo appropriato alla fattispecie: con
la conseguenza che la medesima questione attingera' il livello della
decisione nella sede della cognizione per il mezzo di rimedi di tipo
diverso e ad iniziativa di parti diverse, nel primo caso del
creditore procedente, nel secondo della parte contro cui l'esecuzione
e' stata promossa.
Accanto alle vicende descritte - emerse nella pratica della
giurisprudenza e da tempo oggetto di riflessione e sistemazione
dottrinale - e' poi da collocare il fenomeno, per cui lo stesso tipo
di effetto, quello dell'inefficacia del pignoramento, cui consegue
l'estinzione del processo esecutivo, e' dal legislatore assoggettato
in determinati casi a rilievo di ufficio (art. 567 cod. proc. civ.,
comma 3) ed in altri a rilievo di parte (artt. 497 e 630 cod. proc.
civ., comma 1) e lo stesso vale per la estinzione del processo dovuto
a vicende di inattivita' delle parti, a rilievo di parte, nei casi
previsti dall'art. 630 c.p.c., ed a rilievo di ufficio nel caso di
cui all'art. 631 cod. pro. civ..
Infine, appunto nell'area dell'impignorabilita', cui appartiene il
caso in esame, la dottrina discute se non vi sia concorso tra
l'opposizione del debitore ed il rilievo di ufficio del giudice, e la
giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di rilevare come le
ragioni per cui la norma la prevede possono giustificare che il
giudice dell'esecuzione ne rilevi di ufficio l'operativita' nel caso
concreto (cosi' Cass. 11 giugno 1999 n. 5761, quanto ai limiti di
pignorabilita' posti dal D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 1, alla
esecuzione su pensioni di invalidita').
2.3. - Qui, non e' discussa in se' la legittimita' costituzionale di
limiti posti alla responsabilita' patrimoniale degli enti locali e
del resto la Corte costituzionale non ha essa stessa sollevato la
questione, quando e' stata richiesta di vagliare la legittimita'
costituzionale di questa disciplina sotto il profilo delle condizioni
sostanziali di rilevanza del limite, su cui e' invece intervenuta.
Ne e' in discussione il profilo di attuazione nel processo.
Ora, l'attribuzione al giudice, anziche' all'ente locale, del potere
di rilievo di ufficio della impignorabilita' e quindi del rispetto
delle sue condizioni di rilevanza, lungi dal tradursi in una
diminuzione della tutela del diritto del creditore costituisce
ulteriore garanzia della soddisfazione ordinata dei creditori che si
presentano nel tempo a chiedere soddisfazione sulle risorse
disponibili e quindi e' congruente con l'integrazione che alla
medesima disciplina e' stata apportata dalla Corte, quando nella sua
mancanza ha svelato il vizio di legittimita' costituzionale che la
norma presentava.
Il rilievo dell'impignorabilita', se affidato alla necessaria
iniziativa dell'ente locale, permetterebbe infatti all'ente di non
opporlo, cosi' consentendo di esaurire le risorse esistenti al
momento, senza destinarle a finalita' protette e senza rispettare
l'ordine di presentazione delle fatture o di ordinazione della spesa.
L'adozione da parte del legislatore della modalita' del rilievo di
ufficio dell'impedimento alla prosecuzione del processo, che si e'
dimostrata essere una delle tecniche ordinarie nel campo della
esecuzione forzata, mentre trova giustificazione razionale nella
disciplina sostanziale da applicare, non toglie invece alla parte
interessata alla soddisfazione del credito la possibilita' di
reagire, anche qui attraverso l'impiego della tecnica oppositiva
propria del processo esecutivo, provocando il controllo in sede di
cognizione del legittimo rapporto tra la propria pretesa ed il limite
della impignorabilita'.
Ne' la lesione del diritto di difesa puo' essere rinvenuta nel fatto,
che, in questo modo, una questione che - allora e non piu' oggi -
secondo la disciplina di diritto comune avrebbe costituito oggetto di
un giudizio di cognizione a doppio grado di merito, nella disciplina
speciale era diventata oggetto di un giudizio di cognizione ad unico
grado di merito.
La tutela costituzionale del diritto di difesa non impone infatti il
doppio grado di merito e si e' d'altro canto veduto come costituisca
fenomeno normale dell'esecuzione forzata, quello per cui, le volte
che l'impedimento al corso ulteriore del processo esecutivo e'
soggetto a rilievo di ufficio, il sindacato sulla legittimita' della
ordinanza del giudice dell'esecuzione sia attuato nelle forme
dell'opposizione agli atti.
Si puo' percio' concludere, nel senso, che il binomio rilievo di
ufficio - opposizione agli atti esecutivi, nella situazione data, non
comprime il diritto di difesa del creditore, munito di titolo
esecutivo, che ha inteso sottoporre a pignoramento disponibilita'
dell'ente locale, giacenti presso il tesoriere.
2.4. - Il sesto motivo non e' dunque fondato.
2.5. - Ne' lo e' l'ottavo motivo, con cui si ritorna sull'argomento
per cui, una volta volutasi configurare dal legislatore un'ipotesi d'
impignorabilita, avrebbe dovuto lasciarsi operare la disciplina
processuale dell'opposizione all'esecuzione per impignorabilita e non
configurare un'ipotesi di nullita' del pignoramento.
2.6. - Cio' comporta poi l'assorbimento di un capo del quarto motivo
oltre che del nono, dove si e' indicato come vizio di legittimita'
della sentenza il non avere il tribunale motivato il rifiuto di
sollevare davanti alla Corte costituzionale la questione di
legittimita' della normativa sin qui esaminata.
2.7. - Gli argomenti appena svolti valgono anche come confutazione
del quinto motivo di ricorso.
Qui la critica dei ricorrenti e' stata rivolta a segnalare la
contraddizione interna che avrebbe presentato il tipo di decisione
impugnata, per il fatto d'aver fatto discendere l'improcedibilita' ed
insieme l'estinzione del processo esecutivo dalla nullita' del
pignoramento, a sua volta dichiarata per il fatto d'avervi voluto il
creditore procedente assoggettare risorse, di cui non era riuscito a
provare la disponibilita' da parte del comune.
E si e' ancora rivolta a sostenere che, se di impignorabilita' si
tratta nella materia in discussione, l'appropriata disciplina del
fenomeno avrebbe dovuto essere quella dell'opposizione alla
esecuzione.
Se non che, una volta in ipotesi acquisita prima nel processo
esecutivo e poi in sede di opposizione agli atti esecutivi la prova
che nel momento in cui e' stato eseguito non esistevano presso il
tesoriere risorse disponibili ed in grado d'essere assegnate, il
pignoramento deve essere, secondo la norma, dichiarato nullo ed e'
questo l'oggetto proprio della decisione, di cui - al di la'
dell'improprieta' del termine "estinzione" usato per descriverlo -
costituisce effetto l'improcedibilita' del processo.
3.1. - Il primo, secondo, terzo e settimo motivo di ricorso ruotano
intorno ad un secondo nucleo problematico.
La questione che pongono e' quello della prova delle condizioni
sostanziali di rilevanza della impignorabilita'.
Le critiche mosse alla decisione ed alla ricostruzione accolta dal
tribunale se pure solo in parte sono fondate.
3.2. - E' necessario distinguere due momenti, quello del processo
esecutivo e quello del giudizio di cognizione, che si apre con la
opposizione agli atti esecutivi, che creditore procedente o debitore
possono proporre, impugnando l'uno l'ordinanza che dichiara nullo il
pignoramento, l'altro l'ordinanza che assegna le somme.
3.3.1. - I provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, come
osservano i ricorrenti nel loro primo motivo, non hanno attitudine al
giudicato.
Questo non esclude che il giudice dell'esecuzione in vista dei
provvedimenti che deve adottare per dare corso al processo od e'
richiesto di adottare a seguito di istanze delle parti nei casi
previsti dal codice di procedura possa e talora debba sentire le
altre parti e gli interessati e che, in vista degli stessi
provvedimenti, le parti che vi hanno interesse debbono non sono
allegare i fatti rilevanti, ma anche darne prova ed il giudice possa
servirsi di ausiliari per acquisire gli elementi di giudizio
necessari.
In questi termini ne' il contraddittorio (art. 485 cod. proc. civ.)
ne' l'istruzione probatoria possono considerarsi estranei
all'esercizio della giurisdizione esecutiva.
Per esemplificare, non potrebbe pensarsi ad una decisione di
riduzione del pignoramento (art. 496 cod. proc. civ.) adottata senza
avere sentito il creditore pignorante e gli intervenuti e senza avere
acquisito elementi di giudizio in ordine al valore dei beni pignorati
ed alla sufficienza gia' di alcuni soli di essi a soddisfare i
crediti vantati.
3.3.2. - La posizione del terzo nell'esecuzione per espropriazione di
crediti presso terzi e' quella di un ausiliare del giudice (Sez. Un.
18 dicembre 1987 n. 9407).
Il terzo da un lato con la notifica dell'atto di pignoramento e'
costituito custode delle risorse del debitore esistenti presso di lui
(art. 546 cod. proc. civ.), dall'altro deve dichiarare se, quali e
quante sono le risorse disponibili nel momento in cui si e' avuta la
notifica del pignoramento (art. 547 c.p.c., comma 1) e se sulle
stesse sono gia' caduti altri pignoramenti o sequestri (art. 547
c.p.c., comma 2).
Nella disciplina di diritto comune - come il tribunale di Napoli ha
esattamente osservato - la dichiarazione del terzo e, in sua vece, il
giudizio di accertamento del suo obbligo hanno come necessario, ma
anche esclusivo oggetto la questione se il terzo e' o no debitore di
cose o somme verso l'esecutato, mentre la diversa questione del se i
crediti siano o no pignorabili e' di norma oggetto del diverso
giudizio di opposizione configurato dall'art. 615 cod. proc. civ.,
comma 2, che spetta alla iniziativa dell'esecutato promuovere.
Nella disciplina dell'esecuzione forzata in confronto degli enti
locali, invece - come si e' visto al punto 2 - la questione della
impignorabilita' puo' essere rilevata di ufficio.
Ora, la disciplina speciale si presenta caratterizzata da un triplice
ordine di fattori: - solo presso il tesoriere possono essere
utilmente eseguiti pignoramenti delle risorse degli enti locali; - al
tesoriere deve essere notificata dall'ente la delibera che individua
le risorse da destinare alle finalita' protette; - e' attraverso il
tesoriere che avvengono i pagamenti dei crediti vantati verso l'ente,
sia di quelli riconducibili alle destinazioni protette sia degli
altri.
Se il giudice deve essere posto in grado di stabilire che le
disponibilita' esistenti presso il tesoriere non sopravanzano le
somme necessarie a coprire le passivita' corrispondenti alle
destinazioni protette, e' congruo alla struttura della disciplina
speciale ritenere che la funzione del terzo, di ausiliare del
giudice, comporti che debba riferire al giudice dell'esecuzione ogni
aspetto della situazione concreta se rilevante per la decisione.
Ma e' altresi' congruo a tale strutturazione della disciplina il
ritenere che la decisione del giudice dell'esecuzione non possa dover
essere adottata sulla sola base della dichiarazione resa dal terzo,
se contestazioni sono mosse dal creditore nel senso che la
dichiarazione debba trovare e non trovi invece corrispondenza in
documenti, che il tesoriere dovrebbe avere presso di se', ma che ha
mancato di produrre.
Le conclusioni che si debbono trarre da cio' che si e' venuto dicendo
sono le seguenti:
- non rileva che il debitore compaia o no nella udienza stabilita per
la dichiarazione del terzo e che vi sollevi o no questioni circa la
pignorabilita' delle somme esistenti presso il tesoriere);
- il tesoriere ha l'onere di dichiarare ogni fatto rilevante ai fini
dell'accertamento della pignorabilita' - riguardi la delibera di
destinazione delle somme agli impieghi protetti o gli altri pagamenti
- e, in presenza di contestazioni da parte del creditore, puo' essere
richiesto dal giudice di documentarli;
- e' sulla base di tale dichiarazione e della documentazione
presentata dal tesoriere e se del caso dal creditore procedente, che
il giudice dell'esecuzione riterra' esistenti le condizioni cui si
ricollega l'effetto di impignorabilita' e la conseguente nullita' del
pignoramento ovvero le riterra' non esistenti, facendo luogo alla
assegnazione delle somme pignorate.
Questi provvedimenti potranno innescare l'opposizione agli atti
esecutivi da parte, rispettivamente, del creditore procedente o del
debitore.
3.3.2.1. - Prima di passare ad esaminare la posizione delle parti nel
giudizio di opposizione, va messo in rilievo che la soluzione qui
accolta si distacca da quella che pur di recente questa Corte ha
fatto propria nella sentenza 11 gennaio 2007 n. 387.
Questa decisione ha infatti privilegiato l'impostazione, congruente
alla disciplina generale, fondata sulla distinzione tra dichiarazione
di esistenza, che per se' giustifica l'assegnazione, e vincolo di
destinazione, che invece, per acquisire rilevanza nel processo,
richiede l'opposizione del debitore.
Per altro verso, contro la conclusione accolta qui non stanno h altre
decisioni di questa Corte, in particolare le sentenze 29 aprile 2003
n. 6667 e 28 febbraio 1994 n. 9623, su cui i ricorrenti hanno
soffermato la loro attenzione, perche', in quei casi, si tratto' di
applicare la disciplina di diritto comune, non quella speciale.
In fine, la soluzione qui accolta coincide con quella fatta propria
dalla piu' recente sentenza 25 gennaio 2008 n. 1710. 3.3.3. -
Focalizzando ora l'attenzione sulla opposizione agli atti contro
l'ordinanza di nullita', proposta dal creditore, va notato che questi
potra' sia criticarla gia' alla stregua della stessa documentazione
prodotta dal tesoriere sia sostenere di questa l'incompletezza.
Emerge in questo punto il problema degli oneri di allegazione da
parte dell'opponente e della distribuzione dell'onere probatorio tra
le parti del giudizio, qui il creditore procedente e l'ente locale
debitore.
La natura oppositiva del rimedio convince di cio', che il creditore
procedente ha l'onere di allegare gli specifici fatti dai quali fa
discendere l'illegittimita' dell'ordinanza di annullamento e percio',
quando intende sostenere, come nel caso, che l'efficacia della
delibera di destinazione e' stata resa inoperante da successivi
pagamenti per debiti estranei eseguiti senza il rispetto del dovuto
ordine cronologico, deve allegare quali specifici pagamenti abbiano
determinato gli effetti da lui postulati.
Ma non appare condivisibile, quanto questa Corte ha in altra
occasione ritenuto, con la sentenza 6 giugno 2006 n. 13263, che
spetti al creditore provare il fatto allegato, anziche' all'ente
locale dare la prova del contrario.
Il principio della vicinanza della prova - cui questa sezione ha
fatto in epoca recente costante riferimento per regolare la
distribuzione dell'onere della prova (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2308;
9 novembre 2006 n. 23918; 20 febbraio 2006 n. 3651; 21 luglio 2003 n.
11316) - convince di cio', che spetta all'ente locale dimostrare che
in occasione dei diversi pagamenti cui il creditore ha fatto
riferimento l'ordine richiesto dal D.Lgs. n. 279 del 2000, art. 159,
non e' stato violato, ma rispettato.
E questo perche', diversamente dal privato, il comune e' nelle
migliori condizioni per farlo, con la documentazione in possesso suo
e del tesoriere circa i procedimenti d'erogazione della spesa.
3.3.4. - E' in questi limiti e sotto questo aspetto che la tesi
sostenuta dai ricorrenti nei motivi indicati all'inizio di questo
punto sono fondati.
Deve essere percio' rigettato il secondo motivo - con il quale si e'
inteso sostenere che l'impignorabilita' deve essere fatta valere dal
debitore e non puo' essere rilevata di ufficio nel processo
esecutivo, se l'ente locale debitore non compare.
Vanno accolti invece il primo, il terzo ed il settimo, per la parte
in cui hanno criticato la sentenza impugnata sul punto della
distribuzione dell'onere della prova.
4. - Restano da esaminare i motivi quarto, decimo ed undicesimo.
L'ultimo di questi motivi, posto in collegamento con gli elementi di
fatto richiamati nella parte espositiva del ricorso e con la denuncia
di difetto di motivazione che nel motivo e' contenuta a proposito
dell'aver i ricorrenti allegato gia' davanti al giudice
dell'esecuzione e poi in sede di opposizione che il comune aveva
emesso ordini di pagamento senza rispettare il dovuto ordine
cronologico presenta una sufficiente specificita', si' da consentire
l'accoglimento del motivo nella parte in cui denuncia al riguardo un
difetto di motivazione della sentenza, la' dove ha detto non dedotta
da parte dei ricorrenti la emissione di mandati di pagamento per
titoli diversi da quelli vincolati.
Per il resto ed in particolare in quanto si richiamano a
contestazioni svolte a proposito del contenuto delle stesse delibere
di destinazione delle somme giacenti presso il tesoriere i motivi non
sono autosufficienti e sono pertanto inammissibili.
5. - Il ricorso e' in conclusione accolto nei limiti a mano a mano
indicati.
La sentenza impugnata e' cassata e la causa e' rimessa al giudice di
rinvio, che e' designato nel tribunale di Napoli in diversa
composizione.
La cassazione e' pronunciata in base ai seguenti principi di diritto:
- "nel regime dell'espropriazione forzata di somme giacenti i presso
il tesoriere - quale risulta dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art.
159, e dalla sentenza della Corte costituzionale 18 giugno 2003 n.
211 - e' dovere del tesoriere, in quanto ausiliare del giudice,
dichiarare sia se esistono presso di lui somme di cui e' debitore
verso l'ente locale sia quale ne e' la condizione in rapporto alla
delibera comunale di destinazione a lui notificata ed ai pagamenti
successivi";
- "spetta al giudice dell'esecuzione, anche di ufficio e percio' in
caso di assenza dell'ente locale debitore, accertare, in base alla
documentazione depositata ed alle osservazioni fatte dal creditore
procedente, se il pignoramento sia nullo per essere caduto su somme
destinate in base alla delibera notificata al tesoriere, che non
abbia perso efficacia per essere stata seguita da pagamenti per
debiti estranei, su mandati non emessi nel rispetto del dovuto ordine
cronologico";
- "nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso contro
l'ordinanza di nullita' dal creditore procedente, il quale sostenga
essere il vincolo di destinazione divenuto inefficace, spetta
all'opponente allegare gli specifici pagamenti per debiti estranei
eseguiti successivamente alla delibera, mentre spetta all'ente locale
dare la prova che tali pagamenti sono stati eseguiti in base a
mandati emessi nel rispetto del dovuto ordine cronologico".
Il giudice di rinvio procedera' a nuovo esame del ricorso in
opposizione per la parte in cui l'ordinanza di annullamento del
pignoramento e' stata pronunciata per difetto di prova circa
l'emissione di mandati di pagamento a fini diversi non avvenuta nel
rispetto del dovuto ordine cronologico e, in relazione alla
indicazione contenuta nell'atto di opposizione che considerasse
specifica, riterra' provata o non provata l'allegazione degli
opponenti, secondo che il Comune di Pozzuoli non abbia o per converso
abbia dato la prova contraria.
Al giudice di rinvio e' rimesso di provvedere sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia la causa al tribunale di Napoli, in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2008