Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2008/04814 #SEZ 2 #NRG 2005/26160
#UDIENZA DEL 26/11/2007 #DEPOSITATO IL 25/02/2008
#MASSIMATA NO
#RICORRENTE a.E.
#AVV RICORRENTE Federico Claudio
#RESISTENTE Comune Di Roma
#AVV RESISTENTE Avenati Fabrizio
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 26/11/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 26160/2005
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni - Presidente -
Dott. MIGLIUCCI Emilio - rel. Consigliere -
Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
Dott. BERTUZZI Mario - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.E., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI
SCIPIONI 132, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO CLAUDIO, che la
difende unitamente all'avvocato SANSONI MAURIZIO, giusta delega a
margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso l'AVVOCATURA
COMUNALE, rappresentato e difeso dall'avvocato AVENATI FABRIZIO,
giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, quale concessionario esazione
tributi per la provincia di Roma;
- intimata -
avverso la sentenza n. 33544/05 del Giudice di pace di ROMA del
19.7.05, depositata il 26/07/05;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il
26/11/07 dal Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO ROSARIO GIOVANNI, che ha concluso per l'accoglimento del
ricorso per manifesta fondatezza, con ogni consequenziale statuizione
di legge.
RILEVATO IN FATTO
Che:
A.E. ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza del Giudice di Pace di Roma dep.il 26 luglio 2005, con cui
era stata rigettata l'opposizione a cartella esattoriale dalla
medesima proposta, relativa a contravvenzione per violazione del
codice della strada sul rilievo che era stato ritualmente notificato
il verbale di accertamento non impugnato nei termini di legge;
ha resistito il Comune di Roma;
attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha
inviato richiesta scritta di accoglimento del ricorso per manifesta
fondatezza;
la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non essendo tale
pronuncia preclusa dalla difforme richiesta del Procuratore Generale.
Al riguardo occorre considerare che in tema di giudizio di
cassazione, l'inammissibilita' della pronunzia in Camera di consiglio
e' ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le
ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., comma 1, ovvero che emergano
condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual
caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza. Ove, per
contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti
aspetti d'evidenza compatibili con l'immediata decisione, ben puo'
pronunziarsi l'inammissibilita', anche nel caso in cui le conclusioni
del P.G. siano state per la manifesta fondatezza (o infondatezza)
(Cass. 13748/20007).
Con l'opposizione la ricorrente aveva dedotto che il verbale di
contravvenzione allegato alla cartella esattoriale non le era stato
mai notificato e che di conseguenza era estinto, ai sensi dell'art.
201 C.d.S., l'obbligo di pagamento della sanzione.
Orbene, occorre considerare che avverso la cartella esattoriale
possono essere proposte sia l'opposizione alla sanzione, sia la
opposizione all'esecuzione - a seconda che si contesti l'esistenza
del credito o l'esistenza del titolo esecutivo - sia infine
l'opposizione agli atti esecutivi, quando si deducano vizi formali
della cartella:nell'ipotesi in cui il ricorrente deduca la nullita'
della notifica del verbale di contravvenzione o dell'ordinanza
ingiunzione e' ammesso il recupero delle ragioni di opposizione alla
sanzione amministrativa stradale attraverso il rimedio di cui alla
legge n. 689 del 1981, costituendo la notifica della cartella
esattoriale il primo atto in base al quale l'opponente e' venuto a
conoscenza della sanzione irrogata ?y (Cass. 5871/2007, 9180/2006).
Peraltro, qualora l'opponente deduca, come nella specie, il difetto
di notifica dei verbali di contravvenzione e/o la inosservanza del
termine di decadenza previsto dall'art. 201 C.d.S., o la prescrizione
del diritto a riscuotere la somma pretesa dall'amministrazione,
l'azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo
esecutivo o la estinzione del diritto per un fatto successivo alla
formazione del titolo esecutivo,deve essere qualificata come
opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.): pertanto, la sentenza
che l'ha decisa era impugnabile con l'appello e non con il ricorso
per cassazione.
Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione
delle spese relative alla presente fase,non avendo gli intimati
svolto attivita' difensiva l'intimato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008