Sentenze Civili della Corte di Cassazione
#ANNO/NUMERO 2007/19014 #SEZ U #NRG 2003/28436
#UDIENZA DEL 03/07/2007 #DEPOSITATO IL 11/09/2007
#MASSIMATA SI
#RICORRENTE c.T.
#AVV RICORRENTE Mobilia Fabrizio
#RESISTENTE I.n.p.d.a.p.
#AVV RESISTENTE
REPUBBLICA ITALIANA Ud. 03/07/07
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 28436/2003
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente Aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. MORELLI Mario Rosario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. TIRELLI Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.T., domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
MOBILIA FABRIZIO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.D.A.P.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 95/02 del Tribunale di BARCELLONA POZZO DI
GOTTO, depositata il 18/11/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
03/07/07 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato MOBILIA Fabrizio;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI
Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. C.T., gia' dipendente di un ente locale, proponeva
ricorso al Pretore di Messina per ottenere dall'INADEL l'adeguamento
dell'indennita' premio di fine servizio corrispostale in misura
incompleta dall'ente a seguito dell'errata applicazione del divieto,
previsto dal D.L. n. 12 del 1977, art. 2, convertito nella L. n. 91
del 1977, di riconoscere trattamenti retributivi piu' favorevoli, per
effetto della scala mobile, di quelli previsti dagli accordi
interconfederali del 1957 e del 1975.
L'INADEL resisteva alla domanda di cui chiedeva il rigetto.
Il Pretore, con sentenza n. 1624 del 1986, accoglieva parzialmente la
domanda della ricorrente e condannava l'ente previdenziale al
pagamento della somma di L. 9.217.040, oltre rivalutazione monetaria
e interessi legali, nonche' spese di lite.
Tale decisione veniva appellata dall'INADEL che contestava che
fossero dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali a
partire dall'entrata in vigore del sopravvenuto D.L. 31 agosto 1987
n. 359, conv. in L. 29 ottobre 1987 n. 440. Il giudizio proseguiva
quindi, in grado d'appello, solo limitatamente alla rivalutazione e
agli interessi monetari, ossia solo su una parte dell'originario
petitum, avendo l'Istituto prestato acquiescenza quanto alla sorte
del credito azionato dall'originaria ricorrente.
L'appello veniva accolto parzialmente dal Tribunale di Messina che,
con sentenza n. 130 del 1989, dichiarava non dovuta la rivalutazione
monetaria ai sensi del D.L. n. 359 del 1987, art. 23.
Proponeva ricorso per Cassazione la C. che contestava
l'applicazione retroattiva della norma sopra indicata sicche' il
giudizio proseguiva ulteriormente solo quanto alla debenza, o meno,
della rivalutazione monetaria.
Nelle more del giudizio di Cassazione sopravveniva la sentenza n. 85
del 1994 della Corte costituzionale che dichiarava l'illegittimita'
costituzionale del citato D.L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, comma
4, convertito in L. 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui
disponeva che le somme dovute a titolo di riliquidazione della
indennita' premio di servizio non davano luogo a rivalutazione
monetaria.
Proprio richiamando tale sopravvenuta pronuncia, questa Corte
accoglieva il ricorso della C. con sentenza n. 7765 del
1994, affermando che trovava piena applicazione per detto credito
previdenziale (divenuto esigibile prima dell'entrata in vigore della
L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6) la disciplina
dell'art. 442 c.p.c. (nel testo risultante dalla sentenza n. 156 del
1991 della Corte costituzionale); talche' il credito stesso deve
essere quindi rivalutato dal momento della sua maturazione. Quindi
cassava la sentenza d'appello con rinvio al Tribunale di Patti.
2. In sede di rinvio - si tratta del primo giudizio di rinvio avente
ad oggetto solo la debenza della rivalutazione monetaria - il
Tribunale di Patti con sentenza del 16 - 25 ottobre 1995 confermava
integralmente la sentenza del pretore di Messina che, nel riconoscere
la sorte del credito azionato dall'originaria ricorrente, aveva
condannato l'Istituto resistente al pagamento anche della
rivalutazione monetaria (in aggiunta alla sorte, agli interessi ed
alle spese di lite); compensava le spese del giudizio di legittimita'
e condannava l'INPDAP, subentrato all'INADEL ex D.Lgs. n. 479 del
1994, art. 4, al pagamento delle spese del giudizio di rinvio.
3. Questa pronuncia veniva impugnata con ricorso per Cassazione dalla
C. che lamentava la violazione dei minimi tariffari, la
mancata motivazione del rigetto delle richieste relative ai diritti
di procuratore e l'omessa pronuncia in ordine alla richiesta di
liquidazione delle spese del giudizio di appello davanti al Tribunale
di Messina. Da questo momento il giudizio proseguiva ulteriormente
solo per le spese di lite.
Con sentenza n. 616 del 22 gennaio 1999 questa Corte di Cassazione,
nuovamente investita in questo giudizio, accoglieva il ricorso sotto
un duplice profilo: per difetto di motivazione nella parte in cui il
Tribunale di Patti aveva disatteso la dettagliata nota delle spese di
giudizio e per omessa pronuncia nella parte in cui non aveva comunque
tenuto conto delle spese del giudizio d'appello che parimenti
avrebbero dovuto essere liquidate. Cassava quindi la sentenza del
Tribunale di Patti e rinviava la causa davanti al Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto.
4. Nel secondo giudizio di rinvio - avente ad oggetto solo l'esatta
determinazione delle spese di lite - l'INPDAP chiedeva la conferma
della liquidazione operata dal Tribunale di Patti e la compensazione
delle spese del nuovo giudizio di rinvio.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con la sentenza n. 95 del
2002, ha ritenuto: a) che il valore della causa, al fine della
liquidazione dei diritti di procuratore, fosse da determinarsi in
base non gia' al disputatimi, bensi' al decisum e su tale base ha
liquidato le spese di lite relative al primo giudizio di rinvio
svoltosi davanti al Tribunale di Patti ed avente ad oggetto la sola
rivalutazione monetaria sul credito azionato con l'originaria domanda
nell'entita' maturata dalla decorrenza prevista dalla sentenza del
medesimo Tribunale, rivalutazione che l'Istituto contestava essere
dovuta; b) ha invece ritenuto corrispondente a giustizia l'integrale
compensazione delle spese processuali del giudizio d'appello svoltosi
davanti al Tribunale di Messina in considerazione del fatto che la
causa era stata decisa sulla base dell'intervento della Corte
Costituzionale successivo alla pronuncia di primo grado; c) ha poi
escluso la spettanza dei diritti di procuratore per il successivo
giudizio di Cassazione e ha commisurato gli onorari a carico
dell'Istituto in relazione al valore della controversia rapportato al
decisum; d) con lo stesso criterio (quello del decisum) ha liquidato,
sempre a carico dell'Istituto, le spese del giudizio davanti a se',
avente ad oggetto solo le spese di lite.
5. Ricorre per Cassazione la C. con un unico motivo di
impugnazione.
L'INPDAP non ha svolto difesa alcuna.
Fissata la trattazione della causa, all'udienza del 31 gennaio 2006
la Sezione Lavoro di questa Corte ha emesso ordinanza di trasmissione
del ricorso al Primo Presidente per l'eventuale rimessione alle
Sezioni Unite su un rilevato contrasto di giurisprudenza in ordine ai
criteri di determinazione del valore della controversia al fine
dell'esatta applicazione delle tariffe forensi.
La causa e' quindi stata nuovamente fissata innanzi a questa Corte a
Sezioni Unite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione
degli artt. 10 e 14 c.p.c. e dei criteri per la determinazione del
valore della controversia ai fini della liquidazione delle spese
processuali, dolendosi altresi' della violazione dell'art. 91 c.p.c.
e L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24, nonche' del decreto del
Ministro della giustizia del 5 ottobre 1994 n. 585, recante
l'approvazione della delib. Consiglio Nazionale Forense del 12 giugno
1993, che stabiliva i criteri per la determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennita' spettanti ad avvocati e procuratori
legali per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e
stragiudiziali.
In sostanza la C. lamenta che la determinazione del valore
della causa sia stata di volta in volta effettuata in ragione della
sola parte della domanda contestata in quel grado del giudizio o
della somma concretamente attribuita alla parte vittoriosa in quel
grado; ed afferma che tale criterio e' in contrasto in particolare
con quanto prescritto dall'art. 14 c.p.c. secondo cui il valore delle
cause relative a somme di denaro si determina in base alla somma
indicata o al valore dichiarato dall'attore al momento iniziale della
lite senza che esso possa subire riduzioni per la successiva
delimitazione della materia del contendere.
La censura riguarda esclusivamente le spese relative al primo
giudizio di rinvio, avente ad oggetto la debenza della rivalutazione
monetaria sul credito originariamente azionato, nonche' al successivo
giudizio di Cassazione ed al secondo giudizio di rinvio, aventi
entrambi ad oggetto la sola determinazione delle spese di lite.
2. Il ricorso e' infondato.
2.1. Nella citata ordinanza pronunciata all'udienza del 31 gennaio
2006 la Sezione Lavoro di questa Corte ha rilevato che la questione
centrale posta dal ricorso riguarda la liquidazione delle spese in
una causa iniziata dalla ricorrente, gia' dipendente di un ente
locale, nei confronti dell'INADEL, cui poi e' subentrato l'INPDAP ex
D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, art. 4, per il pagamento della maggior
somma richiesta a titolo di indennita' premio di fine servizio e
proseguita - dopo che sulla sorte e sugli interessi si era formato il
giudicato favorevole alla ricorrente stessa - in ordine alla debenza
della rivalutazione monetaria e successivamente alle sole spese di
lite. Tale questione puo' quindi essere ricondotta al tema della
liquidazione delle spese di giudizio a carico della parte soccombente
secondo il criterio del decisum ovvero quello del disputatum.
In particolare l'ordinanza suddetta fa riferimento al contrasto di
giurisprudenza insorto quanto ai criteri di liquidazione delle spese
di lite nel giudizio proseguito solo per la loro quantificazione nei
gradi precedenti, essendosi talora considerato l'autonomo valore
della lite residuata (Cass. n. 19839 del 2004), talaltra il valore
iniziale (Cass. n. 15874 del 2004) oppure, talaltra ancora, il primo
scaglione in ogni caso (Cass. nn. 9359 del 2005, 20273 del 2004).
L'ordinanza quindi pone essenzialmente due questioni riguardanti
rispettivamente la determinazione del valore di una controversia in
base al disputatum o al decisum ed i criteri di liquidazione delle
spese processuali di un giudizio proseguito per la sola liquidazione
delle spese relative alle precedenti fasi.
2.2. Ancorche' nella specie la vicenda processuale sia complessa
perche', oltre al giudizio di primo grado, ci sono gia' stati un
giudizio d'appello, due giudizi di Cassazione e due giudizi di
rinvio, il motivo di ricorso e' pero' unico e riguarda l'esatta
determinazione del rimborso delle spese di lite a carico
dell'Istituto soccombente relativamente (non gia' all'intero
processo, bensi') a tre distinte fasi del giudizio: la ricorrente si
duole solo del fatto che il secondo giudice di rinvio (Tribunale di
Barcellona P.G.) abbia erroneamente quantificato: a) le spese di lite
relative al primo giudizio di rinvio innanzi al Tribunale Palmi che
aveva per il resto confermato integralmente la sentenza del giudice
di primo grado - pretore di Messina - di accoglimento parziale della
domanda; b) le spese del successivo giudizio di legittimita' che ha
riguardato unicamente la questione delle spese di lite; c) le spese
del giudizio innanzi al medesimo Tribunale, quale secondo giudice di
rinvio, innanzi al quale la causa e' parimenti proseguita solo per le
spese di lite.
L'impugnata sentenza ha poi compensato le spese del giudizio
d'appello, ma di cio' la ricorrente non si duole; ne' si duole del
fatto che la medesima sentenza, che nel resto ha tenuto ferma la
precedente sentenza del Tribunale di Patti, non abbia reso
un'espressa pronuncia quanto alle spese di lite del primo giudizio di
Cassazione che erano state parimenti compensate tra le parti dal
Tribunale di Patti.
Secondo la prospettazione difensiva della ricorrente il secondo
giudice di rinvio, la cui sentenza e' attualmente impugnata per
Cassazione, avrebbe errato - nella sua triplice liquidazione delle
spese (primo giudizio di rinvio, successivo giudizio di Cassazione,
secondo giudizio di rinvio) - nel considerare il criterio del decisum
in luogo di quello - asseritamente corretto - del disputatum.
La difesa della ricorrente ed in vero anche l'impugnata sentenza non
considerano invece che - come emerge dalla menzionata ordinanza della
Sezione Lavoro - in giurisprudenza si e' affermato anche il criterio
di determinazione delle spese di lite con riferimento al primo
scaglione delle tabelle professionali allorche' la controversia
prosegua, come nella specie, solo per l'esatta determinazione delle
spese stesse.
3. Giova preliminarmente premettere - al fine di ricostruire il
quadro normativo di riferimento e di verificare l'ammissibilita'
della censura sotto il profilo della violazione di legge - che la L.
7 novembre 1957, n. 1051, articolo unico (Determinazione degli
onorari, dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e
procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile) ha previsto
che i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e
delle indennita' spettanti agli avvocati e ai procuratori per
prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio
nazionale forense con le modalita' contemplate dalla L. 3 agosto
1949, n. 536, art. 1, e relative agli onorari e alle indennita' in
materia penale e stragiudiziale. Disposizione questa che prescrive
che i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita'
dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e
stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del
Consiglio Nazionale Forense, approvata dal Ministro di Grazia e
Giustizia.
E' stata cosi' parificata la regolamentazione delle tariffe forensi
nella materia civile e di quelle nella materia penale adottando per
entrambe il criterio della ricezione della disciplina interna
prodotta dal Consiglio Nazionale Forense.
In precedenza un analogo sistema previsto in generale per le tariffe
forensi, consistente nell'approvazione del Ministro di Grazia e
Giustizia delle determinazioni dell'associazione categoriale (R.D.L.
27 novembre 1933, n. 1578, art. 57, recante l'Ordinamento delle
professioni di avvocato e di procuratore), era stata derogata, quanto
alle tariffe civili, dalla L. 13 giugno 1942, n. 794 (sugli onorari
di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia
civile), invocata dalla difesa della ricorrente, che in apposite
tabelle fissava - ex lege e quindi direttamente con atto di
normazione primaria - gli onorari dovuti e ne regolamentava la
disciplina ponendo tra l'altro, all'art. 9, i criteri per la
"determinazione del valore delle cause", che e' il profilo che
interessa in questo giudizio, nonche', all'art. 24, l'inderogabilita'
di onorari e diritti stabiliti per le prestazioni dei procuratori e
degli onorari minimi stabiliti per le prestazioni degli avvocati.
Il citato R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 57 e' stato dapprima
espressamente sostituito dal D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170,
art. 3, con il richiamo recettizio - quanto agli onorari e alle
indennita' dovute agli avvocati ed ai procuratori in materia penale e
stragiudiziale - della delibera del Consiglio dell'ordine degli
avvocati e dei procuratori, approvata dal Ministro di Grazia e
Giustizia, e poi modificato implicitamente dalla citata L. 3 agosto
1949, n. 536, art. 1, nei termini sopra indicati.
Invece per le tariffe civili il sistema della L. n. 894 del 1942
vedeva dapprima, nell'immediato dopoguerra, una regolamentazione
provvisoria e contingente con la previsione di meri aumenti ex lege
degli importi delle tabelle (del 70% ex D.Lgs.Lgt. 20 luglio 1944, n.
276, e del 200% ex citato, D.Lgs.Lgt. 22 febbraio 1946, n. 170, art.
1); poi interveniva la modifica della cit. L. n. 894 del 1942 ad
opera della L. 19 dicembre 1949, n. 957, che stabiliva nuove tabelle
per gli onorari d'avvocato e per gli onorari e diritti di
procuratore; e da ultimo e' stata prevista l'uniformazione al sistema
delle tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale secondo
quanto previsto dalla citata L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico.
4. In attuazione di tale ultima legge e' stato emanato il D.M. 28
febbraio 1958 dal Ministro di Grazia e la Giustizia di approvazione
della deliberazione in data 15 febbraio 1958 del Consiglio nazionale
forense, che stabiliva i criteri per la determinazione degli onorari,
dei diritti e delle indennita' spettanti agli avvocati e ai
procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile.
Successivi analoghi decreti ministeriali hanno provveduto
all'approvazione di ulteriori deliberazioni del Consiglio nazionale
forense: D.M. 28 novembre 1960, D.M. 2 aprile 1965, D.M. 15 ottobre
1966, D.M. 30 maggio 1969, D.M. 25 maggio 1973, D.M. 23 dicembre
1976, D.M. 26 settembre 1979, D.M. 22 giugno 1982, D.M. 31 ottobre
1985, D.M. 24 novembre 1990, n. 392, D.M. 14 febbraio 1992 n. 238,
D.M. 5 ottobre 1994 n. 585 e, da ultimo, D.M. 8 aprile 2004 n. 127.
Di questi decreti ministeriali quelli emessi dopo la L. 23 agosto
1988 n. 400, che all'art. 17 disciplina i regolamenti governativi e
ministeriali, recano anche l'espressa qualificazione come regolamenti
ministeriali. Si tratta quindi di una normativa subprimaria adottata
con la tecnica del rinvio materiale recettizio: il decreto
ministeriale si riempie di contenuto recependo una specifica delib.
Consiglio Nazionale Forense, cosi' facendola propria ed elevandola al
rango di normativa regolamentare.
Peraltro, gia' prima della cit. L. n. 400 del 1988, si era
riconosciuto che, pur in mancanza di un'espressa previsione in
Costituzione, "una legge o un atto avente la stessa efficacia della
legge formale possa attribuire ad un ministro ... la potesta' di
emanare norme regolamentari" (C. cost. n. 79 del 1970); l'idoneita'
di questa delega di normazione subprimaria e' stata confermata
successivamente dalla citata L. n. 400 del 1988, art. 17, che prevede
la possibilita' di emanare regolamenti ministeriali ove al Ministro
la legge "espressamente conferisca tale potere" (cfr. C. Cost. n. 165
del 1989).
Nella fattispecie la citata L. 7 novembre 1957, n. 1051, art. unico,
con il rinvio alla L. 3 agosto 1949, n. 536, art. 1, prevede questo
potere di ricezione delle delib. Consiglio Nazionale Forense seppur
nella forma dell'approvazione ministeriale di un atto che certamente
non ha ex se valenza normativa generale, qual e' la delib. Consiglio
Nazionale Forense. Dopo la L. n. 400 del 1988 il Decreto Ministeriale
di approvazione della tariffa forense ha assunto - come ricordato -
la denominazione, per espressa autoqualificazione, di "regolamento".
La tecnica del rinvio materiale recettizio si e' poi affinata perche'
dall'"approvazione" della delib. Consiglio Nazionale Forense,
allegata al Decreto Ministeriale (fino al D.M. 5 ottobre 1994, n.
585), si e' passati da ultimo (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) alla
riproduzione nel Decreto Ministeriale, in allegato, del contenuto
della delibera senza piu' fare menzione di "approvazione" alcuna.
Quindi per questa via la disciplina della tariffa forense in materia
civile, penale e stragiudiziale adottata dal Consiglio nazionale
forense assume valore di normativa non gia' primaria, bensi'
subprimaria e segnatamente regolamentare; cfr. C. cost. n. 339 del
1993 che, con riferimento al cit. D.M. 24 novembre 1990, n. 392, ha
affermato che si tratta di "un atto evidentemente privo di forza di
legge", ossia non riconducibile alla normazione primaria; altresi' C.
Cost. n. 20 del 1960, con riferimento proprio alla L. n. 1051 del
1957 cit., ha parlato di "potesta' regolamentare" da quest'ultima
conferita; conf. C. Cost. n. 163 del 1971 e, quanto alla
giurisprudenza di questa Corte, Cass., sez. 2^, 28 novembre 1987, n.
8865, che espressamente considera di natura regolamentare il D.M. 22
giugno 1982, cit., in ragione della "competenza conferitagli dalla n.
1051 del 1957". In particolare poi C. Cost. n. 180 del 1983 ha
dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimita'
costituzionale, tra l'altro, della citata L. 7 novembre 1957, n.
1051, articolo unico, nella parte in cui ha demandato al Consiglio
nazionale forense la determinazione delle tariffe professionali, con
la potesta' di stabilire i massimi e i minimi entro i quali
l'autorita' giudiziaria deve contenere la liquidazione delle spese di
lite a carico della parte soccombente. Parimenti, sul diverso piano
dei vincoli comunitari, la Corte di giustizia C.E. (C. giust, 19
febbraio 2002, c-35/99 e c-309/99; e piu' recentemente C. giust., 5
dicembre 2006, c-94/04 e c-202/04) ha affermato che gli artt. 5 e 85
del Trattato C.E. (divenuti, in seguito a modifica, artt. 10 e 81)
non ostano all'adozione, da parte di uno Stato membro, di una
normativa anche regolamentare che approvi, sulla base di un progetto
stabilito da un ordine professionale forense, una tariffa che fissa
dei minimi e dei massimi per gli onorari dei membri dell'ordine,
qualora tale misura statale sia adottata nell'ambito di un
procedimento come quello previsto dal R.D.L. 27 novembre 1933, n.
1578 e successive modifiche.
In conclusione, per quanto riguardo questo aspetto preliminare della
tematica in esame, puo' affermarsi che questa Corte, nell'esercizio
del suo sindacato di legittimita' e della sua ordinaria funzione di
nomofilachia, puo' verificare, in quanto trattasi di normativa
subprimaria regolamentare, l'esatta interpretazione della disciplina
posta dalla delib. del Consiglio nazionale forense recepita con
Decreto Ministeriale - vuoi quando "approvata" (D.M. 5 ottobre 1994,
n. 585), vuoi, a maggior ragione, quando direttamente riprodotta
(D.M. 8 aprile 2004, n. 127) - sotto il profilo della violazione di
legge, in cui si iscrive l'unico motivo del ricorso.
5. Venendo al merito della questione posta con il motivo di ricorso,
deve considerarsi che l'art. 91 c.p.c. prevede che il giudice, con la
sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte
soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne
liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa; criterio
questo che e' mitigato dalla previsione, contenuta nell'art. 92
c.p.c., comma 1, che stabilisce che il giudice, nel pronunciare la
condanna di cui all'articolo precedente, puo' escludere la
ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le
ritiene eccessive o superflue.
Inoltre - prevede medesimo art. 92 c.p.c., comma 2 - se vi e'
soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi il giudice
puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti;
motivi questi che devono ora essere esplicitamente indicati nella
motivazione secondo la novella della L. 28 dicembre 2005, n. 263,
art. 2, comma 1, lett. a).
Il codice di rito si limita quindi - come principio generale - a
prevedere il diritto della parte vittoriosa al rimborso delle spese
da essa sostenute e contempla alcuni correttivi all'integrale
rimborso delle stesse.
Una disciplina piu' dettagliata era contenuta nella citata L. 13
giugno 1942, n. 794, art. 3, che prevedeva che gli onorari a carico
della parte soccombente erano liquidati tenendo conto della natura e
del valore della controversia, del numero e dell'importanza delle
questioni trattate, del grado dell'autorita' adita, con speciale
riguardo all'attivita' dall'avvocato personalmente svolta davanti al
giudice.
Questa stessa disciplina, ma di diverso rango nel sistema delle fonti
come si e' appena detto, e' stata poi posta dai citati decreti
ministeriali e segnatamente dall'art. 5, comma 1, della Tariffa per
le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e
tributaria, contenuta nella delib. Consiglio Nazionale Forense del 12
giugno 1993, approvata con il citato D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 del
Ministro di grazia e giustizia (d'ora in poi "Tariffa civile" tout
court), che - considerata l'epoca dei giudizi ai quali si riferiscono
le spese di lite in questione (il primo giudizio di rinvio si e'
concluso con sentenza del 16 ottobre 1995; la sentenza del successivo
giudizio di Cassazione e' del 22 gennaio 1999; il secondo giudizio di
rinvio si e' concluso con sentenza del 24 ottobre 2002) - e' quello
applicabile nella fattispecie; ma - puo' subito aggiungersi - la
disciplina successivamente posta dalla delib. Consiglio Nazionale
Forense del 20 settembre 2002, recepita nel D.M. 8 aprile 2004 n.
127, cit., e' analoga.
Infatti tale disposizione (citato art. 5, comma 1), rubricata
"criteri generali per la liquidazione", prevede parimenti che "nella
liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere
tenuto conto della natura e del valore della controversia,
dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado
dell'autorita' adita, con speciale riguardo all'attivita' svolta
dall'avvocato davanti al giudice".
Quindi, le spese sostenute dalla parte vittoriosa - che possono
essere superiori a quelle rimborsabili come risulta peraltro dallo
stesso art. 5, commi 2 e 3, della Tariffa civile, che per le cause di
particolare importanza prevede un incremento fino al doppio degli
onorari a carico della parte soccombente e, per le cause di
straordinaria importanza, fino al quadruplo quanto agli onorari
dovuti dal cliente - sono liquidate sulla base di plurimi criteri
(i.e.: natura della controversia, importanza e numero delle questioni
trattate, grado dell'autorita' adita), tra i quali concorre quello
del "valore della controversia", che pero' ha una rilevanza
particolare perche' il regime dell'inderogabilita' dei minimi
tariffari - previsto a livello di normazione primaria dalla L. 13
giugno 1942, n. 794, art. 24, e ribadito a livello di normazione
subprimaria regolamentare dall'art. 4 della Tariffa civile - fa
riferimento alle tabelle e quindi specificamente proprio al criterio
del "valore della controversia". Rilevanza questa che permane anche
dopo il recente intervento del legislatore (D.L. 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 2006, n. 248)
che ha previsto (all'art. 2, comma 1) l'abrogazione delle
disposizioni legislative e regolamentari che, con riferimento alle
attivita' libero professionali e intellettuali, stabiliscono
l'obbligatorieta' di tariffe fisse o minime; infatti il secondo comma
del medesimo art. 2 stabilisce che il giudice provvede alla
liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in
caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base
della tariffa professionale, sicche', al fine del regime del rimborso
delle spese di lite a carico della parte soccombente, rimane il
limite degli onorari minimi fin quando la tariffa professionale
continuera' a prevederli, ancorche' non piu' con carattere di
inderogabilita'.
Questa valutazione complessiva sulla base di plurimi parametri
concorrenti comporta un'ampia discrezionalita' del giudice
nell'applicazione bilanciata di tutti tali criteri (questa Corte -
Cass., sez. 2^, 28 novembre 1987, n. 8865 - ha rimarcato infatti che
il convincimento espresso dal giudice di merito circa l'importanza ed
il valore delle cause trattate dal professionista, il pregio
dell'opera da lui svolta, i risultati ed i vantaggi conseguiti dal
cliente, ai fini della determinazione dell'onorario, si sottrae al
sindacato di legittimita', quando la motivazione sia immune da vizi
logici o giuridici); discrezionalita' che pero' trova un limite nel
rispetto degli onorari minimi della tariffa professionale (dapprima
ex L. n. 794 del 1942, art. 24 e art. 4 della Tariffa civile, cit; e
poi ex citato D.L. n. 223 del 2006, art. 2, comma 2). Essendo questi
onorari minimi fissati nelle tabelle della Tariffa civile secondo
coefficienti di parametrazione stabiliti in ragione del "valore"
della causa, si ha che - laddove si alleghi (cosi' come nel presente
giudizio) il superamento del limite degli onorari minimi che sono
fissati appunto in relazione al "valore" della causa - diventa
rilevante e decisiva la nozione di "valore della controversia" quale
prevista dall'art. 6 della Tariffa civile.
6. Quanto specificamente alla determinazione del "valore della
controversia" il cit. art. 6 della Tariffa civile prevede che nella
liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della
causa e' determinato a norma del codice di procedura civile, avendo
riguardo in particolare nei giudizi per pagamento di somme o
liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice
piuttosto che a quella domandata.
Ed e' sul "valore della controversia" che si appunta il contrasto di
giurisprudenza, denunciato con la menzionata ordinanza della Sezione
Lavoro di questa Corte, che segnatamente riguarda la fattispecie,
qual e' quella oggetto del giudizio in esame, di una controversia
civile che dopo il primo grado e' continuata solo per una parte della
domanda (nella specie, la rivalutazione monetaria, oggetto del primo
giudizio di rinvio innanzi al Tribunale di Palmi) e poi e' proseguita
ulteriormente soltanto per l'esatta determinazione delle spese di
lite (oggetto, nella specie, del successivo giudizio di Cassazione e
del secondo giudizio di rinvio innanzi al Tribunale di Barcellona
P.G.).
La questione che si pone, in riferimento a tale fattispecie, ha un
duplice profilo.
Ci si chiede innanzi tutto se, al fine dell'individuazione dello
scaglione tariffario per la liquidazione delle spese processuali in
caso di riduzione della domanda in un grado del giudizio, occorra
fare riferimento al decisum, ossia alla somma attribuita in concreto
alla parte vittoriosa (Cass. nn. 20273/2004, 20274/2004 e 4966/2005);
oppure debba considerarsi il disputatimi, ossia l'oggetto della
domanda al momento iniziale della lite, atteso che non rilevano, a
tal fine, successive, eventuali riduzioni della domanda (Cass. n.
15874/2004, 7691/2001, 2638/97 e 2518/81).
Il secondo profilo riguarda l'individuazione dello scaglione della
tariffa cui fare riferimento per la liquidazione delle spese
processuali relative alla fase del giudizio proseguito solo in merito
alle spese della fase pregressa, atteso che nella giurisprudenza di
questa Corte si e' ritenuto che il valore della causa e' quello dello
scaglione minimo (Cass. nn. 20273/2004, 20274/2004, 9359/2005);
ovvero che esso coincide con la liquidazione stessa delle spese
(Cass. nn. n. 15874/2004, 19839/2004, 4966/2005).
Di questo contrasto di giurisprudenza - che per una singolare
evenienza ha riguardato in buona parte vicende processuali del tutto
analoghe a quella oggetto del presente giudizio - occorre ora dire
esaminando distintamente i due indicati profili tematici.
7. Quanto alla prima questione, Cass., Sez. Lav., 8 marzo 2005, n.
4966, nel confutare la tesi del ricorrente, riproposta ora anche
nell'unico motivo del ricorso in esame, secondo cui che il valore
della causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti
all'avvocato nei confronti del cliente, si determina avendo riguardo
all'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale della
lite, senza che esso possa subire riduzioni per la successiva
delimitazione della materia del contendere ad alcuna soltanto delle
questioni proposte, ha affermato che l'art. 6 della Tariffa civile,
nel disporre che, nella liquidazione degli onorari a carico del
soccombente, il valore della causa e' determinato a norma del codice
di procedura civile, avendo riguardo, nei giudizi per pagamento di
somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte
vincitrice piuttosto che a quella domandata, va interpretato nel
senso che, in caso di accoglimento totale della domanda in un grado
del giudizio e di impugnazione del convenuto limitatamente ad una
parte della somma attribuita, con conseguente passaggio in giudicato
della condanna in relazione alla somma non contestata, impone di
rapportare il valore degli ulteriori gradi di giudizio alla sola
somma ancora in contestazione, risultando illogico, oltre che iniquo,
equiparare, nella determinazione dei diritti e degli onorari a carico
del soccombente, la posizione del convenuto che abbia impugnato la
condanna all'intera somma a quella di colui che si sia limitato a
contestare solo una parte della somma cui sia stato condannato (la
fattispecie, in quel giudizio, era del tutto identica a quella
oggetto del presente giudizio: anche in quel caso il Tribunale,
pronunciandosi in sede di secondo giudizio di rinvio, aveva
confermato la sentenza di altro Tribunale, quale primo giudice di
rinvio, confermativa a sua volta di quella del pretore di parziale
accoglimento della domanda di un ex-dipendente locale al ricalcolo
dell'indennita' premio di fine servizio con rivalutazione monetaria
ed interessi).
In senso conforme si era gia' espressa la medesima Sezione Lavoro di
questa Corte con due pronunce (Cass. 14 ottobre 2004, n. 20273, e
id., n. 20274, rese in altre fattispecie del tutto identiche a quella
in esame) in cui si e' affermato che l'accoglimento parziale della
domanda in un grado del giudizio, con autorita' di giudicato, impone
di limitare alla parte ulteriore della domanda stessa - che venga
accolta nel grado successivo - il valore della causa ai fini della
individuazione dello scaglione (art. 6, comma 1, della Tariffa
civile) per la liquidazione di onorari e diritti relativi allo stesso
grado.
In altro analogo giudizio questa Corte (Cass., Sez. Lav., 14 agosto
2004, n. 15874) ha parimenti rigettato il ricorso affermando che ai
fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte
soccombente, il riferimento contenuto nell'art. 6 della Tariffa
civile, per la determinazione del valore della causa, alla somma in
concreto attribuita alla parte vincitrice, anziche' a quella
domandata - in deroga al principio della determinazione dei valore in
base alla domanda - riguarda l'ipotesi in cui detta parte abbia
maggiorato con la domanda il credito poi riconosciuto come
effettivamente spettante.
8. Questo orientamento giurisprudenziale - in realta' non contrastato
da quello di cui si dira' infra sub 9 (mentre per l'effettivo
contrasto di giurisprudenza v. infra sub 10 ss.) - va confermato e
ribadito.
8.1. Il comma 1 dell'art. 6 della Tariffa civile per la
determinazione del valore della controversia richiama le norme del
codice di procedura civile e quindi l'art. 10 c.p.c., ss., che, ai
fini della competenza per valore, offrono vari criteri per
determinare tale parametro con riferimento alla domanda e quindi al
momento in cui la lite e' promossa (in cui si fissa il "disputatum").
In particolare deve considerarsi richiamato anche l'art. 14 c.p.c.,
che prevede che nelle cause relative a somme di danaro il valore si
determina in base alla somma indicata dall'attore che costituisce
l'oggetto della domanda; in tal caso e' questo il disputatimi nel
momento iniziale della lite, che e' quello in cui si fissa la
competenza.
Analogamente puo' dirsi, in ragione del richiamo di cui all'art. 6,
comma 1, della Tariffa civile, che nelle cause relative a somme di
danaro il "valore della controversia" si determina in base alla somma
indicata dall'attore. Sicche' in generale questa Corte (Cass., sez.
2^, 27 febbraio 1998, n. 2172) ha affermato che il valore della
causa, ai fini della liquidazione degli onorari spettanti
all'avvocato nei confronti del cliente, si determina, in base alle
norme del codice di procedura civile, avendo riguardo all'oggetto
della domanda considerato nel momento iniziale della lite,
aggiungendo peraltro che non assumono rilievo, al riguardo, gli
interessi e l'eventuale rivalutazione maturati sulla somma capitale
nelle more della controversia.
Ma "l'oggetto della domanda considerato nel momento iniziale" svolge
un ruolo diverso al fine dell'individuazione del giudice competente
per valore ed al fine della determinazione degli onorari d'avvocato
giacche' nel primo caso vale a fissare un parametro oggettivo per
individuare in limine litis il giudice competente (i.e. il giudice
naturale), nell'altro si tratta di un riferimento solo iniziale per
determinare un parametro da utilizzare successivamente al momento
della decisione della lite al fine di quantificare il rimborso delle
spese di lite a carico della parte soccombente. Ed infatti il citato
art. 6, comma 1, della Tariffa civile precisa ulteriormente -
ripetendo peraltro la previsione normativa gia' contenuta nella
citata L. n. 749 del 1942, art. 9, u.c., - che, nel caso di "giudizi
per pagamento di somme o liquidazione di danni" che si concludono con
un accoglimento parziale della domanda, deve tenersi conto della
somma attribuita alla parte vittoriosa. Quindi occorre far
riferimento al criterio del decisum che integra quello del disputatum
senza che tra loro ci sia antinomia. Essi infatti concorrono per
esprimere un piu' generale principio di adeguatezza e
proporzionalita' degli onorari all'effettiva portata della
controversia come emerge inequivocabilmente dal correttivo che lo
stesso art. 6 cit. pone al comma 2: "Nella liquidazione degli onorari
a carico del cliente, puo' aversi riguardo al valore effettivo della
controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di procedura civile".
Anche il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60 - nello stabilire che
l'autorita' giudiziaria deve contenere la liquidazione entro i limiti
del massimo e del minimo fissati a termini dell'art. 58 - precisava
poi che "per determinare il valore della controversia si ha riguardo
a cio' che ha formato oggetto di vera contestazione". Insomma una
lettura coordinata del duplice criterio del comma 1 dell'art. 6
(quello del disputatum e quello del decisum) con quello del comma 2
(il "valore effettivo della controversia") fa emergere il principio
fondante, sotteso a questa disciplina regolamentare, che e' quello
dell'adeguatezza e proporzionalita' degli onorari all'attivita'
professionale svolta (cfr. anche C. cost. n. 36 del 1980 che con
riferimento agli onorari di avvocati e procuratori ha affermato che
"ai fini del controllo dell'osservanza dei principi di cui agli artt.
35 e 36 Cost., deve considerarsi l'attivita' complessiva del
professionista", cosi' ritenendo mutuabile dagli evocati parametri
tale canone di adeguatezza e proporzionalita' previsto per il lavoro
che va tutelato in tutte le sue forme ed applicazioni).
Quindi sulla base di un'interpretazione sistematica dell'art. 6,
commi 1 e 2, della Tariffa civile, il disputatum nel momento iniziale
della lite non e' risolutivo, dovendo tenersi conto poi
dell'effettiva decisione (il decisimi) del giudice che fissa la
dimensione reale della lite stessa.
Di questo criterio di adeguatezza e proporzionalita' ha in realta'
gia' fatto applicazione questa Corte a Sezioni Unite (Cass., sez.
un., 13 luglio 1963, n. 1911) che ha affermato che "nelle cause
aventi ad oggetto pagamento di somme si ha riguardo, per la
liquidazione degli onorari a carico della parte soccombente, alla
somma attribuita alla parte vincitrice e non a quella domandata, e
cio' per consentire di moderare la rivalsa delle spese entro i limiti
del valore giudizialmente accertato, evitando che domande
eventualmente esagerate conferiscano alla causa un valore diverso da
quello reale".
Insomma il riferimento dell'art. 6 al valore della controversia
determinato a norma del codice di procedura civile riguarda l'ipotesi
in cui la domanda sia accolta integralmente e quindi ci sia
corrispondenza tra disputatum e decisum. Ma se la domanda e' accolta
solo parzialmente si impone sempre un adeguamento degli onorari
all'effettiva portata della controversia che e' quella espressa dal
decisum.
8.2. Questo principio poi trova applicazione anche nel caso in cui il
giudizio prosegua soltanto per una parte dell'originaria domanda.
La regola del decisum vale anche per i gradi successivi; ossia, se in
grado d'appello si controverte solo su una parte della somma
originariamente richiesta, e' questo il disputatum del giudizio di
impugnazione e sara' il decisum (ove favorevole all'attore in tutto o
in parte soccombente in primo grado) a fissare il valore della causa
in appello. Questa "riduzione" del valore della causa e' coerente sia
con il criterio del "decisum", che esprime una generale esigenza di
adeguatezza delle spese di lite all'effettiva importanza della lite
stessa, sia con il criterio generale dell'art. 5 della Tariffa civile
che fa riferimento - oltre che alla "natura" e al "valore" della
controversia, all'"importanza" e al "numero" delle questioni trattate
- anche specificamente al "grado" dell'autorita' adita. Quindi il
fatto che nel giudizio di impugnazione il thema decidendum si sia
ridotto non puo' non incidere sulla natura e sull'importanza della
questione; pertanto si riduce anche il disputatum (come regola), che
concorre con il decisum (come eccezione) - al pari del giudizio di
primo grado - nel caso di attribuzione solo parziale del bene della
vita oggetto della lite.
8.3. Rimane poi sempre, nel caso di accoglimento parziale della
domanda, la possibilita' della compensazione, parziale o totale, ex
art. 92 c.p.c, comma 2, che concorre - operando su un piano distinto
- con l'applicazione del criterio del decisum in luogo di quello del
disputatum.
Il criterio del decisum vale a proporzionare gli onorari
all'effettiva consistenza della lite non potendo essere avvantaggiato
chi propone una domanda eccedente la giusta pretesa (risultante dalla
pronuncia che definisce il giudizio) rispetto a chi propone una
domanda contenuta negli effettivi limiti di quest'ultima. Invece la
compensazione parziale o totale, quando concorre con il
riproporzionamento conseguente all'applicazione del criterio del
decisum, tiene conto anche del comportamento processuale delle parti
nel senso che il giudice, che ritenga che la domanda sia stata
ingiustificatamente eccedente la giusta pretesa, potra' operare
altresi' una compensazione parziale fino anche ad arrivare alla
compensazione totale delle spese di lite; invece, se il giudice
ritiene che l'attore in buona fede abbia chiesto di piu' di quanto
risultato spettantegli, potra' limitarsi a calcolare il rimborso
delle spese di lite secondo il criterio del decisum.
Nel caso poi di controversia di valore indeterminato che tale rimanga
anche dopo la decisione del giudice (come ad es. il giudizio di
opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, v. da ultimo
Cass., sez. un., 24 luglio 2007, n. 16300), la compensazione parziale
delle spese puo' assolvere all'una e all'altra funzione: sia quella
di riproporzionamento degli onorari all'effettiva portata della lite,
sia quella di valutazione del comportamento processuale delle parti.
9. Rimanendo ancora al primo profilo tematico, c'e' poi da
considerare che Cass., sez. lav., 14 agosto 2004, n. 15874, cit., ha
pero' aggiunto - come obiter dictum - che il criterio del decisum non
opera nell'ipotesi in cui, ferma restando l'esattezza dell'entita'
del credito vantato dalla parte vincitrice con la domanda, il
relativo ammontare sia mutato per fatti sopravvenuti in corso di
causa, come il pagamento totale o parziale del debito. Questa
puntualizzazione risponde a quanto gia' ritenuto da questa Corte
(Cass., Sez. Lav., 25 marzo 1997, n. 2638) che ha affermato che, ai
fini della liquidazione degli onorari difensivi a carico della parte
soccombente, il riferimento contenuto nell'art. 6 della Tariffa
civile, per la determinazione del valore della causa, alla somma in
concreto attribuita alla parte vincitrice, anziche' a quella
domandata - in deroga al principio della determinazione del valore in
base alla domanda - riguarda l'ipotesi in cui detta parte abbia
maggiorato con la domanda il credito poi riconosciuto come
effettivamente spettante al momento della domanda medesima; tale
deroga non opera, pertanto, nelle ipotesi in cui, ferma restando
l'esattezza dell'entita' del credito vantato dalla parte vittoriosa,
il relativo ammontare sia mutato per fatti sopravvenuti in corso di
causa, come il pagamento totale o parziale del debito (conf. Cass.,
sez. 2^, 27 aprile 1981, n. 2518; Cass. 20 gennaio 1976 n. 160).
Questa puntualizzazione pero' non radica alcun contrasto di
giurisprudenza, ne' inficia le affermazioni sub 8 ss., bensi' di
queste rappresenta un corollario.
Nella fattispecie alla quale fa riferimento la giurisprudenza da
ultimo citata non c'e' un accoglimento parziale della domanda ne' una
concentrazione della controversia negli ulteriori gradi di giudizio
solo su alcuni capi della domanda originaria.
C'e' una situazione del tutto diversa che e' quella della riduzione
della domanda perche' il diritto azionato e' stato soddisfatto in
parte nel corso del giudizio. La ratio si raccorda a quella della
soccombenza virtuale nel caso in cui l'intera pretesa azionata sia
stata soddisfatta e sia cessata la materia del contendere. In tal
caso - come piu' volte affermato da questa Corte (ex plurimis Cass.,
sez. 3^, 11 gennaio 2006, n. 271) - il giudice deve valutare la
fondatezza della domanda al solo fine del rimborso delle spese di
lite, senza che possa tenersi conto della estinzione del debito per
sopravvenuto adempimento nelle more del giudizio.
La situazione e' analoga nel caso in cui il diritto sia stato
soddisfatto solo in parte: per la determinazione degli onorari
occorrera' considerare il disputatum e non gia' il decisum allorche'
il giudice, sollecitato dalla parte che chieda il rimborso degli
onorari sulla base dell'originario valore della controversia, ritenga
la piena fondatezza dell'originaria domanda, accolta solo in parte
per il sopravvenuto parziale adempimento nelle more del giudizio.
10. Passando ora al secondo profilo tematico, sopra indicato,
relativo al "valore della controversia" nel caso in cui questa
prosegua unicamente per le spese di lite, questa Corte (Cass., sez.
lav., 14 agosto 2004, n. 15874) ha affermato che, ove, a seguito
dell'accoglimento della domanda, il giudizio continui avendo per
esclusivo oggetto la determinazione delle spese, si ha lo spostamento
della materia del contendere su un diverso oggetto, costituito dalle
spese pregresse da recuperare, in base alle quali viene fissato il
valore della causa che prosegue, sicche' le ulteriori spese - ossia
il compenso per l'attivita' defensionale svolta per definire le spese
pregresse - devono essere determinate considerando come valore della
controversia tali spese pregresse in contestazione.
Analogamente Cass., sez. lav., 4 ottobre 2004, n. 19839, ha ritenuto
che, ove la controversia abbia trovato la sua soluzione definitiva in
statuizioni ormai passate in giudicato e residui solo una
contestazione in ordine alla liquidazione delle spese di lite, queste
acquistono una loro autonomia rispetto al thema decidendum
dell'originaria causa, sicche' la liquidazione delle ulteriori spese
della fase processuale in prosecuzione va operata tenendo conto di
tale residua materia del contendere, ossia delle spese pregresse.
Anche Cass., sez. lav., 8 marzo 2005, n. 4966 - nell'affermare che le
regole dettate dal codice di procedura civile per la determinazione
del valore della causa non prendono in considerazione le spese del
processo, che non hanno titolo nella causa petendi, ne' sono
riconducigli al petitum mediato della domanda, ma sono anticipate
dalla parte, salvo poi essere regolamentate dal giudice in base
all'esito finale della lite - ha parimenti ritenuto che il valore dei
gradi di giudizio in cui sia in contestazione solo la misura dei
diritti e degli onorari liquidati a carico del soccombente va
commisurata alla parte dei diritti e degli onorari ulteriormente
richiesti (in caso di rigetto dell'impugnazione) o di quelli
ulteriormente attribuiti (in caso di accoglimento).
Questo orientamento prevalente e' stato contrastato da Cass., sez.
lav., 14 ottobre 2004, nn. 20273 e 20274, cui ha successivamente
aderito Cass., sez. lav., 5 maggio 2005, n. 9359, che ha affermato
che, ove - una volta che la causa sia stata, per il resto,
definitivamente decisa con autorita' di giudicato - il giudizio
prosegua, nei gradi ulteriori, per la sola liquidazione delle spese
relative ai gradi precedenti, tale giudizio non ha per oggetto,
neanche in parte, una qualsiasi domanda ai fini della individuazione
dello scaglione della tariffa professionale, per la liquidazione di
onorari e diritti (art. 6, comma 1, della Tariffa civile, cit.); non
resta, quindi, che fare riferimento al primo scaglione - che e'
previsto per le cause di valore meno elevato - al fine della
liquidazione di onorari e diritti relativi allo stesso giudizio.
11. Il contrasto, sotto questo profilo effettivamente sussistente, va
risolto nel senso dell'orientamento prevalente.
Il principio di adeguatezza e proporzionalita', sopra affermato,
impone una costante ed effettiva relazione tra la materia del
dibattito processuale e l'entita' degli onorari per l'attivita'
professionale svolta. Espressione di questa concreta adeguatezza si
e' gia' visto essere il criterio del decisum che prevale su quello
del disputatum; e' il decisum che da la misura dell'effettiva portata
della controversia e quindi del suo "valore". E da tale principio si
e' tratta l'ulteriore inferenza che, ove nei successivi gradi del
giudizio la materia del contendere si concentri solo su una parte
della domanda, mentre per il resto si formi il giudicato, il valore
della controversia nel grado deve tener conto di questa riduzione
della materia del contendere e quindi si concentra nel disputatum,
salvo cedere il passo al criterio del decisum nel caso di
accoglimento parziale dell'impugnazione.
Orbene, anche nella fattispecie oggetto del denunciato contrasto di
giurisprudenza opera tale principio di adeguatezza e
proporzionalita'. Nel caso in cui - una volta che la pretesa azionata
sia stata delibata con sentenza non impugnata in questa parte e
quindi sia passata in giudicato - rimanga pero' ancora una residua
materia del contendere consistente soltanto nell'ammontare delle
spese di lite, il dibattito processuale si concentra su queste che
danno la misura dell'attivita' difensiva delle parti e che quindi
rappresentano il "valore" della controversia residuale.
Mentre nel giudizio di primo grado le spese di lite non hanno una
loro autonomia al fine della loro liquidazione a carico della parte
soccombente, ma conseguono alla soccombenza e quindi - cosi' come per
interessi e rivalutazione secondo Cass. n. 2172/1998 cit. - non
concorrono, a tal fine, a determinare il "valore della controversia",
nei successivi gradi di giudizio il rimborso delle spese di lite, ove
oggetto di contestazione, puo' assumere una sua autonomia e diventare
oggetto del dibattito processuale connotato da una pretesa avente
appunto ad oggetto una diversa quantificazione del diritto al
rimborso delle spese di lite in favore della parte vittoriosa. Il
differenziale tra la somma riconosciuta dal giudice, la cui sentenza
e' solo per questo impugnata, e la somma che la parte impugnante
ritiene esatta costituisce il "disputatimi", che rappresenta il
"valore della controversia" nel grado. Ove poi il giudice
dell'impugnazione accolga solo in parte il gravame, sara' il
"decisimi", in ragione della regola dell'art. 6, comma 1, della
Tariffa civile, come sopra interpretato, a fissare il valore della
controversia quale parametro per determinare le ulteriori spese di
lite della fase processuale che abbia avuto ad oggetto unicamente le
spese di lite della fase precedente.
L'opposto criterio accolto dall'indirizzo giurisprudenziale
minoritario, sopra cit., e' invece privo di base normativa, nonche'
ingiustamente penalizzante per le parti. Lo e' per la parte
vittoriosa che, avendo ottenuto un rimborso delle spese in misura
inferiore al minimo inderogabile (v. sopra), e' costretta ad
impugnare la sentenza chiedendo che il rimborso sia fissato in una
somma maggiore; ed in tal caso il differenziale tra l'importo
liquidato nel grado precedente e quello richiesto con l'impugnazione
della decisione potrebbe anche essere di notevole entita' economica,
talche' la materia del contendere - il disputatum nel grado -
potrebbe essere in concreto ben maggiore del valore minimo della
tabella della Tariffa civile. La stessa considerazione vale anche per
la parte soccombente che, prestando acquiescenza nel resto alla
sentenza, si dolga unicamente della quantificazione dell'obbligo di
rimborso delle spese di lite.
La Tariffa civile poi non contiene in realta' una pluralita' di
importi degli onorari articolati in scaglioni al primo dei quali
assegnare, secondo l'opposto orientamento giurisprudenziale da ultimo
citato, una particolare valenza residuale. Essa infatti prevede
importi base tabellati e "coefficienti di applicazione" di
incremento, ma talora anche di riduzione, dai quali si ricavano gli
scaglioni secondo il valore della controversia. Se invece l'oggetto
della causa e' di valore indeterminabile sono previsti parametri di
moltiplicazione che individuano la forbice (in questo caso piu'
ampia) del minimo e del massimo degli onorari.
Ma al di la' delle controversie che hanno un "valore" determinabile -
tra le quali quelle di valore minimo appartenenti al primo scaglione
non hanno un particolare rilievo - e di quelle per le quali non e'
possibile determinare un "valore", non c'e' un tertium genus dato
dalle controversie non riferibili ad una domanda per essere stata
questa interamente e definitivamente delibata nei precedenti gradi di
giudizio salvo che per le spese di lite e tali quindi da ricadere
residualmente tra quelle del primo scaglione della Tariffa civile, di
valore inferiore a tutte le altre. Sarebbe del resto una
contraddizione in termini ipotizzare un giudizio di impugnazione che
non abbia un oggetto potendo questo essere sempre desunto dal
petitum, sicche' non puo' condividersi l'affermazione, fatta
dall'opposta menzionata giurisprudenza, secondo cui il giudizio che
prosegue solo per le spese di lite "non ha per oggetto, neanche in
parte, una qualsiasi domanda".
In realta', ai fini che interessano, un petitum c'e' ed e' diretto ad
una rettifica della quantificazione della somma che la parte
soccombente e' tenuta a pagare alla parte vittoriosa a titolo di
rimborso di spese di lite sulla base della pronuncia impugnata.
Insomma, a parita' di importi controversi nel giudizio di
impugnazione, contrasterebbe con l'enunciato principio di adeguatezza
e proporzionalita' una valutazione ingiustificatamente differenziata
del valore della controversia, ai fini in esame, secondo che la causa
petendi sia un qualsiasi credito ovvero sia il rimborso delle spese
di lite del precedente grado di giudizio.
12. In conclusione in ordine ai due profili della questione finora
esaminata ed alle fattispecie prese in considerazione devono
enunciarsi i seguenti principi di diritto:
a) il valore della controversia al fine del rimborso delle spese di
lite a carico della parte soccombente va fissato - in armonia con il
principio generale di proporzionalita' ed adeguatezza degli onorari
di avvocato all'opera professionale effettivamente prestata, quale
desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2,
della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile,
amministrativa e tributaria, contenuta nella delib. Consiglio
Nazionale Forense del 12 giugno 1993, approvata con D.M. 5 ottobre
1994, n. 585 del Ministro di grazia e giustizia, avente natura
subprimaria regolamentare e quindi soggetta al sindacato di
legittimita' di questa Corte - sulla base del criterio del
disputatimi (ossia di quanto richiesto dalla parte attrice nell'atto
introduttivo del giudizio), tenendo pero' conto che, in caso di
accoglimento solo parziale della domanda, il giudice deve considerare
il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del decisum),
salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua
ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della
parte debitrice, convenuta in giudizio, nel qual caso il giudice,
richiestone dalla parte interessata, terra' conto non di meno del
disputatum, ove riconosca la fondatezza dell'intera domanda.
b) Analogamente nel caso in cui, ove una parte impugni la decisione
resa dal giudice soltanto in parte, il valore della controversia nel
suo successivo sviluppo nel grado di impugnazione e' limitato a
quanto richiesto dalla parte impugnante secondo il criterio del
disputatum, integrato dal criterio del decisum in caso di
accoglimento parziale dell'impugnazione.
c) Ove il giudizio prosegua in un grado di impugnazione soltanto per
la determinazione del rimborso delle spese di lite a carico della
parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla
sentenza impugnata e quella ritenuta corretta secondo l'atto di
impugnazione costituisce il disputatum della controversia nel grado e
sulla base di tale criterio, integrato patimenti dal criterio del
decisum, vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite
all'attivita' difensiva svolta nel grado.
13. Nella specie il Tribunale di Barcellona P.G. ha correttamente
fatto applicazione di questi principi perche' ha considerato il
valore della causa tenendo conto del disputatum e del decisum come
evolutisi via via ed quindi - giustamente pretermettendo il valore
iniziale della controversia, come invece sostenuto dalla ricorrente
nel motivo di ricorso - ha considerato che il secondo giudizio di
rinvio ha avuto ad oggetto solo la rivalutazione monetaria e che il
successivo giudizio di Cassazione ed il secondo giudizio di rinvio
hanno avuto ad oggetto solo le spese di lite contestate.
Il ricorso va pertanto rigettato senza necessita' di pronuncia sulle
spese di questo giudizio non avendo la parte intimata svolto difesa
alcuna.
P.Q.M.
La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Cosi' deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2007