REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, sez. I ter

composto dai signori magistrati:

Patrizio Giulia                                                Presidente

Italo Volpe                                          Componente

Maria Ada Russo                              Componente rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso  n.             /2007   proposto da M.M.,

rappresentato e difeso dall’Avv. Vittorio Sorci ed elettivamente domiciliato in Roma, Via della Giuliana, n. 66;  

CONTRO

Ente parco dei Monti Lucretini, non costituito;

per l’accesso ai documenti

richiesti con nota del 7.5.2007;  

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti di causa;

Data per letta, alla camera di consiglio del 22.11.2007 la relazione della dott.ssa Maria Ada Russo e uditi altresì gli Avvocati come da verbale di udienza;

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente, Dirigente iscritto all’organizzazione sindacale SNAOPLI, aderente al CSA, espone nel ricorso che, in data 7 maggio 2007, ha inoltrato richiesta verbale in via informale, ai sensi dell’art. 5 del DPR n. 184 del 2006, di accesso a tre note mandate dal sindacato di appartenenza all’Amministrazione, al fine di <estrarre copia completa del protocollo di ricezione dell’ente>  e, dinanzi ad un immotivato diniego del responsabile, ha reiterato l’istanza in forma scritta ai sensi della legge n. 241 del 1990.

Con nota del 17.5.2007 il responsabile del servizio amministrativo dell’Ente ha respinto quest’ultima istanza, in quanto carente della necessaria motivazione.

Con il ricorso in epigrafe, l’interessato ha prospettato i seguenti vizi :

Violazione e falsa applicazione degli articoli 5 e 6 del DPR 12 aprile 2006, n. 184 e art. 25 della legge n. 241 del 1990.

Controparte non si è costituita.

Con ord. n. 8702 del 6.9.2007 il Collegio ha chiesto chiarimenti a controparte, circa l’oggetto della richiesta di accesso; la resistente, se pure non costituita, ha adempiuto con deposito in data 9 novembre 2007.

In particolare, nella relazione si precisa che :

a)    l’istanza originaria del Martucci riguardava la possibilità di accesso informale a tre note del proprio sindacato di appartenenza, indirizzate alla Presidenza e alla Direzione dell’ente;

b)    il responsabile amministrativo dell’ente, dopo aver consultato il Direttore sulla possibilità di aderire alla richiesta del Martucci, otteneva risposta negativa in quanto, nella richiesta informale, lo stesso non specificava le motivazioni dell’accesso; tale motivazione non compariva neanche nella successiva richiesta di accesso scritta. 

Alla luce dei chiarimenti forniti e dalla attenta lettura di tutta la documentazione depositata e allegata all’impugnativa il Collegio ritiene che – effettivamente – il ricorrente non ha adeguatamente dato conto delle ragioni sottese alla sua richiesta di accesso.

A norma dell'originario art. 22 della legge n. 241/90, il diritto di accesso ai documenti amministrativi <è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti>.

A seguito delle modifiche introdotte con l'art. 15 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, la lettera b) del citato art. 22 definisce in maniera puntuale i soggetti «interessati» come <tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso>.

Anche il comma 2 dell’art. 5 del regolamento di cui al D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184 stabilisce che <il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato>.

Dunque, anche nell'attuale disciplina legislativa e regolamentare in materia di accesso alla documentazione amministrativa (cfr., nuova formulazione dell'art. 22 citato e conseguente regolamento approvato con d.P.R. 12 aprile 2006 n. 184) conserva piena applicazione l'assunto per cui, se è vero che l'accertamento dell'interesse all'accesso alla documentazione amministrativa va effettuato con riferimento alle finalità che il richiedente dichiara di perseguire e che non devono essere svolti al riguardo apprezzamenti circa la fondatezza o l'ammissibilità della domanda o della censura che sia stata proposta, nondimeno deve sempre sussistere un nesso logico-funzionale tra il fine dichiarato dal ricorrente medesimo e la documentazione da lui richiesta, con la conseguenza che il titolare del preteso diritto di accesso deve esporre non soltanto le ragioni per cui intende accedere alla documentazione anzidetta ma comprovare - ove necessario, anche giudizialmente - la coerenza di tali ragioni con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato (cf.r, T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

In termini generali, può, pertanto, affermarsi che chiunque inoltri una richiesta di accesso è tenuto ad indicare la propria posizione legittimante al fine della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e deve, altresì, fornire la motivazione della richiesta stessa (cfr., TAR Lazio, Roma, 18 maggio 1995, n. 866; TAR Puglia, Bari, 2 novembre 1995, n. 1066; TAR Lazio, Roma, 26 aprile 2000, n. 3418; TAR Puglia, Bari, III, 7 maggio 2007, n. 1263; TAR Lazio, Roma, III, 15 gennaio 2007, n. 197; TAR Veneto, Venezia, I, 16 ottobre 2006, n. 3444).

Al riguardo, l’orientamento giurisprudenziale è consolidato nel ritenere che l'esercizio di accesso agli atti della P.A., ai sensi dell'art. 22 l. n. 241 del 1990, non è finalizzato alla verifica dell'efficienza dell'amministrazione stessa ed è, pertanto, inammissibile il relativo ricorso ove non si dimostri il diretto collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti del soggetto ricorrente.

In definitiva, l'accesso agli atti amministrativi è consentito soltanto a coloro che vi abbiano interesse, potendosene eventualmente avvalere per la tutela di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante, non identificabile con il generico interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa.

Nella vicenda - dopo un attento esame della documentazione allegata al ricorso - il Collegio rileva che l’interesse del Martucci all’accesso, non motivato in sede di domanda, è rimasto – comunque – non definito.

Né si condivide quanto detto nel ricorso, a pag. 5, laddove il ricorrente sostiene che <non potevano sussistere dubbi sull’interesse a ottenere copia degli atti dal momento che si trattava di documenti provenienti dall’organizzazione sindacale di appartenenza e, quindi, di atti provenienti, in senso lato, dall’interessato stesso. L’interesse avrebbe dovuto essere esplicato soltanto qualora l’accesso avesse riguardato documenti prodotti da terzi>.

Tanto precisato - poiché il ricorrente non si è attenuto alle prescrizioni di legge in quanto non ha in alcun modo rappresentato la sussistenza di una specifica posizione di interesse concreto ed attuale in relazione alla documentazione della quale ha chiesto l'esibizione né ha indicato le ragioni a fondamento della richiesta avanzata - il ricorso deve essere respinto

Nulla per le spese, non essendosi costituita l’Amministrazione.  

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Roma, Sezione I ter, respinge il ricorso in epigrafe.

Nulla  per le spese.

Ordina che la presente ordinanza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2007.

 

PRESIDENTE   Patrizio GIULIA                ESTENSORE  Maria Ada Russo