N. 03819/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 06664/2010 REG.RIC.           

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 6664 del 2010, proposto da :::::::::::::::::::::, rappresentato e difeso dall'avv. Massimiliano Zuccaro, con domicilio eletto presso Massimiliano Zuccaro in Roma, P.Le Clodio, 8;
 

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del 19.7.2010 senza numero di protocollo, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari, ha giudicato il ricorrente inidoneo ed escluso dalla selezione per il reclutamento di 1552 carabinieri effettivi in ferma quadriennale, riservato, ai sensi, dell’art.16 L. 23 agosto 2004, n.226, ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, per l’asserita alterazione acquisita della cute (tatuaggio) regione lombo sacrale che per sede e dimensione determina rilevante alterazione dell’apparato cutaneo e della funzione fisiognomica – art. 19 D.T. 5.12.2005 e di ogni altro atto indicato nell’epigrafe del ricorso;

 


 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 


 

- viste le censure dal ricorrente dedotte avverso la determinazione di esclusione dalla selezione per il reclutamento di Carabinieri in ferma quadriennale a fronte di ritenuta “alterazione acquisita della cute” a seguito di tatuaggio situato nella regione lombo-sacrale;

- rilevato come la collocazione del tatuaggio consenta, con ogni evidenza, di escludere che venga in considerazione una “rilevante alterazione della funzione fisiognomica”, giusta quanto disposto dall’art. 19 del D.T. 5 dicembre 2005;

- per l’effetto valutata la consistenza del fumus boni juris a sostegno della formulata istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez. I – ACCOGLIE la formulata istanza cautelare e, per l’effetto, ORDINA all’Amministrazione Militare, nella persona del responsabile p.t. del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di procedere, entro giorni 30 (trenta) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, ad una rinnovazione del giudizio di idoneità del ricorrente, alla luce di quanto esposto in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 settembre 2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

 

Giorgio Giovannini, Presidente

Roberto Politi, Consigliere, Estensore

Michelangelo Francavilla, Primo Referendario

 

 

L'ESTENSORE                                                                                                                                                    IL PRESIDENTE

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/09/2010

IL SEGRETARIO