N. 33497/2010 REG.SEN.

N. ::::::::::::::::: REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.,
sul ricorso numero di registro generale :::::::::::::::::::, proposto dal signor ::::::::::::::::::::::, rappresentato e difeso dagli avv.ti ::::::::::::::::::::::::::::::. con domicilio eletto presso ::::::::::::::::::::::::
 

contro

il Ministero della Difesa (Comando Generale Arma dei Carabinieri), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
 

per l'annullamento,

previa sospensione dell’esecutività,

del provvedimento con cui – il 3.8.2010 – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

 


 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, nella Camera di Consiglio del giorno 3 novembre 2010, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato quanto segue.

 


 

FATTO e DIRITTO

Reputandolo illegittimo sotto più profili, il signor ::::::::::::::::::::::::: ha impugnato (con contestuale richiesta di tutela cautelare) il provvedimento con cui – il 3.8.2010 – lo si è escluso dal concorso indetto per il reclutamento di 1552 Carabinieri in ferma quadriennale. (G.U., IV s.s., n.34 del 30.4.2009).

Stante la manifesta pretestuosità delle argomentazioni attoree, nella Camera di Consiglio del 20.10.2010: data in cui il relativo ricorso è stato sottoposto (ai fini della delibazione della suindicata istanza incidentale) al prescritto vaglio collegiale, si ritiene – preavvisatene le parti – di poter definire immediatamente il giudizio con una sentenza in forma semplificata.

Al riguardo; premesso che la contestata esclusione è stata adottata sul presupposto di una rilevata alterazione della cute del Livieri (e, precisamente, di un tatuaggio sulla gamba destra e sulla regione dorsale), si osserva

-che la cennata alterazione è riconducibile alle ipotesi di cui all’art.19 della Direttiva del 19.4.2000: recante l’elenco delle imperfezioni che sono, quanto alla “Dermatologia”, causa di inidoneità al servizio militare;

-che, nel caso di specie, vi è stata indubbiamente un’infiltrazione patologica di sostanze chimiche nel derma dell’interessato: con ripercussioni (ed è in ciò che consistono, appunto, i “riflessi fisiognomici” menzionati dalla normativa di settore) sull’epidermide e sull’ipoderma;

-che (detto in altri, e più chiari termini), per realizzare un tatuaggio, si usano sostanze di cui è nota la natura cancerogenetica;

-che tali sostanze possono infatti stimolare l’attività dei linfociti del derma contro i melanociti della cute ed, in soggetti predisposti (pur in assenza di precedenti, ed evidenti, manifestazioni cliniche), provocare la comparsa di malattie dermatologiche: quali la psoriasi e le dermatiti eczematose;

-che, in letteratura, sono riportati casi di correlazione statistica tra l’esecuzione di tatuaggi e il manifestarsi di una sarcoidosi: ovvero di uno pseudolinfoma.

Orbene; stante quanto testé evidenziato: che rende superflua ogni considerazione (concernente l’estetica e/o il decoro) sulla visibilità – o meno – del tatuaggio, non si vede come la p.a. – pena la violazione del principio della “par condicio” tra i candidati (e, comunque, di una specifica norma di bando: nella quale la predetta Direttiva è espressamente richiamata) – avrebbe potuto esimersi dall’assumere una determinazione del genere considerato. (Congruamente motivata: e adottata, più in generale, all’esito di una procedura in cui non è data riscontrare la sussistenza di alcun invalidante vizio di forma).

E dunque; atteso

-che l’impugnato giudizio sanitario non presenta certo quei caratteri di illogicità, superficialità o incoerenza che – soli – potrebbero invalidarlo;

-che esso è, in ogni caso, espressione di discrezionalità tecnica: insindacabile, in sede di giurisdizione generale di legittimità, se non nei (ristretti) limiti di cui si è testé fatto cenno;

-che il richiamo, operato dal ricorrente, agli esiti di precedenti procedure concorsuali alle quali egli aveva partecipato è del tutto incongruo: essendo, tali procedure, rette da una disciplina diversa (“in parte qua”) da quella di cui è stata fatta, nella circostanza, concreta applicazione,

il Collegio – con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite – non può (appunto) che concludere per l’infondatezza della proposta impugnativa.

P.Q.M.

-rigetta il ricorso indicato in epigrafe;

-condanna il proponente al pagamento delle spese del giudizio: che liquida in complessivi 1000 euro.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 3 novembre 2010, con l'intervento dei magistrati:

 

 

Elia Orciuolo, Presidente

Franco Angelo Maria De Bernardi, Consigliere, Estensore

Domenico Landi, Consigliere

 

L'ESTENSORE                                                                                                                                 IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/11/2010

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)