SENTENZA N. 67 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
SENTENZA N. 67 ANNO 2011
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Basilicata - Previsione di procedure selettive pubbliche per l'acquisizione di personale a tempo determinato da utilizzare di regola per la gestione ordinaria di programmi comunitari complessi - Proroga dei contratti dei collaboratori in essere, su espressa e motivata richiesta dei competenti dirigenti, sino alla definizione delle procedure selettive di accesso - Contrasto con la normativa nazionale - Dichiarazione di voler promuovere la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lett. b) e c), comma 3, art. 2 della legge regionale n. 2/2005, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni, nonché la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU, che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere - Esorbitanza dai limiti imposti dalla normativa nazionale. Energia - Norme della Regione Basilicata - Impianti fotovoltaici, impianti minieolici, impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale, centraline idroelettriche - Disciplina per la sostituzione o conversione degli impianti in esercizio, nei limiti della potenza già autorizzata - Contrasto con la normativa statale di riferimento - Impianti fotovoltaici di potenza fino a 1 MW - Costruzione e gestione in zone agricole - Previsione di fasce di rispetto e vari vincoli sui terreni destinati all'insediamento - Contrasto con la normativa statale che disciplina la procedura per l'approvazione delle linee guida per il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili - Modifica dell'allegato A della legge della Regione Basilicata n. 47/1998 - Energia eolica - Progetti relativi ad impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili - Prevista realizzazione in assenza di VIA al di sotto delle soglie di 1 MW e di 0,5 MW in aree naturali protette - Contrasto con la normativa nazionale, di derivazione comunitaria, che comporta l'obbligatorietà della VIA senza previsione di soglie. Idrocarburi, energia da fonti fossili, energia da fonti rinnovabili - Imposizione di vincoli aprioristici alla realizzazione di impianti nelle aree Natura 2000 - Contrasto con la normativa nazionale per la quale il preventivo esperimento della Valutazione d'incidenza potrebbe, eventualmente, consentire la tipologia di intervento.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi;

riservata a separata pronuncia la decisione sull’impugnazione dell’art. 8 della legge della Regione Basilicata 19 gennaio 2010, n. 1 (Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - L.R. n. 9/2007);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 1, della legge della Regione Basilicata 30 dicembre 2009, n. 42 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2010);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 54, commi 1 e 2, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lettera c), della legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 47 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale e norme per la tutela dell’ambiente), è aggiunto il punto 25;

dichiara l’illegittimità costituzionale dei punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell’Appendice A al Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.), Allegato alla legge reg. Basilicata n. 1 del 2010, limitatamente ai vincoli posti nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC, pSIC – e zone di protezione speciale – ZPS e pZPS);

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 10 (Modifiche all’art. 11 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42);

dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 72, commi 2 e 3, della legge reg. Basilicata n. 42 del 2009 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 42 del 2010.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

SENTENZA N. 68 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
SENTENZA N. 68 ANNO 2011
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale dirigente medico in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Inquadramento, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dalla normativa concorsuale vigente - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio; Inquadramento di personale dirigente medico in servizio in un posto di disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto - Obbligo per gli enti del Servizio sanitario regionale di verificare la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l'impiego di tale personale in una disciplina diversa - Omessa previsione che tale verifica costituisca condizione prodromica al successivo accesso all'inquadramento; Sufficienza al fine della stabilizzazione della mera iscrizione alla scuola di specializzazione - Contrasto con la disciplina concorsuale statale che prevede il possesso del titolo di specializzazione; Personale già titolare di contratto ovvero di incarico a tempo determinato presso enti o aziende del servizio sanitario nazionale e in servizio a tempo determinato al 31 dicembre 2009 presso un'azienda o ente del servizio sanitario della Regione Puglia - Conferma a tempo indeterminato nei ruoli del servizio sanitario della Regione Puglia, previa presentazione entro sessanta giorni di apposita domanda di mobilità - Lamentato utilizzo dell'istituto della mobilità per realizzare la stabilizzazione di personale, in contrasto con la normativa contrattuale sulla mobilità e con la normativa statale sulla immissione nei ruoli della pubblica amministrazione, nonché in assenza di intesa tra Regione e Università; Stabilizzazione degli ex lavoratori socialmente utili (LSU), in servizio da almeno cinque anni negli enti del Servizio sanitario regionale, nei limiti dei posti vacanti della dotazione organica ovvero nell'ambito di una revisione della consistenza della dotazione stessa - Lamentata indeterminatezza e conseguente possibilità di applicazione a personale titolare di rapporto di lavoro non suscettibile di stabilizzazione alla luce della normativa statale di principio - Lamentata assenza di idonee garanzie circa il rispetto dei vincoli per il contenimento della spesa per il personale; Stabilizzazione di personale titolare di rapporto di lavoro a tempo determinato instaurato dalle ASL, dalle aziende ospedaliero universitarie (AOU) e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici - Previsione di concorsi pubblici, con riserva non superiore al 50 per cento a favore del personale a tempo determinato e con un'anzianità di servizio di almeno tre anni, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni - Obbligo di riserva di posti nei concorsi banditi da "Policlinico" di Bari, IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e IRCCS "S. De Bellis" di Castellana Grotte - Obbligo per le ASL, le AOU e gli IRCCS del SSR, attraverso gli uffici formazione, di predisporre entro il 30 novembre il piano aziendale formativo (PAF) annuale o pluriennale, da attuarsi nell'anno o negli anni successivi - Lamentata obliterazione dell'atto aziendale e/o dei protocolli d'intesa tra Regione ed Università o di una forma di intesa con il Rettore; Stabilizzazione del personale sanitario e del personale adibito al servizio di ADI, riabilitazione e integrazione scolastica - Applicazione delle procedure di cui all'art. 3, comma 38, della legge n. 40/2007; Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Medici titolari di incarichi a tempo determinato, operanti nel servizio di emergenza-urgenza e in possesso di determinati requisiti - Possibilità di presentare domanda di conferimento di incarico a tempo indeterminato - Lamentata stabilizzazione in deroga ai principi e alle normative di settore; Disposizioni in materia di dotazioni organiche degli enti del Servizio sanitario regionale e assunzioni - Contrasto con il principio fondamentale statale della riduzione delle spese per il personale; Stabilizzazione di personale dirigente - Ampliamento del novero dei destinatari della vigente normativa regionale; Concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli aziendali per il personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri - Riserva di posti - Omessa indicazione della misura percentuale nonché indeterminatezza dell'area di applicazione della riserva; Inquadramento del personale sanitario non medico operante in regime di convenzione nelle carceri, le cui convenzioni sono state prorogate al 30 giugno 2010 - Lamentata insufficienza, a coprire l'inquadramento, delle risorse di cui all'art. 6 del DPCM 1 aprile 2008 stanziate per il regime di convenzione; Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740/1970 ai medici titolari di incarico definitivo - Assoggettamento del personale medesimo alla disciplina degli accordi integrativi per la medicina generale e la specialistica ambulatoriale - Contrasto con la normativa contrattuale di cui al DPCM 1 aprile 2008, nonché oneri non coperti dalle risorse di cui al medesimo DPCM; Istituzione di un elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di direttore generale delle aziende del Servizio sanitario della regione - Competenza della Giunta regionale a determinare le modalità di aggiornamento annuale dell'elenco e i criteri per la verifica dei requisiti - Contrasto con la normativa statale che prevede la nomina del direttore generale delle AOU d'intesa con il rettore; Trattamento economico dei direttori generali, amministrativi e sanitari, determinante modifica della disciplina regionale attuativa dei DPCM 319/2001 e 502/1999 - Omesso riferimento al tetto massimo previsto dalla disciplina statale; Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Inquadramento all'interno di società, aziende o organismi variamente denominati della Regione, di soggetti provenienti da imprese o società cooperative - Contrasto con i principi della legislazione nazionale, che impongono il rispetto di forme di selezione pubblica del personale anche per le società pubbliche affidatarie di servizi, e il contenimento della spesa per il personale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia 23 dicembre 2008, n. 45 (Norme in materia sanitaria), 13, 15, 16, comma 3, 17, 18, 19, comma 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, e 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4 (Norme urgenti in materia di sanità e servizi sociali);

dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 16, commi 1 e 2, 19, comma 1 , 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, nella parte in cui non escludono il personale delle aziende ospedaliero-universitarie o, comunque, non prevedono un rinvio a protocolli di intesa tra università ed enti ospedalieri, né alcuna forma d’intesa con il rettore;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), limitatamente alle parole «a tempo indeterminato», e quanto al comma 4 del medesimo art. 25, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva;

dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio concernente l’art. 19, comma 6, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, quanto ai commi 1, 2 e 4 del sostituito art. 4 della legge della Regione Puglia n. 45 del 2008, 13, 15, 16, commi 1, 2 e 3, 17, 18, 19, commi 1, 6 e 8, 20, 21, commi 1, 4, 5 e 6, 22, comma 1, 24, commi 1 e 3, 26 e 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 24 e 31 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 30, quanto ai commi 2, 3, 5 e 6 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia n. 25 del 2007, della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli art. 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Sabino CASSESE, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

SENTENZA N. 69 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
SENTENZA N. 69 ANNO 2011
Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296/2006 - Inclusione della "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, e del personale del comparto e della dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolga in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato - Previsione di procedure selettive, adottate in osservanza della sent. n. 215/2009 - Lamentata inadeguatezza delle procedure medesime per sopravvenuto mutamento del quadro normativo statale in materia di assunzioni di personale precario - Contrasto con la normativa statale e con la disciplina dei contratti collettivi; Ambiente - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4/2007 - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi - Decorrenza "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" anziché dalla data di entrata in vigore della modificata legge n. 4/2007 - Lamentata ultrattività della figura consortile che vanifica l'impianto strategico previsto dallo Stato con le specifiche norme per l'emergenza rifiuti nella Regione Campania e con la legge regionale n. 4/2007 - Lamentata impossibilità di allocare nelle casse provinciali gli introiti derivanti dall'imposizione della TARSU e della TIA, nonché impedimento alle operazioni di rendicontazione e chiusura delle pendenze finanziarie in vista del trasferimento alle province; Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione - Possibilità, con solo otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad un massimo do trenta mensilità per il personale dirigenziale - Lamentata incidenza sulla materia del trattamento economico riservato alla contrattazione collettiva.

per questi motivi

la corte costituzionale

dichiara l’inammissibilità della costituzione in giudizio della Regione Campania e degli interventi proposti dalla Federazione Precari della Sanità Campana, la FP – CGIL – Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri – Associazione sindacale Medici Dirigenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, commi da 55 a 63, comma 69 e commi da 84 a 91 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010)»;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 83, della legge della Regione Campania n. 2 del 2010, promossa con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2011

ORDINANZA

Rilevato che la nel giudizio di costituzionalità sono intervenuti la Federazione Precari della Sanità Campana, la FP-CGIL-Medici Campania e il Coordinamento Italiano Medici Ospedalieri ? Associazione sindacale Medici Dirigenti;

che tali interventi, nei giudizi costituzionali, in via principale, sono da considerare inammissibili, in quanto promananti da soggetti privi di potestà legislativa, dal momento che, come più volte affermato da questa Corte (v. sentenze n. 278 del 2010 e n. 250 del 2009), «il giudizio di costituzionalità delle leggi in via d?azione si svolge esclusivamente tra soggetti titolari di potestà legislativa, fermi restando, per i soggetti privi di tale potestà, i mezzi di tutela delle rispettive posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale»;

che, in ogni caso, le norme impugnate, di carattere generale ed astratto, non hanno per oggetto, in modo immediato e diretto, una posizione giuridica differenziata delle parti intervenienti, che possa venire irrimediabilmente pregiudicata dall?esito dei presenti giudizi (v. sentenza n. 278 del 2010).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili gli interventi di cui in parte motiva.

F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente

 

 

Allegato:

ordinanza letta all'udienza del 25 gennaio 2011

ORDINANZA

Rilevato che la Regione Campania risulta essersi costituita nel presente giudizio sulla base di decreto dirigenziale del Coordinatore dell?Avvocatura della Regione Campania e, dunque, in assenza di delibera di Giunta;

che tale costituzione in giudizio è stata già dichiarata inammissibile in relazione ad altri capi del ricorso decisi da questa Corte con separata sentenza (n. 331 del 2010);

che nella pronuncia citata da ultimo questa Corte ha affermato il principio che, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, anche la costituzione in giudizio, oltre che la proposizione del ricorso, deve essere deliberata dalla Giunta regionale, secondo quanto previsto dall?art. 32, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), cui si è adeguato l?art. 51 dello statuto (legge statutaria della Regione Campania 28 maggio 2009, n. 6);

che, nelle more, la Regione Campania ha fatto pervenire una delibera di Giunta, datata 30 dicembre 2010, con la quale si ratifica la delibera del predetto responsabile e in udienza ha chiesto di essere ammessa alla discussione;

che, a norma dell?art. 32, u.c., legge 11 marzo 1953, n. 87, i termini per la costituzione nel giudizio di costituzionalità, tanto in via incidentale tanto in via principale, devono essere considerati perentori (v. sentenze n. 364 del 2010; n. 160 del 2006; n. 397 del 2005);

che, invero, la delibera adottata da un organo meramente amministrativo deve considerarsi radicalmente nulla in quanto non idonea a produrre qualsivoglia effetto, ivi compreso quello di interrompere il termine perentorio per la costituzione in giudizio;

che, a causa di tale perentorietà, l?adozione da parte della Giunta di una delibera di cosiddetta ?ratifica? della costituzione in giudizio deliberata dall?organo incompetente potrebbe produrre effetti solo a condizione che intervenga entro i termini perentori di costituzione in giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la costituzione in giudizio della Regione Campania.

F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente

 

SENTENZA N. 70 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
SENTENZA N. 70 ANNO 2011
Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Attività consentite nelle aree naturali tutelate - Possibilità che gli Enti Parco regionali adottino, mediante un apposito Regolamento Provvisorio del Parco approvato dal Consiglio Regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino all'approvazione del Piano del Parco.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 giugno 1994, n. 28, individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree protette in Basilicata).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

SENTENZA N. 71 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
SENTENZA N. 71 ANNO 2011
Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate), sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

ORDINANZA N. 72 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
ORDINANZA N. 72 ANNO 2011
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Previsione come reato del fatto dello straniero che si trattiene nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del testo unico sull'immigrazione - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova e dal Giudice di pace di Isernia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

ORDINANZA N. 73 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
ORDINANZA N. 73 ANNO 2011
Imposte sui redditi - Redditi tassabili - Determinazione - Non deducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato - Operatività di tale previsione per i fatti ipotizzati come reato, pur se non sia ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Terni, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

ORDINANZA N. 74 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
ORDINANZA N. 74 ANNO 2011
Procedimento civile - Opposizione all'iscrizione del fermo amministrativo di bene mobile registrato - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione anziché del luogo di residenza dell'opponente.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

ORDINANZA N. 75 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
ORDINANZA N. 75 ANNO 2011
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione della causa di giustificato motivo come esimente del reato.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall’art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di La Spezia, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

 

ORDINANZA N. 76 ANNO 2011

 
giovedì 3 marzo 2011, 14.13.12
ORDINANZA N. 76 ANNO 2011
Bilancio e contabilità - Norme della Regione Siciliana - Misure di sostegno in favore dei comuni in crisi finanziaria - Erogazione di anticipazioni di cassa a carico del bilancio regionale, nel limite del 30 per cento del fondo per le autonomie locali, per far fronte ad esigenze di ordine pubblico e/o situazioni di emergenza - Determinazione del termine per il rimborso delle anticipazioni in 10 anni in luogo dei 3 anni precedentemente previsti - Omessa quantificazione degli oneri finanziari derivanti ed indicazione delle risorse con cui farvi fronte.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA